OGGETTO:DETERMINAZIONE ALIQUOTE DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI E DIVERSIFICAZIONE DELLE DETRAZIONI  D’IMPOSTA PER L’ANNO 2008.

DELIBERA

 

-         di determinare le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2008, per i motivi indicati in premessa, che qui si intendono integralmente riportati,  nelle seguenti misure:

 

·      4,7 per mille       per le case non locate di pensionati o disabili, ricoverati in istituti                                                     e a condizione che l’abitazione non sia occupata da altri non aventi diritto,                  

così come espresso nel punto  successivo;

 

·      4,7  per mille       per l’ abitazione principale e relative pertinenze possedute dal soggetto                               

                                    passivo; per  le abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi

                                    familiari (parenti di primo grado : genitori – figli);

 

·      4,0 per mille         per le unità date in comodato d’uso al Comune, o alloggi locati ad affitto                              

agevolato a persone in stato di bisogno, in base a quanto stabilito da accordi locali tra  Comune e proprietà;

                                   

·      5,7 per mille           su alloggi locati alle condizioni definite negli accordi locali di cui all’art. 2                 

                                    comma 3 Legge 431/1998;

 

·      6,7  per mille        per gli altri fabbricati, per le aree fabbricabili, per i  terreni agricoli;

 

·      7,0 per mille       per le case sfitte e per le abitazioni tenute a disposizione;

 

 

- di diversificare le detrazioni per l’anno 2008, valevoli per le sole unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, nelle  seguenti misure:

 

A.             per l’unità immobiliare adibita esclusivamente ad abitazione principale e per una sola pertinenza, oltre l’eventuale cantina o solaio annessi all’abitazione, la detrazione è di € 103,30,

 

B.             per i singoli (risultanti dal certificato di stato di famiglia anagrafico) titolari di sola pensione sociale, la  detrazione è di € 258,23 e comunque fino a copertura dell’imposta,

 

C.             per i nuclei familiari composti da una sola persona il cui reddito non sia superiore a 10.329,14, la detrazione è di € 206,58, a condizione che non risultino proprietari di altri immobili (eccetto eventuale box)

 

D.             per i lavoratori cassa integrati, disoccupati, in mobilità e per gli invalidi civili al 100% con reddito familiare  inferiore a 10.329,14 dedotto di € 774,69, per ogni componente il nucleo familiare fiscalmente a carico, la detrazione è di € 206,58,

 

E.              per i titolari di pensione con reddito di tutti i componenti  del nucleo familiare,  non superiore a €  10.329,14 dedotto di € 774,69 per ogni componente il nucleo familiare fiscalmente a carico, la detrazione è di € 154,94.

 

Sono esclusi dall’aumento  della detrazione  tutte le unità classificate in catasto  in A/1 (abitazioni signorili), A/7 (abitazioni in villini), A/8 (abitazioni in ville), A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storico), ed inoltre per avere diritto all’aumento della  detrazione è necessario presentare annualmente all’ufficio tributi del Comune autocertificazione attestante  la fruibilità della stessa ulteriore detrazione .

 

 

-         di introdurre l’ulteriore detrazione d’imposta sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1,A8 e A9, in misura pari all’1,33 per mille del valore imponibile e con un massimo di €. 200,00, come previsto dalla Legge  del 24/12/2007 n. 244 Finanziaria 2008;

 

-         di dare atto, ai sensi del comma 55 dell’art. 3  della L. n. 662/96, che con la determinazione delle aliquote e detrazioni, assunte con il presente atto deliberativo, viene rispettato l’equilibrio del bilancio di previsione 2008.

 

-         di trasmettere alla Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, il presente atto non appena diverrà esecutivo ai sensi di legge, per quanto di competenza.

 

-         di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale, il presente atto come disposto dall’art. 58, comma 4 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

 

Di  dichiarare  la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4°, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 con la seguente votazione:

 

Consiglieri presenti   n.16

 Astenuti                   n. 2(Bonetti Milanesi)

Consiglieri votanti 14

Voti Contrari             n.2(Marson;Silan)

Voti favorevoli          n.  12