- di determinare le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2008, per i motivi indicati in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, nelle seguenti misure:
· 4,7 per mille per le case non locate di pensionati o disabili, ricoverati in istituti e a condizione che l’abitazione non sia occupata da altri non aventi diritto,
così come espresso nel punto successivo;
· 4,7 per mille per l’ abitazione principale e relative pertinenze possedute dal soggetto
passivo; per le abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi
familiari (parenti di primo grado : genitori – figli);
· 4,0 per mille per le unità date in comodato d’uso al Comune, o alloggi locati ad affitto
agevolato a persone in stato di bisogno, in base a quanto stabilito da accordi locali tra Comune e proprietà;
· 5,7 per mille su alloggi locati alle condizioni definite negli accordi locali di cui all’art. 2
comma 3 Legge 431/1998;
· 6,7 per mille per gli altri fabbricati, per le aree fabbricabili, per i terreni agricoli;
· 7,0 per mille per le case sfitte e per le abitazioni tenute a disposizione;
- di diversificare le detrazioni per l’anno 2008, valevoli per le sole unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, nelle seguenti misure:
A. per l’unità immobiliare adibita esclusivamente ad abitazione principale e per una sola pertinenza, oltre l’eventuale cantina o solaio annessi all’abitazione, la detrazione è di € 103,30,
B. per i singoli (risultanti dal certificato di stato di famiglia anagrafico) titolari di sola pensione sociale, la detrazione è di € 258,23 e comunque fino a copertura dell’imposta,
C. per i nuclei familiari composti da una sola persona il cui reddito non sia superiore a 10.329,14, la detrazione è di € 206,58, a condizione che non risultino proprietari di altri immobili (eccetto eventuale box)
D. per i lavoratori cassa integrati, disoccupati, in mobilità e per gli invalidi civili al 100% con reddito familiare inferiore a 10.329,14 dedotto di € 774,69, per ogni componente il nucleo familiare fiscalmente a carico, la detrazione è di € 206,58,
E. per i titolari di pensione con reddito di tutti i componenti del nucleo familiare, non superiore a € 10.329,14 dedotto di € 774,69 per ogni componente il nucleo familiare fiscalmente a carico, la detrazione è di € 154,94.
Sono esclusi dall’aumento della detrazione tutte le unità classificate in catasto in A/1 (abitazioni signorili), A/7 (abitazioni in villini), A/8 (abitazioni in ville), A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storico), ed inoltre per avere diritto all’aumento della detrazione è necessario presentare annualmente all’ufficio tributi del Comune autocertificazione attestante la fruibilità della stessa ulteriore detrazione .
- di introdurre l’ulteriore detrazione d’imposta sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1,A8 e A9, in misura pari all’1,33 per mille del valore imponibile e con un massimo di €. 200,00, come previsto dalla Legge del 24/12/2007 n. 244 Finanziaria 2008;
- di dare atto, ai sensi del comma 55 dell’art. 3 della L. n. 662/96, che con la determinazione delle aliquote e detrazioni, assunte con il presente atto deliberativo, viene rispettato l’equilibrio del bilancio di previsione 2008.
- di trasmettere alla Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, il presente atto non appena diverrà esecutivo ai sensi di legge, per quanto di competenza.
- di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale, il presente atto come disposto dall’art. 58, comma 4 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4°, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 con la seguente votazione:
Consiglieri presenti n.16
Astenuti n. 2(Bonetti Milanesi)
Consiglieri votanti 14
Voti Contrari n.2(Marson;Silan)
Voti favorevoli n. 12