IL CONSIGLIO COMUNALE (...)
DELIBERA
- di confermare le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2007, per i motivi indicati in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, nelle seguenti misure:
· 4,7 per mille per le case non locate di pensionati o disabili, ricoverati in istituti per un periodo non inferiore a sei mesi e a condizione che l’abitazione non sia occupata da alcun componente del nucleo familiare.
· 4,7 per mille per le unità immobiliari locate direttamente al Comune;
· 4,7 per mille per l’ abitazione principale e relative pertinenze possedute dal soggetto
passivo; per le abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi
familiari (parenti di primo grado : genitori – figli);
· 6,7 per mille per gli altri fabbricati, per le aree fabbricabili, per i terreni agricoli;
· 7,0 per mille per le case sfitte e per le abitazioni tenute a disposizione
- di diversificare le detrazioni per l’anno 2007, valevoli per le sole unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, nelle seguenti misure:
A. per l’unità immobiliare adibita esclusivamente ad abitazione principale, la detrazione è di € 103,30
B. per i singoli (risultanti dal certificato di stato di famiglia anagrafico) titolari di sola pensione sociale, la detrazione è di € 258,23 e comunque fino a copertura dell’imposta,
C. per i nuclei familiari composti da una sola persona il cui reddito non sia superiore a 10.329,14, la detrazione è di € 206,58, a condizione che non risultino proprietari di altri immobili (eccetto eventuale box)
D. per i lavoratori cassa integrati, disoccupati, in mobilità e per gli invalidi civili al 100% con reddito familiare inferiore a 10.329,14 dedotto di € 774,69, per ogni componente il nucleo familiare fiscalmente a carico, la detrazione è di € 206,58,
E. per i titolari di pensione con reddito di tutti i componenti del nucleo familiare, non superiore a € 10.329,14 dedotto di € 774,69 per ogni componente il nucleo familiare fiscalmente a carico, la detrazione è di € 154,94.
Sono esclusi dall’aumento della detrazione tutte le unità classificate in catasto in A/1 (abitazioni signorili), A/7 (abitazioni in villini), A/8 (abitazioni in ville), A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storico).
- di confermare per l’anno 2007 il valore venale di riferimento delle aree fabbricabili distinte per zone omogenee ai fini dell’applicazione dell’I.C.I. nel modo seguente:
ANNO |
ZONA RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO |
ZONA RESIDENZIALE DI ESPANSIONE |
EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE (AREE 167) |
AREE PRODUTTIVE | ||
Indici |
Sino a 1,5 |
Sino a 2,00 |
Sino a 1 |
Sino a 1,5 |
Zona unica |
Zona unica |
2007 |
€/mq. 111,00 |
€/mq. 127,00 |
€/mq. 99,00 |
--------------- |
€/mq 72,00 |
€/mq. 49,00 |
- di dare atto, ai sensi del comma 55 dell’art. 3 della L. n. 662/96, che con la determinazione delle aliquote e detrazioni, assunte con il presente atto deliberativo, viene rispettato l’equilibrio del bilancio di previsione 2007.
- di trasmettere alla Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, il presente atto non appena diverrà esecutivo ai sensi di legge, per quanto di competenza.