LA GIUNTA COMUNALE

 

 

 

Visto il Titolo I, Capo I del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, concernente l'istituzione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);

 

Visto l'art. 6 del D.Lgs. 504/92 come modificato dall'art. 3, comma 53, della legge 23.12.1996 n. 662 che stabilisce che l'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille e non superiore al 7 per mille;

 

Visto il Regolamento Comunale sull'I.C.I. approvato con deliberazione C.C. n. 45 del 18.12.1998;

 

Ritenuto necessario, per assicurare gli equilibri di Bilancio e realizzare gli obiettivi programmatici dell'Ente, di confermare per l'anno 2005 le aliquote dell'anno precedente e precisamente:

 

            TIPOLOGIA                        ALIQUOTA

 

        Terreni agricoli               6,5 per mille

 

        Aree Fabbricabili           6,5 per mille

 

       Fabbricati adibiti ad

       abitazione principale       6,0 per mille

 

        Altri fabbricati            6,0 per mille

 

 

Presa cognizione del qui unito parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49 - Testo Unico Enti Locali - D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

 

Con voti unanimi favorevoli resi nei modi di legge

 

 

D E L I B E R A

 

 

1. Di riconfermare per l'anno 2005, aliquote differenziate a seconda della tipologia soggetta a tassazione per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) così come segue:

 

            TIPOLOGIA                        ALIQUOTA

 

        Terreni agricoli               6,5 per mille

 

        Aree Fabbricabili           6,5 per mille

 

       Fabbricati adibiti ad

       abitazione principale       6,0 per mille

 

        Altri fabbricati            6,0 per mille