Deliberazione G.C. n.218 del 10/12/2004
OGGETTO: Aliquota I.C.I. per l’anno 2005.
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati:
- l’art.151, co.1 del D.Lgs. n.267/2000;
- l’art.53 co.16 della L.n.388/2000 modificato dall’art.27 co.8 della L.n.448/2001 il quale prevede che entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione siano deliberate tutte le tariffe, le aliquote d’imposta per i tributi locali e per i servizi locali;
- l’art.42, co.2 lett.f) del D.Lgs.n.267/2000 dal quale si evince che la determinazione delle aliquote d’imposta è ascritta alla competenza della Giunta;
- l’art.6 co.2 del D.Lgs.n.504/1992 il quale prevede che l’aliquota I.C.I. può essere diversificata con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni;
- l’art.8 del D.Lgs.n.504/1992 così come modificato dall’art.3, 54^ della L.n.662/1996 con il quale è stata incrementata in €103.29 la detrazione in termini di imposta da utilizzare per il possesso di immobili adibiti ad abitazione principale;
Visti:
- il Regolamento per la disciplina dell’I.C.I. approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.6 del 27/02/2002, esecutiva;
- la deliberazione della Giunta Comunale n.14 del 04/02/2004, esecutiva, con la quale l’aliquota I.C.I. ordinaria per l’anno 2004, è stata fissata nella misura del 5 per mille (5‰);
Considerato che, poiché a seguito del calcolo del fabbisogno di parte corrente per l’esercizio 2005 ed in proiezione triennale per gli esercizi 2005/2006/2007, è stata evidenziata la necessità di incrementare l’introito per garantire uno standard di spesa omogeneo a quello sostenuto nell’esercizio 2004, peraltro in grado di assicurare la gestione corrente ed in proiezione, gli impegni che l’Amministrazione intende assumere nell’ambito dell’imprescindibile funzione qualificante della realizzazione di opere d’investimento a vantaggio della collettività;
Ritenuto conseguentemente di differenziare le aliquote I.C.I. prevedendo il 7 per mille (7‰) relativamente ai soli fabbricati ricompresi nel gruppo catastale “D” e precisamente:
· categoria D1 Opifici;
· categoria D2 Alberghi e pensioni;
· categoria D3 Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili;
· categoria D4 Case di cura ed ospedali;
· categoria D5 Istituti di credito, cambio ed assicurazione;
· categoria D6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi;
· categoria D7 Fabbricati costruiti o adottati per le speciali esigenze di un’attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni;
· categoria D8 Fabbricati costruiti od adottati per le speciali esigenze di un’attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni;
· categoria D9 Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo; ponti privati soggetti a pedaggio;
segue Deliberazione G.C. n.218 del 10/12/2004
OGGETTO: Aliquota I.C.I. per l’anno 2005.
Dato atto, attraverso tale espressione di volontà, di non voler incidere direttamente sulla generalità dei contribuenti, confermando per le rimanenti categorie catastali l’aliquota del 5 per mille (5‰);
Ritenuto, a seguito, delle considerazioni sopra esposte, di fissare per l’anno 2005 le aliquote I.C.I., nei seguenti termini:
A) Aliquota ordinaria 5 per mille (5‰);
unità immobiliari in genere, ad eccezione di quelli indicati nel successivo punto B);
B) Aliquota differenziata 7 per mille (7‰);
fabbricati ricompresi nel gruppo catastale D e precisamente:
· categoria D1 Opifici;
· categoria D2 Alberghi e pensioni;
· categoria D3 Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili;
· categoria D4 Case di cura ed ospedali;
· categoria D5 Istituti di credito, cambio ed assicurazione;
· categoria D6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi;
· categoria D7 Fabbricati costruiti o adottati per le speciali esigenze di un’attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni;
· categoria D8 Fabbricati costruiti od adottati per le speciali esigenze di un’attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni;
· categoria D9 Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo; ponti privati soggetti a pedaggio;
Acquisiti sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell’atto;
Visti gli allegati pareri resi ai sensi dell’art.49, co.1, D.Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.) e dell’art.50, co.2, dello Statuto Comunale;
Con voto unanime;
D E L I B E R A
1. Di fissare le aliquote dell’I.C.I. per l’anno 2005 nei modi meglio sotto indicati e per le ragioni evidenziate in preambolo:
A) Aliquota ordinaria 5 per mille (5‰);
unità immobiliari in genere, ad eccezione di quelle indicate nel successivo punto B);
B) Aliquota differenziata 7 per mille (7‰):
fabbricati ricompresi nel gruppo catastale D e precisamente:
Deliberazione G.C. n.218 del 10/12/2004
OGGETTO: Aliquota I.C.I. per l’anno 2005.
· categoria D1 Opifici;
· categoria D2 Alberghi e pensioni;
· categoria D3 Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili;
· categoria D4 Case di cura ed ospedali;
· categoria D5 Istituti di credito, cambio ed assicurazione;
· categoria D6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi;
· categoria D7 Fabbricati costruiti o adottati per le speciali esigenze di un’attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni;
· categoria D8 Fabbricati costruiti od adottati per le speciali esigenze di un’attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni;
· categoria D9 Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo; ponti privati soggetti a pedaggio;
2. Di determinare, in adempimento di legge e senza che siano previste detrazioni suppletive, in €103,29 la detrazione da applicare in termini di imposta alla casa adibita ad abitazione principale;
3. Di stimare conseguentemente, l’introito affluente alle casse del Comune per l’esercizio 2005 in €1.560.000,00 prevedendo un maggior introito rispetto all’anno 2004 pari ad €1.370.000,00;
4. Di dichiarare, con voto unanime, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, co.4 del citato D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.).
Allegati:
Pareri resi ai sensi dell’art. 49, co.1 T.U.E.L.