Preso atto della Relazione dell’Assessore Delegato alla materia;
Preso atto altresì della proposta della Giunta Comunale, giusta deliberazione n. 26 del 13.2.2010, di confermare, per l’anno 2010, le aliquote I.C.I. nella stessa entità dell’anno precedente;
Premesso:
· che con Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni è stata istituita e disciplinata, l’Imposta Comunale sugli Immobili – ICI;
· che in attuazione dell’art. 52 del Decreto legislativo 15 Dicembre 1997 n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché in attuazione delle successive disposizioni, tra l’altro, previste dalla Legge 27 Dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 in data 30 Marzo 2007, il Nuovo Regolamento per l’applicazione dell’imposta Comunale sugli Immobili;
· che si ritiene opportuno confermare, per l’anno 2010, le aliquote dell’imposta in argomento, quali previste per l’anno precedente, così come determinate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 in data 26 Gennaio 2009, evidenziando che con Decreto Legge del 27.5.2008 n. 93, convertito con modificazioni nella Legge 24.7.2008 n. 126, già a far tempo dal 2008, è stata disposta l’esenzione dall’imposta di cui trattasi per le unità adibite ad abitazione principale, e degli immobili assimilati alle abitazioni principali a norma regolamentare;
· che con precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 26.1.2009, pari data, ad integrazione dell’art. 7 del Regolamento per l’applicazione dell’I.C.I. , si è inteso introdurre, a partire dall’anno di imposta 2009, l’assimilazione ad abitazione principale di quelle abitazioni di proprietà del soggetto passivo date in uso gratuito a familiari ed affini (sino al primo grado), nonché quella di anziani e disabili che acquisiscono la residenza presso istituti di ricovero e sanitario a seguito di ricovero permanente;
· che la competenza specifica per la determinazione delle aliquote I.C.I. è demandata al Consiglio Comunale, così come previsto dall'art. 1, comma 156, della sopra citata Legge 27 Dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007);
· Che come previsto dall’art. 4 del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta in argomento, vengono stabilite le stime per la determinazione dei valori venali delle aree fabbricabili;
Tutto ciò premesso;
Viste le disposizioni legislative vigenti in materia;
Viste le disposizioni Ministeriali che disciplinano le modalità di pubblicazione della deliberazione riguardante l’applicazione delle aliquote e detrazioni I.C.I.;
Preso atto degli interventi dei Consiglieri quali riportati nel verbale di discussione allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 di pari data con oggetto : “Approvazione Relazione Previsionale e Programmatica – Bilancio di Previsione esercizio Finanziario 2010 – Bilancio Pluriennale 2010-2011-2012”
Presa cognizione dei qui uniti pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 – comma 1° - del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali – Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;
Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 2 (Consiglieri Vavassori Maria Teresa, Gatti Giuseppe), espressi per alzata di mano;
Consiglieri presenti e votanti n. 13 ;
1) Di confermare, con effetto dal 1^ Gennaio 2010, le aliquote per l’applicazione dell’I.C.I. – Imposta Comunale sugli Immobili –, nelle stesse entità previste nell’anno precedente, aliquote così determinate :
Aliquota del 5,5 per mille
Negozi e botteghe (Categoria Catastale C/1);
Aliquota del 6 per mille
Tutte le altre abitazioni;
Terreni Agricoli
Aliquota del 7 per mille
2) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento, così come integrato con precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 26.1.2009, pari data, ai fini dell’esenzione I.C.I. delle abitazioni principale, sono altresì considerate abitazioni principali, quelle concesse dal proprietario in uso gratuito ai parenti ed affini fino al primo grado, purchè gli stessi siano ivi residenti; sono altresì considerate abitazioni principali quelle possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente a condizione che tali unità immobiliari risultino non locate.