IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Premesso:

 

·       che con Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992,  n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni è stata istituita e disciplinata, l’Imposta Comunale sugli Immobili – ICI;

 

·            che in attuazione dell’art. 52 del Decreto legislativo 15 Dicembre 1997 n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché in attuazione delle successive disposizioni, tra l’altro, previste dalla Legge 27 Dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 in data 30 Marzo 2007, il Nuovo Regolamento per l’applicazione dell’imposta Comunale sugli Immobili;

 

·       che si ritiene opportuno confermare, per l’anno 2008, le aliquote e le detrazioni  dell’imposta in argomento, quali previste per l’anno precedente, così come determinate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 in data 30 Marzo 2007;

 

·       che così come previsto dall’art. 1 – comma 5 – della Legge 24 Dicembre 2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008) è stabilita  una ulteriore detrazione pari al 1,33 per mille da calcolarsi sul valore catastale dell’immobile. L’ulteriore detrazione è prevista nel limite di € 200,00 e viene calcolata sul valore dell’abitazione principale e delle pertinenze;

 

·       che la competenza specifica per la determinazione delle aliquote I.C.I. è demandata al Consiglio Comunale,  così come previsto dall'art. 1,  comma 156, della sopra citata Legge 27 Dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007);

 

·       che si ritiene quindi confermare  le aliquote I.C.I. e le detrazioni per l'anno 2008 nelle stesse entità previste nell’anno precedente, quali determinate nel senso indicato nel dispositivo della presente deliberazione;

 

Tutto ciò premesso;

 

Preso atto della relazione dell’Assessore Delegato alla materia;

 

Viste le disposizioni legislative vigenti in materia;

 

Viste le disposizioni Ministeriali che disciplinano le modalità di pubblicazione della deliberazione riguardante l’applicazione delle aliquote e detrazioni I.C.I.;

 

Presa cognizione dei qui uniti pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 – comma 1° - del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali – Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

 

A voti unanimi, espressi per alzata di mano;

 

D E L I B E R A

 

1) Di confermare, con effetto dal 1^ Gennaio 2008,  le  aliquote per l’applicazione dell’I.C.I. – Imposta Comunale sugli Immobili –, nelle stesse entità previste nell’anno precedente, aliquote così determinate :

 

Aliquota del 4,5 per mille 

Abitazione principale (prima casa) dei residenti e relative pertinenze (boxes e cantine), così qualificabili ai sensi dell’art. 817 del Codice Civile;

 

Aliquota del 5,5 per mille

Negozi e botteghe (Categoria Catastale C/1);

 

Aliquota del 6 per mille

Tutte le altre abitazioni;

      Terreni Agricoli                    

 

Aliquota del 7 per mille

Aree Fabbricabili      

Fabbricati Immobili Produttivi:uffici,laboratori,magazzini

(Categorie catastali A/10, C/2, C/3,D)                           

     

 

Detrazione per abitazione principale

La detrazione prevista per l’abitazione principale viene confermata in    103,29 da rapportare alla quota  e al periodo di possesso.

 

Ulteriore detrazione (art. 1 – comma 5 – Legge 24/12/2007 n. 244)

E’ prevista una ulteriore detrazione pari all’1,33 per mille  da calcolarsi sul valore catastale dell’immobile.  Tale ulteriore detrazione è prevista nel limite di € 200,00 e viene calcolata sul valore dell’abitazione principale e delle pertinenze;