Premesso:
· che con Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni è stata istituita e disciplinata, l’Imposta Comunale sugli Immobili – ICI;
· che in attuazione dell’art. 52 del Decreto legislativo 15 Dicembre 1997 n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché in attuazione delle successive disposizioni, tra l’altro, previste dalla Legge 27 Dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 in data 30 Marzo 2007, il Nuovo Regolamento per l’applicazione dell’imposta Comunale sugli Immobili;
· che si ritiene opportuno confermare, per l’anno 2008, le aliquote e le detrazioni dell’imposta in argomento, quali previste per l’anno precedente, così come determinate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 in data 30 Marzo 2007;
· che così come previsto dall’art. 1 – comma 5 – della Legge 24 Dicembre 2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008) è stabilita una ulteriore detrazione pari al 1,33 per mille da calcolarsi sul valore catastale dell’immobile. L’ulteriore detrazione è prevista nel limite di € 200,00 e viene calcolata sul valore dell’abitazione principale e delle pertinenze;
· che la competenza specifica per la determinazione delle aliquote I.C.I. è demandata al Consiglio Comunale, così come previsto dall'art. 1, comma 156, della sopra citata Legge 27 Dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007);
· che si ritiene quindi confermare le aliquote I.C.I. e le detrazioni per l'anno 2008 nelle stesse entità previste nell’anno precedente, quali determinate nel senso indicato nel dispositivo della presente deliberazione;
Tutto ciò premesso;
Preso atto della relazione dell’Assessore Delegato alla materia;
Viste le disposizioni legislative vigenti in materia;
Viste le disposizioni Ministeriali che disciplinano le modalità di pubblicazione della deliberazione riguardante l’applicazione delle aliquote e detrazioni I.C.I.;
Presa cognizione dei qui uniti pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 – comma 1° - del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali – Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;
A voti unanimi, espressi per alzata di mano;
1) Di confermare, con effetto dal 1^ Gennaio 2008, le aliquote per l’applicazione dell’I.C.I. – Imposta Comunale sugli Immobili –, nelle stesse entità previste nell’anno precedente, aliquote così determinate :
Aliquota del 4,5 per mille
Abitazione principale (prima casa) dei residenti e relative pertinenze (boxes e cantine), così qualificabili ai sensi dell’art. 817 del Codice Civile;
Aliquota del 5,5 per mille
Negozi e botteghe (Categoria Catastale C/1);
Aliquota del 6 per mille
Tutte le altre abitazioni;
Terreni Agricoli
Aliquota del 7 per mille
Detrazione per abitazione principale
La detrazione prevista per l’abitazione principale viene confermata in € 103,29 da rapportare alla quota e al periodo di possesso.
E’ prevista una ulteriore detrazione pari all’1,33 per mille da calcolarsi sul valore catastale dell’immobile. Tale ulteriore detrazione è prevista nel limite di € 200,00 e viene calcolata sul valore dell’abitazione principale e delle pertinenze;