IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Premesso :

 

-    che con Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni è,stata istituita e disciplinata, l’Imposta Comunale sugli Immobili – I.C.I.;

 

-    che in attuazione dell’art. 52 del Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997 n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché in attuazione delle successive disposizioni, tra l’altro, previste dalla Legge 27 Dicembre 2006 n. 296 è stato approvato, con precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 in data 30 Marzo 2007, il Nuovo Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili;

 

-    che si rende opportuno ora determinare, per l’anno 2007, le aliquote dell’imposta in argomento, entro il termine previsto per l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’Esercizio 2007, termine, dapprima, stabilito alla data del 31 Marzo 2007 con Decreto del Ministero dell’Interno in data 30 Novembre 2006, di intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, e di poi prorogato con successivo Decreto ministeriale alla data del 30 Aprile 2007;

 

-    che le esigenze del Bilancio dell’Esercizio 2007, come da proposta già elaborata dal competente Ufficio, da sottoporsi all’esame e all’approvazione del Consiglio Comunale, in relazione ai Programmi Amministrativi ed alla qualità dei servizi  da garantire, rendono necessario modificare, sostanzialmente, per l’anno 2007, le aliquote I.C.I. in vigore nell’anno precedente, giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 75 del 6 Marzo 2006;

 

-    che ora la competenza specifica per la determinazione delle aliquote I.C.I. è demandata al Consiglio  Comunale, così come previsto dall’art. 1, comma 156, della Legge 27 Dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007);

 

Tutto ciò premesso;

 

Preso atto della relazione dell’Assessore Delegato alla Materia;

 

Preso atto degli interventi dei Consiglieri;

 

Viste le disposizioni della Legge Finanziaria 2007 – Legge 27 Dicembre 2006, n. 296;

 

Visto il Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992 n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni;

 

Viste le disposizioni Ministeriali che disciplinano le modalità di pubblicazione della deliberazione sul sito Internet del Dipartimento delle Politiche Fiscali;

 

Presa cognizione dei qui uniti pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 – comma 1^ - del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali – Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267;

 

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 5 (Consiglieri  Ciocca Vittorio, Bottoni Gianbattista, Gatti Giuseppe, Galvani Marco, Diri Damiano), astenuti n. 2 (Consiglieri Pozzi Giovanni, Gorini Paolo), espressi per alzata di mano;

 

Consiglieri presenti e votanti n. 17;

 

D E L I B E R A

 

Le aliquote per l’applicazione dell’I.C.I. – Imposta Comunale sugli Immobili – in questo Comune, con effetto dal 1^ Gennaio 2007, vengono così determinate :

 

Aliquota del 4,5 per mille                          riconfermata

Abitazione principale (prima casa) dei residenti

E relative pertinenze (boxes e cantine), così

Qualificabili ai sensi dell’art. 817 del Codice Civile

 

Aliquota del 5,5 per mille                          riconfermata

Negozi e botteghe (Categoria Catastale C/1)

 

Aliquota del 6 per mille                                           modificata

Tutte le altre abitazioni (aliquota precedente 5 per mille)

Terreni Agricoli             (aliquota precedente 5 per mille)

 

 

Aliquota del 7 per mille                                           nuova introduzione

      . Aree fabbricabili (aliquota precedente 5,5 per mille)

      . Fabbricati Produttivi :Uffici, laboratori,magazzini

        (Categorie Catastali A/10, C/2, C/3)

        (aliquota precedente 5,5 per mille)

      . Fabbricati Produttivi (Categoria Catastale D)

        (aliquota precedente 6 per mille)

 

      Detrazione per abitazione principale

      La detrazione prevista per l’abitazione principale viene confermata in Euro

      103,29 da rapportare alla quota e al periodo di possesso