COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE
PROVINCIA DI MILANO
CODICE ENTE 10993
CODICE ISTAT 015105
CODICE CATASTALE D912
N. 12 DATA: 28.03.2008
OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNO 2008 – DETERMINAZIONI.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Omissis
D E L I B E R A
1) Di determinare l’aliquota ICI per l’anno 2008 così di seguito diversificata:
l’aliquota del 4,8 per mille per l’abitazione principale, estesa ad una sola pertinenza;
l’aliquota del 4,8 per mille per le abitazioni concesse in uso gratuito fra genitori e figli
l’aliquota ordinaria del 7 per mille per tutti gli altri immobili
l’aliquota del 7 per mille per gli alloggi non locati
2) Di stabilire in euro 107,00 la detrazione per abitazione principale rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae il possesso, se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
3) Di confermare per l’anno 2008 la maggiore detrazione per l’abitazione principale relativa all’Imposta Comunale ad Euro 180,76 (invece di Euro 107,00) a favore dei contribuenti così individuabili:
Fasce di reddito |
Categorie di immobili |
Fino a €. 10.329,14 per nucleo familiare composto da una sola persona Fino a €. 18.075,99 per nucleo familiare composto da due persone, tale limite è elevato di €. 1.032,91 per ogni familiare a carico |
Abitazione principale : A/2 - A/3 – A/4 – A/5 – A/6 - A/7 |
4) Di istituire per l’anno 2008 la maggiore detrazione per l’abitazione principale, non subordinata al requisito reddituale, di Euro 258,22 (invece di Euro 107,00) a favore delle "giovani coppie" intese:
come nucleo familiare composto da due persone che si siano sposate o si sposino, con rito civile o religioso concordatario, tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2008 che non siano proprietari di altri immobili su tutto il territorio nazionale al di fuori di una sola pertinenza all’abitazione principale occupata.
Che non abbiamo compiuto i 40 anni alla data di presentazione della domanda
Che siano proprietari di immobili classificati catastalmente :
Categorie di immobili |
Abitazione principale : A/2 - A/3 – A/4 – A/5 – A/6 - A/7 |
Secondo le modalità di cui all’allegato 1);
5) Di confermare, ritenendole vigenti per il 2008, le agevolazioni individuate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 28.2.2000.
All:
- parere D.Lgs.n.267/2000- T.U.
- all. 1.
DELIBERAZIONE N. 12 DEL 28.03.2008
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Alberto Pirola F.to Dott. Mario Giammarrusti
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Io sottoscritto Segretario Generale certifico che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio di questo Comune il
08.04.2008e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs. 267/2000.
Garbagnate Milanese lì,
08.04.2008IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Mario Giammarrusti
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Copia conforme all'originale ad uso amministrativo
Garbagnate Milanese lì,
IL FUNZIONARIO DELEGATO
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La presente deliberazione è divenuta esecutiva il per decorrenza dei termini di cui all’art. 134 comma 3, D. Lgs. 267/2000.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Mario Giammarrusti
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ALLEGATO 1
RIFERIMENTO NORMATIVO:
comma 3 dell’art. 8 del D.lgs 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni che dà la possibilità di elevare la detrazione per l’abitazione principale fino ad €. 258,228 (Lire 500.000) nei confronti delle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale;RIFERIMENTO AMMINISTRATIVO: deliberazione n. 4 del 5.2.2007 :
Fasce di reddito |
Categorie di immobili |
Ammontare della detrazione |
Fino a €. 10.329,14 per nucleo familiare composto da una sola persona Fino a €. 18.075,99 per nucleo familiare composto da due persone, tale limite è elevato di €. 1.032,91 per ogni familiare a carico |
Abitazione principale : A/2 - A/3 – A/4 – A/5 – A/6 - A/7 |
180,76 Euro |
Nei seguenti casi: 1. famiglie monoreddito nel quale il soggetto unico produttore di reddito si trovava all’inizio dell’anno di riferimento in stato di cassa integrazione, mobilità o disoccupazione o lo sia stato per almeno 6 mesi nell’anno precedente; 2. famiglie composte da soggetti in condizioni di disagio socio economico riconosciuto da parte dei Servizi Sociali del comune; 3. famiglie con all’interno soggetti portatori di Handicap come riconosciuti dalla legge 104/92 purché non tenuti per più di sei mesi nell’anno corrispondente al periodo d’imposte presso strutture pubbliche o private; 4. famiglie composte da pensionati ultrassessantacinquenni soli o con famigliari a carico; i cui soggetti passivi non siano proprietari di altri immobili su tutto il territorio nazionale al di fuori di una sola pertinenza all’abitazione principale occupata. |
MODALITA’ DI FRUIZIONE DELLA MAGGIORE DETRAZIONE
: i contribuenti, di cui sopra, che vogliono beneficiare della ulteriore detrazione sono tenuti a presentare all’Ufficio Tributi del Comune apposita istanza, a decorrere dal 2 maggio e fino al termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi persone fisiche , pena la decadenza dal beneficio in questione corredata:Dei redditi della famiglia relativo al periodo d’imposta immediatamente precedente;
ricorrendo il caso di famiglie con all’interno portatori di Handicap, del certificato rilasciato dall’ASL competente attestante la situazione di riconosciuta gravità ai sensi della L. 104/1992
Qualora ricorra inoltre il caso per l’ottenimento della maggiorazione della detrazione all’istanza di cui al punto precedente deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 della Legge 445/2000 attestante:
- che i soggetti portatori di handicap presenti nel nucleo familiare non sono stati tenuti per più di sei mesi, nell’arco dell’anno, presso strutture pubbliche o private;
- che il soggetto passivo d’imposta non possiede, a titolo di proprietà, altri immobili oltre a quello adibito ad abitazione principale ed una pertinenza, su tutto il territorio nazionale;
- che si tratta di famiglia monoreddito e che l’unico soggetto produttore del reddito si trovava, all’inizio dell’anno di riferimento in cassa integrazione, mobilità o disoccupazione o lo sia stato per almeno sei mesi nell’anno precedente;
- che si tratta di famiglia composte da soggetti in condizioni di disagio socioeconomico riconosciuto dai Servizi Sociali del Comune;
I contribuenti che abbiano presentato l’istanza entro i termini previsti possono, al momento del pagamento delle rate ICI 2008, già tenere conto della detrazione richiesta, restando salva la facoltà dell’Amministrazione comunale di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato e, nel caso di dichiarazione infedele, di procedere al recupero della maggiore imposta dovuta, oltre alle sanzioni previste dal D.lgs 504/92.
- Maggiore detrazione per l’abitazione principale, non subordinata al requisito reddituale, per l’anno 2008 ad Euro 258,22 per le sotto indicate categorie:
Categorie di immobili |
Ammontare della detrazione |
Abitazione principale : A/2 - A/3 – A/4 – A/5 – A/6 - A/7 |
258,228 Euro |
Nei seguenti casi: 1. "giovani coppie" intese come nucleo familiare composto da due persone che si siano sposate o si sposino, con rito civile o religioso concordatario, tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2008 che non siano proprietari di altri immobili su tutto il territorio nazionale al di fuori di una sola pertinenza all’abitazione principale occupata. 2. Che non abbiamo compiuto i 40 anni alla data di presentazione della domanda |
MODALITA’ DI FRUIZIONE: compatibili e similari con le modalità di cui sopra.