COMUNE DI PREGNANA  MILANESE

(PROVINCIA DI MILANO)

 

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 3 DEL 27/01/2009

 

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.): DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER ABITAZIONE PRINCIPALE ANNO 2009.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Omissis………………..

 

D E L I B E R A

 

a)     Di proporre al Consiglio Comunale di fissare per l’anno 2009 le seguenti aliquote e detrazioni per l’Imposta Comunale sugli immobili, mantenendo le aliquote e detrazioni deliberate per l’anno 2008 con deliberazione C.C. N. 11 del 13/03/2008:

 

1

Abitazione Principale

Aliquota

4,50

Per mille

2

Abitazione locata con contratto registrato ai sensi della legge 431 del 9/12/1998 (da presentare all'ufficio tributi entro la data di consegna delle denunce di variazione) a soggetto che la utilizzi come abitazione principale

Aliquota

4,80

per mille

3

Abitazioni concesse ad uso gratuito dal possessore ai suoi ascendenti e discendenti di primo e secondo grado, i fratelli  e da questi utilizzata come abitazione principale (attestato mediante autocertificazione da presentarsi entro i termini di pagamento della prima rata).

I familiari che possono beneficiare di tale agevolazione sono: 1) i figli, per immobili concessi in uso gratuito da parte dei genitori e viceversa; 2) i fratelli per immobili concessi in uso gratuito da parte dei fratelli; 3) i nipoti per immobili concessi in uso gratuito da parte dei nonni e zii  e  viceversa;

aliquota

4.50

per mille

4

Al primo box o alla prima cantina o alla prima soffitta di pertinenza dell'abitazione principale si applica l'aliquota di competenza della stessa

Aliquota

4,50

per mille

5

Abitazioni sfitte, locate ad uso foresteria

Aliquota

7

per mille

6

Abitazioni sfitte da più di due anni (1/1/1998)

Aliquota

9

per mille

7

Altri fabbricati

Aliquota

6.60

per mille

8

Altri fabbricati categoria C1 (negozi)

Aliquota

5,50

per mille

9

terreni agricoli

Aliquota

5.30

per mille

10

aree fabbricabili

Aliquota

6.80

per mille

 

 

b)      Detrazioni:

 

€ 108,00

 

Abitazione principale

Aumento a  € 156,00

 

(previa presentazione di autocerticazione)

a)

per lavoratori dipendenti o pensionati proprietari, titolari di usufrutto o altro diritto reale con reddito familiare annuo ai fini IRPEF per l'anno 2007, fino a  € 14.250,00 più € 2.250,00  per ogni persona a carico.

 

b)

Elevazione della quota da 2.250,00 a        3.300,00 per la persona componente il nucleo familiare avente una invalidità' riconosciuta al 100%.

 

c)      Di escludere dall’applicazione della detrazione prima casa le abitazioni di cui ai punti 2) e 3);

 

d)     di escludere dalla maggiorazione della detrazione di tutte le unità classificate in catasto nelle categorie A/1 (abitazioni signorili), A/8 (abitazioni in ville), A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici storici);

 

e)     di stabilire per l’anno 2009 l’imposta di € 5,00= (acconto più saldo) quale importo fino a concorrenza del quale non è dovuto il pagamento dell’imposta;

 

f)        di prendere atto di quanto stabilito dall’art. l’art. 1, commi 1, 2 3 e 4, del D.L. 93/2008, convertito nella Legge 126/2008, secondo cui “a decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonchè quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992. L'esenzione si applica altresì nei casi previsti dall'articolo 6, comma 3-bis, e dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1992, e successive modificazioni; sono conseguentemente abrogati il comma 4 dell'articolo 6 ed i commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 8 del citato decreto n. 504 del 1992. La minore imposta che deriva dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3, …., è rimborsata ai singoli comuni, in aggiunta a quella prevista dal comma 2-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 504 del 1992, introdotto dall'articolo 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”;

 

g)     di provvedere alla richiesta di rimborso allo Stato, nelle forme e modalità previste dalla Legge,  per la minore imposta che deriva dall'applicazione dell’art. 1, commi 1, 2 e 3, del D.L. 93/2008, convertito nella Legge 126/2008;

 

h)      Di dare atto che sulla presente deliberazione sono stati espressi i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico-contabile ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – e 151 – comma 4 – del  T.U.E.L. e per quanto riguarda la legittimità del Segretario Comunale

 

i)        Di provvedere alla pubblicazione  mediante trasmissione della richiesta corredata dalla delibera di approvazione dell’aliquota al Dipartimento delle Politiche Fiscali esclusivamente a mezzo posta elettronica, secondo quanto previsto dalla circolare del Ministero dell’Economia e Finanze del 16 aprile 2003 n. 3/DPF;

 

j)        Di prendere atto che il responsabile di procedimento del presente atto, è il Responsabile del Settore Finanziario.