Città di
 

     

COLOGNO MONZESE

 

Servizi Finanziari

Tributi

 

I.C.I. 2010

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

 

In ottemperanza alla Legge n° 126 del 2008 si precisa che con decorrenza dall’anno tributario 2008

sono esclusi dall’imposta comunale sugli immobili:

- l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale da parte del soggetto passivo (ivi compresi gli

anziani ed i disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari, a condizione che

l’unità immobiliare non risulti locata);

- le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti entro il 3o grado, per le quali è stata

presentata apposita autocertificazione come previsto dall’art. 10 del Regolamento Comunale.

Inoltre è esente il soggetto passivo di imposta non assegnatario della casa coniugale a seguito di

separazione o divorzio, a condizione che questi non sia titolare del diritto di proprietà o di un altro

diritto reale su un immobile destinato a sua abitazione situato nello stesso comune in cui è ubicata

l’ex casa coniugale.

L’esenzione è estesa anche alle pertinenze delle unità immobiliari sopra indicate limitatamente ad

una sola unità immobiliare per ciascuna delle categorie di seguito riportate: un box, un posto auto,

una cantina, un solaio.

Sono escluse dall’esenzione le unità immobiliari censite in categoria catastale A1 (Abitazioni

di tipo signorile), A8 (Abitazioni in ville) e A9 (Castelli, Palazzi di eminenti pregi artistici e

storici) per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall’articolo 8, commi 2 e 3,

del Decreto Legislativo n. 504/92.

Per l’anno 2010, sono confermate le aliquote e detrazioni già deliberate per l’anno 2009, come

meglio di seguito specificato:

· 4,00 ‰ (quattropermille ):

- aliquota da applicarsi alla base imponibile delle unità immobiliari, censite in categoria

catastale A1- A8 e A9 adibite direttamente ad abitazione principale (ivi compresi gli anziani ed i

disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l’unità

immobiliare non risulti locata) ovvero concesse in uso gratuito a parenti entro il 3° grado od affini

fino al 2° grado per le quali è stata presentata apposita autocertificazione;

- aliquota da applicarsi alla base imponibile degli immobili concessi in uso gratuito ad affini fino

al 2° grado ed agli immobili locati a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli

accordi locali stipulati ai sensi dell'art.4 della Legge 9.12.1998 n. 431 per le quali è stata presentata

apposita autocertificazione;

· 6,90 ‰ (seivirgolanovepermille):

- aliquota da applicarsi sulla base imponibile degli immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in

aggiunta all’abitazione principale;

· 9,00 ‰ (nove per mille):

- aliquota da applicarsi alla base imponibile degli alloggi non locati da oltre due anni rispetto

all’anno d’imposta.

Detrazioni:

- € 103,29 per le unità immobiliari A1 – A8 – A9 adibita direttamente ad abitazione principale ed

equiparate, nonchè per le unità immobiliari cedute in uso gratuito ad affini entro il 2° grado per le

quali è stata presentata l’autocertificazione;

- € 206,58 per le unità immobiliari A1 – A8 – A9 adibita direttamente ad abitazione principale

in favore di nuclei familiari:

a. all’interno dei quali sono presenti soggetti disabili totalmente non autosufficienti;

b. all’interno dei quali sono presenti, alla data del 1° gennaio, tre o più figli minori, o comunque con

soggetti a carico, escluso il coniuge;

c. adottivi o affidatari;

d. pensionati/lavoratori in cassa integrazione/in mobilità/disoccupati iscritti nelle liste di

collocamento, a condizione che:

ü il reddito annuo imponibile ai fini irpef prodotto nell’anno precedente rispetto a quello

oggetto di imposizione ICI da tutti i componenti il nucleo familiare non abbia superato 16.526,62

euro, elevati di 929,62 euro per ogni familiare a carico;

ü siano titolari del diritto di proprietà o altro diritto reale esclusivamente sull’immobile adibito

ad abitazione principale e sulle eventuali unità accessorie (box, cantina, soffitta, utilizzate

direttamente);

Versamenti:

I contribuenti obbligati devono provvedere al versamento dell'imposta dovuta per l’anno 2010 in

due rate:

q la prima rata, da versare entro il 16 giugno, pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata

sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente.

q la seconda rata entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con

eventuale conguaglio sulla prima rata versata.

Resta in ogni caso salva la facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell'imposta

complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, entro il 16 giugno.

Non si fa luogo al versamento se l'imposta da versare è inferiore o uguale a € 12,00. Se

l’importo da versare supera i 12 Euro il versamento deve essere fatto per l’intero ammontare

dovuto. Il versamento dell’imposta deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per

difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto

importo.

L’imposta deve essere corrisposta con le seguenti modalità:

a) mediante versamento diretto all’Agente della Riscossione di Milano – EQUITALIA ESATRI

SPA presso uno degli sportelli indicati sul sito www. Esatri.it;

b) mediante versamento sul C/C postale n. 88657804 intestato a EQUITALIA ESATRI SPA –

COLOGNO MONZESE –MI-ICI.

c) mediante versamento con modello F24 con le medesime modalità previste per i tributi erariali.

SERVIZIO DI CONSULENZA: Presso gli Uffici di Zona viene svolto il servizio di consulenza

I.C.I., cui i contribuenti possono fare riferimento per la compilazione delle dichiarazioni ed il

calcolo dell’imposta dovuta (limitatamente agli immobili censiti). Per maggiori informazioni, anche

sulle modalità operative di svolgimento del predetto servizio di consulenza, è possibile rivolgersi

all’Ufficio ICI 02/25308.221 – 258.

Il Funzionario Responsabile I.C.I.

Rag. Angelo Pavanello

 

     

 

 

: