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CITTA’ DI COLOGNO MONZESE PROVINCIA DI MILANO SETTORE TRIBUTI |
I.C.I.
2009
In ottemperanza alla Legge n° 126 del 2008 si precisa che con decorrenza dall’anno tributario 2008 sono esclusi dall’imposta comunale sugli immobili:
- Le unità immobiliari adibite ad abitazione principale da parte del soggetto passivo (ivi compresi gli anziani ed i disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l’unità immobiliare non risulti locata);
- le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti entro il 3o grado, per le quali è stata presentata apposita autocertificazione come previsto dall’art. 10 del Regolamento Comunale.
- Inoltre è esente il soggetto passivo di imposta, che a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio non risulta assegnatario della casa coniugale, a condizione che non sia titolare del diritto di proprietà o di un altro diritto reale su un immobile destinato a sua abitazione situato nello stesso comune in cui è ubicata l’ex casa coniugale.
L’esenzione è estesa anche alle pertinenze delle unità immobiliari sopra indicate limitatamente ad una sola unità immobiliare per ciascuna delle categorie di seguito riportate: un box, un posto auto, una cantina, un solaio.
Sono escluse dall’esenzione le unità immobiliari censite in categoria catastale A1 (Abitazioni di tipo signorile), A8 (Abitazioni in ville) e A9 (Castelli, Palazzi di eminenti pregi artistici e storici) per le quali continuano ad applicarsi le detrazioni previste dall’articolo 8, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo n. 504/92.
Aliquote
Per l’anno 2009, sono confermate le aliquote e detrazioni già deliberate per l’anno 2008, come meglio di seguito specificato:
· 4,00 ‰ (quattropermille ):
- aliquota da applicarsi alla base imponibile delle unità immobiliari, censite in categoria catastale A1- A8 e A9 adibite direttamente ad abitazione principale (ivi compresi gli anziani ed i disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l’unità immobiliare non risulti locata) ovvero concesse in uso gratuito a parenti entro il 3° grado od affini fino al 2° grado per le quali è stata presentata apposita autocertificazione;
- aliquota da applicarsi alla base imponibile degli immobili concessi in uso gratuito ad affini fino al 2° grado e agli immobili locati a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi locali stipulati ai sensi dell'art.4 della Legge 9.12.1998 n. 431 per le quali è stata presentata apposita autocertificazione;
· 6,90 ‰ (seivirgolanovepermille) aliquota da applicarsi sulla base imponibile degli immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale;
· 9,00 ‰ (nove per mille) aliquota da applicarsi alla base imponibile degli alloggi non locati da oltre due anni rispetto all’anno d’imposta.
Detrazioni:
¨ € 103,29 per le unità immobiliari A1 – A8 – A9 adibita direttamente ad abitazione principale ed equiparate e per le unità immobiliari cedute in uso gratuito ad affini entro il 2° grado per le quali è stata presentata apposita autocertificazione;
¨ € 206,58 per le unità immobiliari A1 – A8 – A9 adibita direttamente ad abitazione principale in favore di nuclei familiari:
a. all’interno dei quali sono presenti soggetti disabili totalmente non autosufficienti;
b. all’interno dei quali sono presenti, alla data del 1° gennaio, tre o più figli minori, o comunque con soggetti a carico, escluso il coniuge;
c. adottivi o affidatari;
d. pensionati/lavoratori in cassa integrazione/in mobilità/disoccupati iscritti nelle liste di collocamento, a condizione che:
ü il reddito annuo imponibile ai fini IRPEF prodotto nell’anno precedente rispetto a quello oggetto di imposizione ICI da tutti i componenti il nucleo familiare non abbia superato 16.526,62 euro, elevati di 929,62 euro per ogni familiare a carico;
ü siano titolari del diritto di proprietà o altro diritto reale esclusivamente sull’immobile adibito ad abitazione principale e sulle eventuali unità accessorie (box, cantina, soffitta, utilizzate direttamente);
Dichiarazioni:
Entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione IRPEF relativa all’anno 2008, solo nei casi in cui le modificazioni soggettive ed oggettive che danno luogo ad una diversa determinazioni del tributo dovuto attengono a riduzioni d’imposta e in quelli in cui dette modificazioni non sono immediatamente fruibili da parte dei comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale;
Entro il 30 giugno 2009 dovrà essere presentata apposita autocertificazione attestante il possesso dei requisiti che ne danno titolo, qualora per l’anno 2008 sia stata versata l’imposta usufruendo delle agevolazioni comunali sopraindicate se non già presentata per gli anni precedenti.
Versamenti:
I contribuenti obbligati devono provvedere al versamento dell'imposta dovuta per l’anno 2009 in due rate:
q la prima rata, da versare entro il 16 giugno, pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente.
q la seconda rata entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.
Resta in ogni caso salva la facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, entro il 16 giugno
Non si fa luogo al versamento se l'imposta da versare è inferiore o uguale a € 12,00. Se l’importo da versare supera i 12 Euro il versamento deve essere fatto per l’intero ammontare dovuto. Il versamento dell’imposta deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
L’imposta deve essere corrisposta con le seguenti modalità:
a) mediante versamento diretto all’Agente della Riscossione di Milano – EQUITALIA ESATRI SPA presso uno degli sportelli indicati sul sito www. Esatri.it;
b) mediante versamento sul C/C postale n. 88657804 intestato a EQUITALIA ESATRI SPA – COLOGNO MONZESE –MI-ICI.
c) mediante versamento con modello F24 con le medesime modalità previste per i tributi erariali.
SERVIZI DI CONSULENZA:
A partire dalla data del 19 maggio 2009, presso i seguenti Uffici è istituito un apposito servizio di consulenza I.C.I. cui i contribuenti possono rivolgersi per la compilazione delle dichiarazioni ed il calcolo dell’imposta dovuta (limitatamente agli immobili censiti):
· Zona “A” - Ufficio di Via della Repubblica, 21:
Orari: dal lunedì al Venerdì dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 17, il sabato dalle ore 9 alle ore 12.
· Zona “B” - Ufficio di Via Trento, 41:
Orari: Lunedì – Giovedì e Venerdì dalle ore 14 alle ore 17, Sabato dalle ore 9 alle ore 12;
· Presso l’Ufficio Tributi di Via della Resistenza, accesso da Via A. De Gasperi, - Palazzo Municipale - 1° piano
Orari: Martedì dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 17 – Giovedì dalle ore 9 alle ore 12.
Per fruire del servizio di consulenza I.C.I. è necessario presentarsi muniti di codice fiscale del proprietario dell’immobile e dei dati catastali delle unità immobiliari soggette ad I.C.I..
Per ulteriori e più specifiche informazioni e per prelevare il modulo ministeriale“Dichiarazione di variazione I.C.I.”, il modello “F24-ICI”, nonché i moduli di autocertificazione consultare i siti: www.comune.colognomonzese.mi.it, www.finanze.it, www.agenziaentrate.it., www.webifel.it, oppure rivolgersi presso l’Ufficio Tributi di Via della Resistenza, accesso da Via A. de Gasperi, - Palazzo Municipale - 1° piano – Stanze nn° 11 e 12, Orari: Martedì dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 14:30: alle ore 17; Giovedì dalle ore 9 alle ore 12.
Cologno Monzese, Maggio 2009
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE I.C.I.
Dott. Pierino Rossini