I.C.I.

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI 2008

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 17.03.2008, sono confermate le aliquote e detrazioni già deliberate per l’anno 2007, come meglio di seguito specificato:

Detrazioni:

  • 103,29.= per l’unità immobiliare adibita direttamente ad abitazione principale ed equiparate (unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti entro il 3° grado od affini fino 2° grado;
  • 206,58.=

                              a) per i nuclei familiari all’interno dei quali  sono presenti soggetti disabili totalmente non autosufficienti;

                   b)  per i nuclei familiari all’interno dei quali sono presenti, alla data del 1° gennaio, tre o più figli minori, o comunque soggetti a carico, escluso il coniuge;

                    c) per i nuclei familiari adottivi o affidatari;

                   d) in favore di pensionati/lavoratori in cassa integrazione od in mobilità/disoccupati iscritti nelle liste di collocamento, a condizione che:

                                  - il reddito annuo imponibile ai fini irpef prodotto nell’anno precedente rispetto a quello oggetto di imposizione ici da tutti i componenti il nucleo familiare non abbia superato 16.526,62 euro, elevati di 929,62 euro per ogni familiare a carico;

                                  - siano titolari del diritto di proprietà o altro diritto reale esclusivamente sull’immobile adibito ad abitazione principale e sulle eventuali unità accessorie (box, cantina, soffitta, utilizzate direttamente);

  • € 258,23= per gli alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari regolarmente assegnati
  • Ulteriore detrazione, introdotta dall’art. 1, comma 5 della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007, pari all’1,33°/00 della base imponibile (valore catastale dell’unità immobiliare adibita direttamente ad abitazione principale , ivi comprese le pertinenze come regolamentate dal Comune di Cologno Monzese.: 1 box, una cantina o solaio, un posto auto) per un importo non superiore a 200 €, rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale, nonché al numero di comproprietari che risiedono nell’immobile

            Tale detrazione non si applica agli immobili censiti in categoria A/1, A/8 e A/9

            Rientrano nell’ambito dell’applicazione dell’ulteriore detrazione solo le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, sono escluse le abitazioni che il Comune ha assimilato a quelle principali, pertanto quest’ultima detrazione non si estende a

  • unità immobiliari possedute, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari;

  • unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale.

SOGGETTI PASSIVI

Il soggetto passivo, che a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l’imposta dovuta applicando aliquota e detrazioni previste per l’abitazione principale, calcolata in proporzione alla quota posseduta, a condizione che non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune.