I.C.I.
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI 2008
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 17.03.2008, sono confermate le aliquote e detrazioni già deliberate per l’anno 2007, come meglio di seguito specificato:
Detrazioni:
a) per i nuclei familiari all’interno dei quali sono presenti soggetti disabili totalmente non autosufficienti;
b) per i nuclei familiari all’interno dei quali sono presenti, alla data del 1° gennaio, tre o più figli minori, o comunque soggetti a carico, escluso il coniuge;
c) per i nuclei familiari adottivi o affidatari;d) in favore di pensionati/lavoratori in cassa integrazione od in mobilità/disoccupati iscritti nelle liste di collocamento, a condizione che:
- il reddito annuo imponibile ai fini irpef prodotto nell’anno precedente rispetto a quello oggetto di imposizione ici da tutti i componenti il nucleo familiare non abbia superato 16.526,62 euro, elevati di 929,62 euro per ogni familiare a carico;
- siano titolari del diritto di proprietà o altro diritto reale esclusivamente sull’immobile adibito ad abitazione principale e sulle eventuali unità accessorie (box, cantina, soffitta, utilizzate direttamente);
Tale detrazione non si applica agli immobili censiti in categoria A/1, A/8 e A/9
Rientrano nell’ambito dell’applicazione dell’ulteriore detrazione solo le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, sono escluse le abitazioni che il Comune ha assimilato a quelle principali, pertanto quest’ultima detrazione non si estende a
SOGGETTI PASSIVI
Il soggetto passivo, che a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l’imposta dovuta applicando aliquota e detrazioni previste per l’abitazione principale, calcolata in proporzione alla quota posseduta, a condizione che non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune.