ALLEGATO "A" DELLA DELIBERAZIONE DI C.C. N° 14 DEL 30/03/2007

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2007

ALIQUOTE

  1. aliquota del 4,00 o/oo (quattropermille) da applicarsi alla base imponibile degli immobili adibiti direttamente ad abitazione principale ed agli immobili locati a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi locali stipulati ai sensi dell'art. 4 della Legge 09/12/1998 n° 431;
  2. aliquota del 6,9 o/oo (seivirgolanovepermille) da applicarsi sulla base imponibile degli immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale;
  3. aliquota del 9 o/oo (novepermille) da applicarsi alla base imponibile degli alloggi non locati da oltre due anni rispetto all'anno d'imposta.

DETRAZIONI

Ai sensi dell'art. 8, comma 2, del Decreto Legislativo 504/92, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della Legge 23/12/1996 n° 662, dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

Ai sensi dell'art. 3, comma 56, della citata Legge 662/96, sarà considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

La detrazione per abitazione principale è elevata a 206,58, limitatamente ai nuclei familiari all'interno dei quali sono presenti soggetti disabili totalmente non autosufficienti.

E’ confermata la detrazione per le abitazioni principali nella misura di 206,58 euro anche a favore di pensionati/lavoratori in cassa integrazione o in mobilità/disoccupati iscritti nelle liste di collocamento a condizione che:

  1. il reddito annuo imponibile ai fini IRPEF prodotto nell’anno precedente rispetto a quello oggetto di imposizione ICI da tutti i componenti il nucleo familiare non abbia superato 16.526,62 euro, elevati di 929,62 euro per ogni familiare a carico;
  2. siano titolari del diritto di proprietà o altro diritto reale esclusivamente sull’immobile adibito ad abitazione principale e sulle unità accessorie (box, cantina, soffitta, utilizzate direttamente).

E’ confermata inoltre, la detrazione per abitazione principale, nella misura di 206,58 - a favore di:

  1. Nuclei familiari di cui facciano parte – alla data del 1° Gennaio – tre o più figli minori o, comunque, soggetti a carico secondo quanto previsto dalle vigenti norme assistenziali e previdenziali, escluso il coniuge;
  2. Nuclei familiari adottivi;
  3. Nuclei familiari affidatari.

Ai sensi dell'art. 8, comma 4, del Decreto Legislativo 504/92, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della Legge 23/12/1996 n° 662, sono considerati direttamente adibiti ad abitazione principale gli alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari regolarmente assegnati.

Ai sensi del'art. 8 comma 3 del D.Lgs. 504/92, la detrazione prevista per i suddetti alloggi è elevata a 258,23.