ALLEGATO "A" DELLA DELIBERAZIONE DI C.C. N° 14 DEL 30/03/2007
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2007
ALIQUOTE
DETRAZIONI
Ai sensi dell'art. 8, comma 2, del Decreto Legislativo 504/92, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della Legge 23/12/1996 n° 662, dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
Ai sensi dell'art. 3, comma 56, della citata Legge 662/96, sarà considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
La detrazione per abitazione principale è elevata a € 206,58, limitatamente ai nuclei familiari all'interno dei quali sono presenti soggetti disabili totalmente non autosufficienti.
E’ confermata la detrazione per le abitazioni principali nella misura di 206,58 euro anche a favore di pensionati/lavoratori in cassa integrazione o in mobilità/disoccupati iscritti nelle liste di collocamento a condizione che:
E’ confermata inoltre, la detrazione per abitazione principale, nella misura di € 206,58 - a favore di:
Ai sensi dell'art. 8, comma 4, del Decreto Legislativo 504/92, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della Legge 23/12/1996 n° 662, sono considerati direttamente adibiti ad abitazione principale gli alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari regolarmente assegnati.
Ai sensi del'art. 8 comma 3 del D.Lgs. 504/92, la detrazione prevista per i suddetti alloggi è elevata a € 258,23.