Comune di
Cologno Monzese
 
ALLEGATO: " C " ALLA DELIBERAZIONE DI G. C. N°165 DEL 23/12/2004 
PROSPETTO ALIQUOTE E DETRAZIONE ICI PER L'ANNO 2005
ALIQUOTE

  1. aliquota del 4,5 o/oo (quattrovirgolacinquepermille) da applicarsi alla base imponibile degli immobili adibiti direttamente ad abitazione principale ed agli immobili locati a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi locali stipulati ai sensi dell'art. 4 della Legge 09/12/1998 n° 431;

  2. aliquota del 6,4 o/oo (seivirgolaquattropermille) da applicarsi sulla base imponibile degli immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale;

  3. aliquota del 9 o/oo (novepermille) da applicarsi alla base imponibile degli alloggi non locati da oltre due anni rispetto all'anno d'imposta.
DETRAZIONI
Ai sensi dell'art. 8, comma 2, del Decreto Legislativo 504/92, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della Legge 23/12/1996 n° 662, dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
Ai sensi dell'art. 3, comma 56, della citata Legge 662/96, sarà considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
La detrazione per abitazione principale è elevata a 206,58, limitatamente ai nuclei familiari all'interno dei quali sono presenti soggetti disabili totalmente non autosufficienti.
E’ confermata la detrazione per le abitazioni principali nella misura di 206,58 euro anche a favore di pensionati/lavoratori in cassa integrazione o in mobilità/disoccupati iscritti nelle liste di collocamento a condizione che:

  1. il reddito annuo imponibile ai fini IRPEF prodotto nell’anno precedente rispetto a quello oggetto di imposizione ICI da tutti i componenti il nucleo familiare non abbia superato 16.526,62 euro, elevati di 929,62 euro per ogni familiare a carico;

  2. siano titolari del diritto di proprietà o altro diritto reale esclusivamente sull’immobile adibito ad abitazione principale e sulle unità accessorie (box, cantina, soffitta, utilizzate direttamente).
E’ confermata inoltre, la detrazione per abitazione principale, nella misura di 206,58 - a favore di:

  1. Nuclei familiari di cui facciano parte – alla data del 1° Gennaio – tre o più figli minori o, comunque, soggetti a carico secondo quanto previsto dalle vigenti norme assistenziali e previdenziali;

  2. Nuclei familiari adottivi;

  3. Nuclei familiari affidatari.
Ai sensi dell'art. 8, comma 4, del Decreto Legislativo 504/92, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della Legge 23/12/1996 n° 662, sono considerati direttamente adibiti ad abitazione principale gli alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari regolarmente assegnati.
Ai sensi del'art. 8 comma 3 del D.Lgs. 504/92, la detrazione prevista per i suddetti alloggi è elevata a 258,23.