Originale |
N° 7 del 27/01/2005 |
OGGETTO: |
LA GIUNTA COMUNALE
Visto il Capo I del D.Lgs. 504/92, il quale ha provveduto ad istituire, a decorrere dall’anno 1993, l’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) disciplinandone l’applicazione;
Visto l’articolo 6 - comma 2 - del D.Lgs 504/92, il quale stabilisce che:
Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Comunale sugli Immobili;
Visto l'articolo 30 - commi 12 e 13 - della Legge 488/99, come modificato dall'articolo 18 - comma 2 - della Legge 388/00, che disciplina l'estensione alle pertinenze dell'aliquota e della detrazione spettante per abitazione principale;
Visto l’articolo 2 - comma 4 - della Legge n. 431/98 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo) il quale testualmente dispone: “Per favorire la realizzazione degli accordi (definiti in sede locale tra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative) i Comuni possono deliberare, nel rispetto degli equilibri di bilancio, aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione, a titolo di abitazione principale, immobili alle condizioni definite dagli accordi stessi”;
Visto l'articolo 42 - lettera f) - del D.Lgs. 267/00 che prevede tra le competenze del Consiglio Comunale, l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con l'esclusione della determinazione delle relative aliquote;
Attesa la necessaria correlazione che deve intercorrere tra le scelte che l’ente locale territoriale adotta in sede di predisposizione del bilancio di previsione - contente il fabbisogno finanziario annuale - e la conseguente determinazione delle aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI); correlazione più volte espressamente sancita dalla giurisprudenza amministrativa in materia (in tal senso Consiglio di Stato - sez. V - n. 135/96 e, con riferimento “all’adeguata motivazione in considerazione del richiamo al bilancio di previsione”: TAR Friuli n. 452 del 1995 e TAR Lombardia n. 1483/1999);
Verificato il gettito dell’anno 2004, con riferimento alla proiezione effettuata anche sui dati acquisiti dal concessionario per la riscossione delle imposte in base all’introito della prima rata;
Considerato che il bilancio di previsione è l’unico documento contabile che può dimostrare in modo veritiero e corretto il fabbisogno finanziario dell’ente in ossequio a quanto prescritto dal principio fondamentale della veridicità che sta alla base della redazione dello stesso;
Ritenuto necessario, in considerazione di quanto suesposto e dei dati emergenti in sede di formazione del bilancio di previsione 2005, stabilire l’aliquota dell’imposta Comunale sugli Immobili per l’anno 2005 nelle seguenti misure:
a) aliquota pari al 5,5 per mille per le abitazioni principali, le relative pertinenze e gli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi previsti dalla Legge 431/98;
b) aliquota pari al 4,0 per mille per gli immobili posseduti o condotti da enti senza scopo di lucro aventi come finalità la gestione di immobili di edilizia residenziale pubblica e solo a seguito di stipula di atto di convenzione con il Comune;
c) aliquota pari al 6,0 per mille per tutte le rimanenti fattispecie imponibili;
ciò al fine del mantenimento dell’attuale struttura delle spese correnti, ormai consolidata nel corso dell’esercizio 2004 e a fronte delle maggiori spese rilevate nel bilancio di previsione 2005 per il conseguimento di una situazione di equilibrio nella gestione corrente 2005;
Considerato che l’analisi della struttura di spesa emergente dal bilancio di previsione evidenzia che la mancata adozione di tali aliquote, comporterebbe un sicuro grave sbilancio per l’esercizio 2005;
Visto il Decreto del Sindaco del 5 luglio 2004 che conferisce alla Dott.ssa Adriana Roveda la Dirigenza dell’Area Servizi Finanziari;
Visto l'allegato parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Dirigente Area Servizi Finanziari, ai sensi dell'articolo 49 - comma 1 - del D.Lgs. 267/00;
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. Di applicare, per i motivi espressi nelle premesse del presente atto, ai fini dell’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) le seguenti aliquote per l’anno 2005;
2. Di fissare in € 103,30 la detrazione concessa per l’abitazione principale;
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 - comma 4 - del D.Lgs. 267/00