PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

Atto di Consiglio Comunale n. 131 del 21.12.2009

 

 

1) di determinare per l'anno 2010 le aliquote dell'imposta Comunale sugli Immobili nelle seguenti misure:

 

- aliquota 4 (quattro) per mille per le abitazioni principali. Per abitazione principale si intendono gli immobili classificati esclusivamente nella categoria catastale "A" e le relative pertinenze classificate nelle categorie catastali "C2", "C6" e "C7", limitatamente a tre unità immobiliari per ogni abitazione principale,tenuto conto delle esclusioni previste dal D.L. n. 93/2008. Sono esclusi tutti gli altri immobili di diversa categoria o terreni anche se pertinenti all'abitazione principale. Alle pertinenze  compete la detrazione prevista per l'abitazione principale.

  L'aliquota del 4 per mille è estesa anche agli immobili concessi in uso gratuito ai parenti fino al 1  grado (Genitori e figli). Per beneficiare dell'agevolazione, i contribuenti dovranno presentare, entro i termini stabiliti per legge per la presentazione della dichiarazione ICI relativa all'anno nel quale è sorto il diritto, apposita dichiarazione attestante il rapporto di parentela e la residenza del comodatario.  A detti immobili compete la detrazione per abitazione principale, salvo che siano esclusi ex D.L.n.93/2008;

 

- aliquota 7 (sette) per mille per tutti gli altri immobili e terreni;

 

- aliquota 9 (nove) per mille per le case sfitte. Sono escluse le case di proprietà di Società o Imprese che le hanno realizzate per la vendita, per un periodo massimo di anni uno. Per gli altri immobili la maggiorazione non si applica per i primi due anni di non affittanza.

 

2) di stabilire per l'anno 2010 la detrazione per abitazione principale nella misura di € 104,00, (centoquattro/00) dando atto che per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto, superficie o di altro diritto reale, e i suoi familiari hanno stabilito la residenza anagrafica. Sono considerate parte integrante dell'abitazione principale le sue pertinenze (fino a un massimo di tre) anche se distintamente iscritte in catasto a condizione che le stesse siano durevolmente ed esclusivamente asservite alla predetta abitazione;