Atto di Consiglio Comunale n. 131 del 21.12.2009

 

 

1) di determinare per l'anno 2010 le aliquote dell'imposta Comunale sugli Immobili nelle seguenti misure:

 

- aliquota 4 (quattro) per mille per le abitazioni principali. Per abitazione principale si intendono gli immobili classificati esclusivamente nella categoria catastale "A" e le relative pertinenze classificate nelle categorie catastali "C2", "C6" e "C7", limitatamente a tre unità immobiliari per ogni abitazione principale,tenuto conto delle esclusioni previste dal D.L. n. 93/2008. Sono esclusi tutti gli altri immobili di diversa categoria o terreni anche se pertinenti all'abitazione principale. Alle pertinenze  compete la detrazione prevista per l'abitazione principale.

  L'aliquota del 4 per mille è estesa anche agli immobili concessi in uso gratuito ai parenti fino al 1  grado (Genitori e figli). Per beneficiare dell'agevolazione, i contribuenti dovranno presentare, entro i termini stabiliti per legge per la presentazione della dichiarazione ICI relativa all'anno nel quale è sorto il diritto, apposita dichiarazione attestante il rapporto di parentela e la residenza del comodatario.  A detti immobili compete la detrazione per abitazione principale, salvo che siano esclusi ex D.L.n.93/2008;

 

- aliquota 7 (sette) per mille per tutti gli altri immobili e terreni;

 

- aliquota 9 (nove) per mille per le case sfitte. Sono escluse le case di proprietà di Società o Imprese che le hanno realizzate per la vendita, per un periodo massimo di anni uno. Per gli altri immobili la maggiorazione non si applica per i primi due anni di non affittanza.

 

2) di stabilire per l'anno 2010 la detrazione per abitazione principale nella misura di € 104,00, (centoquattro/00) dando atto che per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto, superficie o di altro diritto reale, e i suoi familiari hanno stabilito la residenza anagrafica. Sono considerate parte integrante dell'abitazione principale le sue pertinenze (fino a un massimo di tre) anche se distintamente iscritte in catasto a condizione che le stesse siano durevolmente ed esclusivamente asservite alla predetta abitazione;