1) di determinare per l'anno 2008 le aliquote dell'imposta Comunale sugli Immobili nelle seguenti misure:

- aliquota 4 (quattro) per mille per le abitazioni principali. Per abitazione principale si intendono gli immobili classificati esclusivamente nella categoria catastale "A" e le relative pertinenze classificate nelle categorie catastali "C2", "C6" e "C7", limitatamente a tre unità immobiliari per ogni abitazione principale. Sono esclusi tutti gli altri immobili di diversa categoria o terreni anche se pertinenti all'abitazione principale. Alle pertinenze  compete la detrazione prevista per l'abitazione principale.
L'aliquota del 4 per mille è estesa anche agli immobili concessi in uso gratuito ai parenti fino al 1° grado (Genitori e figli). Per beneficiare dell'agevolazione, i contribuenti dovranno presentare, entro i termini stabiliti per legge per la presentazione della dichiarazione ICI relativa all'anno nel quale è sorto il diritto, apposita dichiarazione attestante il rapporto di parentela e la residenza del comodatario.  A detti immobili compete la detrazione per abitazione principale.

- aliquota 7 (sette) per mille per tutti gli altri immobili e terreni;

- aliquota 9 (nove) per mille per le case sfitte. Sono escluse le case di proprietà di Società o Imprese che le hanno realizzate per la vendita, per un periodo massimo di anni uno. Per gli altri immobili la maggiorazione non si applica per i primi due anni di non affittanza.

2) di stabilire per l'anno 2008 la detrazione per abitazione principale nella misura di € 104,00, (centoquattro/00) dando atto che per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto, superficie o di altro diritto reale, e i suoi familiari hanno stabilito la residenza anagrafica. Sono considerate parte integrante dell'abitazione principale le sue pertinenze (fino a un massimo di tre) anche se distintamente iscritte in catasto a condizione che le stesse siano durevolmente ed esclusivamente asservite alla predetta abitazione;

 3) di stabilire per l'anno 2008 la detrazione per abitazione principale in € 200,000 per i contribuenti che rientrano nelle casistiche sotto indicate:

a) contribuenti ultrasessantacinquenni a condizione che il reddito annuo lordo del nucleo familiare sia costituito solo da pensione e non sia superiore a €  8.000,00, se il nucleo è composto da un solo soggetto e a € 14.000,00 se il nucleo è composto da n. 2 o più soggetti;

b) contribuenti nel cui stato di famiglia sono ricompresi uno o più soggetti portatori di handicap (ai sensi della L. 104/1992) con invalidità  superiore al 70%, il cui reddito familiare annuo complessivo lordo sia pari o inferiore a € 25.000,00. Nel reddito non sono conteggiate le pensioni di invalidità.

c) famiglie la cui consistenza al 1° gennaio di ogni anno sia costituita da un solo genitore con figli a carico (celibe/nubile/legalmente separato/divorziato/vedovo) che non conviva ad alcun titolo con altra persona e il cui reddito annuo complessivo lordo sia pari o inferiore a € 14.000,00.

d) famiglie la cui consistenza al 1 gennaio di ogni anno sia costituita da un numero pari o superiore a  6 unità e il cui reddito annuo complessivo lordo sia pari o inferiore a € 25.000,00;


Nei casi sopra indicati l'applicazione dei benefici è subordinata alla condizione che l'abitazione principale  e relative pertinenze siano gli unici immobili posseduti da parte di tutti i componenti il nucleo familiare.

La maggiore detrazione è concessa previa autocertificazione attestante la condizione che da diritto al beneficio da presentare entro e non oltre il 31 dicembre 2008.