D E L I B E R A
Di determinare per l’anno 2006 le aliquote I.C.I. nelle seguenti misure:
- 4 (quattro) per mille per le abitazioni principali. Per abitazione principale si intendono gli immobili classificati esclusivamente nella categoria catastale “A” e le relative pertinenze classificate nelle categorie catastali “C2”, “C6” e “C7”, limitatamente a tre unità immobiliari per ogni abitazione principale. Sono esclusi tutti gli altri immobili di diversa categoria o terreni anche se pertinenti all’abitazione principale. Alle pertinenze compete la detrazione prevista per l’abitazione principale.
L’aliquota del 4 per mille è estesa anche agli immobili concessi in uso gratuito ai parenti fino al 1° grado (Genitori e figli), previa comunicazione da inoltrare all’ufficio tributi entro il 31 dicembre di ogni anno attestante la parentela e la residenza del comodatario. A detti immobili compete inoltre la detrazione per abitazione principale.
- 7 (sette) per mille per tutti gli altri immobili e terreni.
- 9 (nove) per mille per le case sfitte. Sono escluse le case di proprietà di Società o Imprese che le hanno realizzate per la vendita, per un periodo massimo di anni uno. Per gli altri immobili la maggiorazione non si applica per i primi due anni di non affittanza.
Di stabilire per l’anno 2006 la detrazione per abitazione principale nella misura di € 104,00, (centoquattro/00) dando atto che per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto, superficie o di altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente; Sono considerate parte integrante dell’abitazione principale le sue pertinenze anche se distintamente iscritte in catasto a condizione che la stessa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione;
Di confermare anche per l'anno 2006 la detrazione per abitazione principale di € 150,00.= per i contribuenti che rientrano nelle casistiche sotto indicate:
a) contribuenti ultrasessantacinquenni a condizione che il reddito annuo lordo del nucleo familiare sia costituito solo da pensione e non sia superiore a € 14.000,00;
b) contribuenti nel cui stato di famiglia sono ricompresi uno o più soggetti portatori di handicap (ai sensi della L. 104/1992) con invalidità superiore al 70%, il cui reddito familiare annuo complessivo lordo sia pari o inferiore a € 25.000,00. Nel reddito non sono conteggiate le pensioni di invalidità.
c) Famiglie la cui consistenza al 1° gennaio di ogni anno sia costituita da un solo genitore con figli a carico (celibe/nubile/legalmente separato/divorziato/vedovo) che non conviva ad alcun titolo con altra persona e il cui reddito annuo complessivo lordo sia pari o inferiore a € 14.000,00.
Nei casi sopra indicati l’applicazione dei benefici è subordinata alla condizione che l’abitazione principale sia l’unico immobile posseduto da parte di tutti i componenti il nucleo familiare.
La maggiore detrazione è concessa previa autocertificazione attestante la condizione che da diritto al beneficio.
Di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto o superficie da parte di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.