PROSPETTO I.C.I. ANNO 2005

 

(Deliberazione G.C. n. 357 del 22/12/2004 - Regolamento approvato con deliberazione C.C. n. 89 del 27/11/2000 -  modificato con deliberazione C.C. n. 56 del 6/12/01- n. 91 del 26/11/03– n. 2 del 21/01/04 e n. 13 del 18/02/05)

 

Oggetto dell’imposta

Aliquota °/°°

Detrazione

Note

1.       Abitazione principale

4

€. 104,00

 

Dalla data di richiesta di residenza

Per casi particolari di detrazione vedi retro

2.       Pertinenze dell’abitazione principale di categoria “C/6” - “C/2” e “C/7”

4

Fino a concorrenza dei 104,00 € di cui al punto 1

Fino a nr. 3 unità immobiliari

3.       Abitazioni concesse in uso gratuito a genitori o figli da loro adibite ad abitazione principale (vedi punto 4)

4

 

€. 104,00

Con comunicazione obbligatoria ex art. 4 del regolamento ICI (senza comunicazione non è riconosciuta l’aliquota agevolata)

4.       Pertinenze delle abitazioni di cui al punto 3

4

Vedi punto 2

Da presentare a giugno 2006

5.       Abitazioni concesse in uso gratuito ad altri soggetti che non siano quelli indicati al punto 3 

7

-

 

6.       Abitazioni concesse in affitto

7

-

 

7.       Abitazioni non locate e a disposizione non locate

7

-

Solo per i primi  2 anni di non affittanza

8.       Abitazioni non locate e a disposizione non locate oltre il termine massimo di 2 anni

9

-

 

9.       Abitazioni non locate e a disposizione non locate di proprietà di società o imprese che le hanno realizzate per la vendita

7

-

Per un periodo massimo di 1 anno dalla data di fine lavori

10.   Altri immobili di categoria “A” - “C” e “D”

7

-

 

11.   Immobili inagibili e inabitabili

7

-

Riduzione del 50% a partire dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione di apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 8 del Regolamento I.C.I.

12.   Immobili oggetto di ristrutturazione edilizia

7

-

Vedi note punto 11 se la ristrutturazione rende inagibile o inabitabile l’immobile

13.   Abitazione posseduta da anziani o disabili residenti in istituti di cura o case di riposo (abitazione non locata)

4

€. 104,00

 

Con comunicazione su apposito modello

Per casi particolari di detrazione vedi retro

14.   Aree edificabili

7

-

Vedi valori al mq. come da tabella allegata (esclusi i coltivatori diretti iscritti negli appositi elenchi INPS ai quali si applicano le condizioni previste al punto 15)

15.   Terreni agricoli

7

-

Vedi retro

 

 

Versamento dell’imposta

Tramite c/c postale nr. 39419213 intestato a Comune di Cernusco S/N – ICI  (in riscossione diretta)

Il Consiglio Comunale

Non ha abolito la dichiarazione I.C.I. che deve essere presentata l’anno successivo all’anno in cui è intervenuta la variazione (vendite, acquisti, donazioni, successioni…)

 -  Tutti i modelli per dichiarazioni e comunicazioni relative all’ICI sono a disposizione presso l’Ufficio U.R.P. e l’Ufficio Tributi del Comune.

 -  Per informazioni rivolgersi all’Ufficio U.R.P. (Tel. 02/9278.444) e all’Ufficio Tributi (Tel. 02/9278.334-248-274)

 

 

La detrazione per l’abitazione principale è pari ad €. 104,00.= (da dividere in parti uguali tra i proprietari residenti indipendentemente dalla quota di proprietà)

È aumentata, dall’anno d’imposta 2004, ad €. 150,00.= solo nei seguenti casi:

 

1) -      per i contribuenti ultra 65enni a condizione che il reddito annuo lordo del nucleo familiare sia costituito SOLO DA PENSIONE non superiore ad €. 14.000,00.=;

 

2) -      per i contribuenti nel cui stato di famiglia sono ricompresi uno o più soggetti portatori di handicap (ai sensi della Legge n. 104 del 5/02/1992) con invalidità superiore al 70%, il cui reddito familiare annuo complessivo lordo sia pari o inferiore a €. 25.000,00.=. Nel reddito non sono conteggiate le pensioni di invalidità;

 

3) -      per le famiglie, la cui consistenza al 1° gennaio di ogni anno, sia costituita da un solo genitore con figli a carico (celibe/nubile/legalmente separato/divorziato/vedovo_a), che non conviva ad alcun titolo con altra persona e il cui reddito annuo complessivo lordo sia pari o inferiore ad €. 14.000,00.=.

 

N.B.      -     Nei casi sopra indicati l’applicazione dei benefici è subordinata alla condizione che l’abitazione principale sia l’unico immobile posseduto da parte di tutti i componenti il nucleo familiare.

            -     La detrazione maggiorata è concessa previa autocertificazione, su modulo appositamente predisposto, attestante una delle condizioni sopra previste che da diritto al beneficio. 

 

Per i terreni agricoli dall’anno d’imposta 2004 l’art. 2 bis (articolo introdotto con atto C.C. n. 91 del 26.11.2003) del Regolamento I.C.I. prevede che:

 

1) -       sono da considerarsi soggetti all’imposta i terreni agricoli posti a riposo per cicli di lavorazione (rotazione) anche nel caso che detta condizione è supportata da contributi nazionali o comunitari .

2) -      I terreni agricoli di proprietà di ex coltivatori diretti, non più iscritti negli appositi elenchi INPS, concessi in comodato gratuito ai figli, sempre coltivatori diretti e dagli stessi coltivati, dovranno essere dichiarati e la relativa imposta dovrà essere versata dai comodatari stessi. Ai comodatari dichiaranti non competono le detrazioni di cui all’art. 9, comma 1 del D.Lgs. 504/1992.  Tale utilizzo dovrà risultare da regolare contratto registrato che dovrà essere prodotto entro il 31 Dicembre di ciascun anno d’imposta all’Ufficio tributi comunale.

3) -       Nel caso previsto dal comma 2) del presente articolo, le riduzioni competono se i figli hanno una quota di comproprietà dell’area coltivata.

 

 

 

Per le abitazioni concesse in uso gratuito ai familiari:

 

L’Art. 4 del Regolamento per l’applicazione dell’I.C.I. prevede che:

 

[... 1. Le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti entro il primo grado (figli, genitori) sono considerate abitazioni principali ai fini dell'applicazione dell’aliquota ridotta e dell’applicazione della detrazione d’imposta per abitazione principale purché sia adibita ad abitazione principale da parte del comodatario.

2.        Per beneficiare dell’agevolazione di cui al comma 1, i contribuenti interessati dovranno presentare entro i termini stabiliti per legge per la presentazione della dichiarazione ICI relativa all’anno nel quale è sorto il diritto, apposita dichiarazione, secondo il modello ministeriale, corredata da una dichiarazione attestante il rapporto di parentela e la residenza del comodatario.

3.       Il contribuente dovrà presentare inoltre apposita dichiarazione, redatta secondo il modello ministeriale, entro i termini previsti per legge per la presentazione della dichiarazione ICI, nel caso in cui vengano meno le condizioni che hanno dato diritto alle agevolazioni di cui sopra.

4.       Nel caso in cui vengano meno le condizioni di cui sopra e il contribuente continui ad applicarle omettendo la presentazione della denuncia, l’ufficio tributi procederà ad emettere apposito avviso di  accertamento per il recupero della maggiore imposta dovuta oltre alle sanzioni e interessi  di legge. ...]

 

 

IL RESP.LE UFFICIO TRIBUTI

       F.to Anna Maria Miele