DELIBERA

 

  1. di fissare, per l’anno 2005, le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) istituita con Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nelle seguenti misure:

  1. unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, intendendosi tali anche quelle concese in uso gratuito a parenti ed affini fino al 2° grado, in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e di soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune, comprese le unità immobiliari possedute, a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata:……………..…aliquota 4 per mille
  2. unità immobiliari adibite ad abitazione,
  3. tenute a disposizione e non locate………………………….……………..aliquota 7 per mille

  4. tutti gli altri immobili, comprese anche le unità immobiliari locate con contratto registrato, a soggetti che le utilizzano come dimora abituale………………………….aliquota 6,7 per mille

  1. Di determinare ai sensi dell’art. 8 comma 3 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, per l’anno 2005 le detrazioni d’imposta come da prospetto seguente:

  1. abitazione principale dei soggetti passivi dell’imposta a condizione che il reddito complessivo annuo del nucleo familiare, dimorante abitualmente nell’immobile, riferito all’anno 2004 inclusi gli eventuali redditi soggetti a ritenuta alla fonte o comunque non compresi nella dichiarazione annuale dei redditi non sia superiore ai seguenti valori:
  2.  

     

    Numero componenti nucleo familiare    Importo in €

    1                                                                        5.556,04.=

    2                                                                        9.223,92.=

    3                                                                     11.859,40.=

    4                                                                     14.165,90.=

    5                                                                     16.472,88.=

    6                                                                    18.667,85.=

    7 e oltre                                                        19.031,95.=

    detrazione pari ad € 258,23

  3. per le abitazioni principali dei soggetti passivi dell’imposta persone fisiche e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa detrazione pari ad € 103,29

di non prevedere particolari riduzioni d’imposta avendo già deliberato l’applicazione di un’aliquota ridotta per l’abitazione principale.

  1. di dare atto che il gettito complessivo previsto per effetto delle aliquote come determinate al precedente punto 1), non sarà inferiore all’ultimo gettito annuale realizzato;.

Stante l’urgenza ed a voti unanimi, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/00.