1. Di determinare, confermando, l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l’anno 2005 nel modo seguente:
- 5,00 per mille: abitazione principale;
- 6,30 per mille: immobili classificati alla categoria “D” (aderenti a iniziativa chiusura comparto industriale);
- 7,00 per mille: abitazioni non locate; seconde case; aree edificabili; immobili classificati alla categoria “D” (non aderenti a iniziativa chiusura comparto industriale);
- 5,50 per mille: restanti categorie di immobili;
2. Di confermare, altresì, nel modo seguente:
- € 103,29 detrazione per abitazione principale;
- € 206,58 maggiore detrazione per le seguenti categorie:
a) pensionati singoli, vedovi/e con reddito imponibile annuo fino a € 6.713,94;
b) nel caso di presenza nei nuclei famigliari di portatori di handicap, con attestato di invalidità civile, e nel caso di presenza di persone anziane non autosufficienti, con certificazione medica della A.S.L., sempre se conviventi con reddito annuale imponibile ai fini dell’IRPEF di tutti i componenti del nucleo fino € 10.329,14 oltre € 774,69 per ogni persona a carico;
3. Di escludere dall’aumento della detrazione per l’abitazione principale tutte le unità classificate in catasto in A/1 (abitazioni signorili), A/7 (abitazioni in villini), A/8 (abitazioni in ville), A/9 (castelli, palazzi di eminente pregio artistico e storico), anche se appartenenti a cittadini di cui alle lettere a) e b) del precedente punto 2;
4. di permettere la riduzione dell’imposta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inadattabilità è accertata dall’Ufficio Tecnico Comunale, con perizia a carico del proprietario, che deve allegare idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva, ai sensi della Legge n. 15 del 4.1.68 e successive modifiche ed integrazioni;
5. di allegare la presente deliberazione al successivo atto di approvazione del Bilancio di Previsione 2005
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell Art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000.