COMUNE DI CALVIGNASCO

Provincia di Milano

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 

CODICE ENTE 10930

Delibera N. 16   del  01/02/2005

OGGETTO:    Imposta Comunale sugli Immobili: determinazione aliquote e detrazioni d’imposta

                     Anno 2005.

                     (D.lgs. 30/12/1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni)

 

 

L’anno DUEMILACINQUE, il giorno  UNO del mese di Febbraio, alle ore 18:30, nella sede comunale.

Previa consegna degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunita la GIUNTA COMUNALE

Eseguito l’appello RISULTANO:

 

BOSSI             Emilio                   Sindaco

Presente

IONADI            Francesco             Vicesindaco

Presente

RUSSO           Francesco             Assessore

BATTAGLIERORosa                         Assessore

SILVESTRI    Gino                             Assessore

 

       Assente

 

       Presente

 

       Assente

 

 

 

Assiste il segretario comunale dr. Domenico D’ONOFRIO

Il Sig. Emilio BOSSI, nella qualità di Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all’ordine del giorno.

 


VISTI:

-     il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali adottato con il D.Lgs. del 18/8/2000, n.267, ed in particolare il combinato disposto di cui agli artt.48 e 42, lett. f), in base al quale risulta assegnato alla competenza della Giunta la determinazione delle aliquote dei tributi comunali e delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi, anche a domanda individuale;

-     L’art. 53, comma 16, della L. n. 388 del 23/12/2000 (cd. finanziaria 2001), così come modificato dall’art. 27, comma 8, della L. n. 448 del 28/12/2001 (cd. finanziaria 2002) che espressamente dispone che “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonchè per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I relativi regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;

-     il Decreto Legge n 314 del 30/12/2004, recante Proroga del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2005 (in GU n. 306 del 31/12/2004) che dispone che “Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2005 da parte degli enti locali è differito al 28 Febbraio 2005”, così derogando al disposto di cui all’art. 151, comma 1, del citato Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;

-     il D.lgs. 30/12/1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni, che, nell’ambito del Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell’articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, al Capo I del Titolo I, reca la disciplina dell’Imposta Comunale sugli Immobili, ed in particolare l’art. 6 che, dopo aver disposto che “L’aliquota è stabilita dal comune, con deliberazione da adottare (Omissis) ogni anno” espressamente sancisce che “se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l’aliquota del 4 per mille”.

-     La Risoluzione del 19/02/2001 n. 1 del Ministero delle Finanze - Direzione Centrale per la Fiscalità Locale;

PRESO ATTO :

*     CHE dall’esercizio finanziario 2000 l’Amministrazione Comunale ha potuto mantenere invariate le aliquote, detrazioni e agevolazioni in materia di Imposta Comunale sugli Immobili, senza far venir meno alla cittadinanza i servizi forniti;

*     CHE sulla base di valutazioni effettuate in sede di formazione della proposta di Bilancio di Previsione 2005, si reputa possibile non modificare le aliquote, le detrazioni e rivalutare, in forma migliorativa per la cittadinanza le agevolazioni non ostacolando tale scelta il raggiungimento dell’equilibrio della gestione corrente;

*     CHE sono ancora condivise, in particolare, le valutazioni effettuate nei passati esercizi sulle diversificazioni d’aliquota e sulle agevolazioni per soggetti in condizione di particolare disagio economico e sociale;

*     CHE è, infine, intenzione confermare, per quanto non in contrasto con le scelte operate, quanto disposto dal collegato alla finanziaria 1997 ex art. 3, comma 55 della legge 662/1996, adottante modifiche all’art. 8 del d.lgs. n. 504/1992;

ACQUISITI i pareri di cui all’art.49, comma 1, D.Lgs.267/2000;

Con voti unanimi e favorevoli resi in forma palese;

DELIBERA

1.    Di confermare anche per l’anno 2005 quanto disposto, per l’esercizio 2004, in ordine alle aliquote e alla detrazione con delibera di G.C. n. 09 del 03/02/2004 e precisamente:                                                                                                stabilire:

a) l’aliquota ICI nella misura del 4,5 per mille per unità immobiliari adibite ad abitazione principale ed autorimesse pertinenziali;

b) l’aliquota ICI nella misura del 6,00 per mille per tutte le altre unità immobiliari, terreni agricoli ed aree edificabili;

c) la detrazione di € 103,29 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

d) di elevare la detrazione per abitazione principale in relazione a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico o sociale secondo quanto dettagliato nello schema che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

e) di confermare per l’esercizio 2005 l’estensione dell’aliquota agevolata per le abitazioni principali agli immobili già adibiti ad abitazione principale posseduti, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani e disabili che acquisiscano o abbiano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa unità immobiliare non sia locata;

2.    Di disporre che la presente deliberazione venga pubblicata, per estratto, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, ai sensi dell’art.58, comma 4, del D.lgs. n. 446 del 15/12/1997.

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l’urgente necessità di provvedere;

Visto l’art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.


IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

UNITÀ IMMOBILIARI ADIBITE AD ABITAZIONE PRINCIPALE

CATEGORIE DI SOGGETTI IN SITUAZIONI DI PARTICOLARE DISAGIO

ECONOMICO E SOCIALE

AUMENTO DELLA DETRAZIONE

Ai sensi dell’art.8, comma 3, del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504 e successive modifiche ed integrazioni, vengono determinate le seguenti agevolazioni per soggetti in particolare situazione di disagio economico o sociale:

CASO A) : PRESUPPOSTI

·      IL NUCLEO FAMILIARE DEVE ESSERE COMPOSTO ESCLUSIVAMENTE DA PENSIONATI TITOLARI DI PENSIONI CON REDDITO ANNUO CALCOLATO SECONDO INDICI  ISEE  NON SUPERIORE A € 7.000,00.

·      IL NUCLEO FAMILIARE DEVE ESSERE PROPRIETARIO DI UN’UNICA UNITÀ IMMOBILIARE DI ABITAZIONE.

AGEVOLAZIONE

·      AUMENTO DELLA DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE AD € 206,58.

 


Deliberazione di Giunta Comunale n. 16  del  01/02/2005

COMUNE DI CALVIGNASCO

Provincia di Milano

PARERI

RESI AI SENSI DELL’ART.49, COMMA 1, D.LGS. 267/2000

PER LA SEDUTA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 0 DEL    /02/2005

OGGETTO :    Imposta Comunale sugli Immobili: determinazione aliquote e detrazioni d’imposta

                          Anno 2005.

                          (D.lgs. 30/12/1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni)

 

*****************************

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il ordine alla sola regolarità tecnica della proposta di delibera di cui all’oggetto si esprime:

       Parere favorevole.

       Parere sfavorevole per i seguenti motivi:      .

 

                                                            PER IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VII

                                                          «TRIBUTI ED ENTRATE PATRIMONIALI»

                                            IL RESPONSABILE DELL'AREA GIURIDICO-RAGIONIERISTICA

                                                           Dott. Simone CODEGONI

           

*****************************

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il ordine alla sola regolarità contabile della proposta di delibera di cui all’oggetto si esprime:

       Parere favorevole.      

       Parere sfavorevole per i seguenti motivi:      .

 

                                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO V

                                                                               “FINANZIARIO”

           

 

 


Deliberazione di Giunta Comunale n.16 del  01/02/2005

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto da:

                           IL SINDACO                                                IL SEGRETARIO COMUNALE

                     F.to F.to Sig. Emilio BOSSI                                        F.to F.to Dott. Domenico D’ONOFRIO

 

*****************************

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art.124 del D.Lgs.267/2000)

Si certifica, su conforme dichiarazione del messo, che copia della suestesa deliberazione di G.C. viene pubblicata, per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art.124 del D.Lgs.267/2000 a partire dal      .

                                                                                                      il Segretario Comunale

                                                                                                F.to Dott. Domenico D’ONOFRIO

*****************************

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

(art.134 del D.Lgs.267/2000)

Si certifica che la suestesa deliberazione di Giunta Comunale:

        soggetta a controllo necessario di legittimità è divenuta esecutiva:

     essendo decorsi 30 giorni dalla trasmissione al Comitato Regionale di Controllo senza che sia stato da questo rimesso provvedimento motivato di annullamento.

          (art.134, comma 1, D.Lgs.267/2000)

     essendo stato rimesso dal Comitato Regionale di Controllo il seguente provvedimento con cui si comunica che non sono stati rilevati vizi di legittimità      .

          (art.134, comma 1, D.Lgs.267/2000)

        non soggetta a controllo necessario di legittimità è divenuta esecutiva il       essendo decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione.

             (art.134, comma 3, D.Lgs.267/2000)

        è divenuta immediatamente eseguibile per espressa deliberazione dell’Organo.

             (art.134, comma 4, D.Lgs.267/2000)

                                                                                                      il Segretario Comunale

                                                                                                F.to Dott. Domenico D’ONOFRIO

 

Il presente atto è copia conforme all’originale

Il Segretario Comunale

Dott. Domenico D’Onofrio