PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

C O M U N E D I B U S S E R O

 

L’articolo 1 del decreto legge 27/05/2008 n. 93 stabilisce che a decorrere dall’anno 2008 E’ ESCLUSA DALL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI DI CUI AL D.Lgs. 504/92, L’UNITA’ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE del soggetto passivo, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento (vedi punto 2.).

Ai sensi dell’art. 8, comma 2 del D.Lgs. 504/1992 per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente (che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale) , ed i suoi familiari dimorano abitualmente e che si identifica, salvo prova contraria, con quella di residenza anagrafica.

L’esenzione deve essere riconosciuta nei limiti in cui l’unità immobiliare è effettivamente destinata ad abitazione principale, quindi se l’immobile è adibito ad abitazione principale da più soggetti passivi, l’esenzione spetta a ciascuno di essi, se invece non tutti i soggetti passivi lo hanno adibito ad abitazione principale, l’ICI continua ad essere dovuta da colui che non lo ha destinato a tale uso.

Non rientrano nell’esclusione gli immobili di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e quelle dei cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a condizione che non risultino locate, per le quali continua invece ad applicarsi la detrazione comunale pari a €.113,62.

L’esenzione si applica anche:

Anche le pertinenze , (che a norma dell’art. 817 del codice civile sono destinate dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla stessa, in modo durevole a suo servizio od ornamento) sono esenti dall’imposta nei limiti stabiliti dal regolamento comunale (vedi punto 3.)

I contribuenti che godono dell’esenzione non devono né compilare il bollettino di conto corrente postale, né il modello F24 .

Per ulteriori informazioni è possibile consultare la Risoluzione Ministeriale n.12/df del 5/6/2008 sul sito del Ministero delle Finanze www.finanze.it

 

 

ALIQUOTA ORDINARIA

6 PER MILLE

 

DETRAZIONE COMUNALE ABITAZIONE PRINCIPALE

CATEGORIE CAT. A/1 A/8 A/9

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE A/1 A/8 A/9

 

EURO 113,62

 

6 PER MILLE

 

ALIQUOTA IMMOBILI INAGIBILI E INABITABILI DI INTERESSE ARTISTICO E ARCHITETTONICO SUI QUALI VENGONO ESEGUITI INTERVENTI DI RECUPERO PER TRE ANNI DI DURATA DALL’INIZIO DEI LAVORI.

 

 

 

4 PER MILLE

ABITAZIONI NON LOCATE O SFITTE (SI CONSIDERANO QUELLE ABITAZIONI CHE, SEPPUR IDONEE ALL’USO, SONO SOTTRATTE ALLA LOCAZIONE DA ALMENO DUE ANNI. GLI INTERESSATI DOVRANNO FAR PERVENIRE, ENTRO IL 30 GIUGNO DELL’ANNO SUCCESSIVO, UNA COMUNICAZIONE DEL NON UTILIZZO DELL’IMMOBILE SU APPOSITI MODULI MESSI A DISPOSIZIONE DAL SERVIZIO TRIBUTI.

 

 

 

 

7 PER MILLE

PER I VERSAMENTI UTILIZZARE IL CONTO CORRENTE

n. 8 8 6 5 3 9 7 7

INTESTATO A EQUITALIA ESATRI SPA BUSSERO – MI - ICI

OPPURE

MODELLO F24

 

 

Le aliquote per l’anno 2011 sono uguali a quelle dell’anno precedente.