n.   1949     Prot.                                                                                Besate, li10 Aprile 2008

 

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

ANNO 2008

 

L’Amministrazione Comunale, con atto di Consiglio Comunale n. 10 del 31.03.2008 ha determinato per l'anno 2008 le seguenti aliquote e agevolazioni:

 

ALIQUOTE

 

a.       nella misura del 5,5 per mille per terreni agricoli e tutti gli immobili, esclusi quelli iscritti a catasto nella categoria A/1, A/8, A/9;

b.      nella misura del 7 per mille per gli immobili iscritti a catasto nella categoria A/1 (abitazione di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville), A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici) e per le aree fabbricabili;

c.       nella misura del 5,5 per mille  per le abitazioni principali con un massimo di due pertinenze ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare dell’abitazione, classificate o classificabili nelle categorie C/2, C/6 e C/7, purchè appartenenti, anche pro quota, al titolare dell’abitazione e dallo stesso direttamente utilizzate;

d.      nella misura del 5,5 per mille per le seconde abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti,  fino al primo grado, purchè ivi residenti o dimoranti purchè non siano titolari di altri immobili ad uso abitativo,  ovvero quelle possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente purchè le abitazioni stesse non siano state locate;

e.       nella misura del 5,5 per mille per le unità immobiliari appartenenti alle Cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari:

f.        nella misura del 5,5 per mille per gli alloggi regolarmente assegnati dall’A.L.E.R.;

g.       nella misura del 6 per mille per le seconde abitazioni, escluse quelle indicate alla lettera c, sia locate che non locate;

 

AGEVOLAZIONI

 

a.       €.103,29.= fino a concorrenza dell’ammontare dell’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica -

b.      €.180,76.= per coloro che sono pensionati singoli/e, vedovi/e con reddito imponibile annuo fino a €.6.900,00.= ;

c.       €.154,94.= per coloro che sono pensionati, lavoratori in cassa integrazione e/o in mobilità, portatori di handicap con attestato di invalidità civile, disoccupati, lavoratori dipendenti stagionali o saltuari, tutti con reddito famigliare annuale imponibile non superiore a €.10.600,00.= , oltre a €.850,00.= , per ogni persona a carico;

d.      nel caso di presenza nei nuclei suddetti di portatori di handicap con attestato di invalidità  civile e presenza di persone anziane non autosufficienti con certificazione medica della A.S.L.. il reddito è elevato da  €.850,00.=  a €.1.700,00.=;

e.       €.258,23.= per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo che risulti affidatario di un minore o che ospiti stabilmente un minore residente affidato ad Ente Pubblico,  rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale situazione;

 

MODALITA’ PER POTER USUFRUIRE DELLE AGEVOLAZIONI

 

1.      I soggetti in possesso dei requisiti di cui alla lettera d) – aliquote - e alle lettere b), c) e d)  - agevolazioni - devono attestare ogni anno obbligatoriamente, entro il termine prescritto per la presentazione della denuncia di variazione I.C.I., la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto, richieste per la fruizione della detrazione principale, anche mediante dichiarazione sostitutiva;

 

2.      I soggetti in possesso dei requisiti di cui al presente dispositivo alla lettera e) – agevolazioni - i quali vogliono usufruire della relativa detrazione devono presentare obbligatoriamente apposita certificazione, redatta da parte dell’assistente sociale comunale, dal quale risulti l’affidamento del minore.

 

Con deliberazione del Consiglio Comunale n.09 del 31.03.2008 è stato approvato il regolamento comunale sull’imposta comunale sugli immobili

 
Casi in cui si rende ancora obbligatoria la presentazione della dichiarazione I.C.I.
MOTIVAZIONE FATTISPECIE
Quando il contribuente vuole fare valere il diritto ad ottenere riduzioni o agevolazioni di imposta. - fabbricati inagibili;
- fabbricati inabitabili;
- unità immobiliare concessa in uso gratuito o locata ai sensi della legge 431/1998;
Quando gli elementi rilevanti per il tributo dipendono da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche. - costituzione di altri diritti sugli immobili (locazione finanziaria, concessione di aree demaniali);
  - immobili di cat. D per i quali il valore dell'ICI si calcola sul valore contabile fino all'attribuzione della rendita catastale;
  - unità immobiliare che hanno smesso di essere adibite ad abitaizone principale o che viceversa sono state destinate ad abitazione principale nel corso dell'anno di riferimento;
  - interventi di ristrutturazione;
  - variazione del valore dell'area edificabile;
  - variazioni di carattere tecnico (esempio variazione di classe).