ESTRATTO DELIBERAZIONE
GIUNTA COMUNALE NR. 81 DEL 30.11.2005
1. Di confermare per l'anno 2006 le seguenti aliquote ICI:
c. nella misura del 5,5 per mille per le seconde abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti, fino al primo grado, purchè ivi residenti o dimoranti purchè non siano titolari di altri immobili ad uso abitativo, ovvero quelle possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente purchè le abitazioni stesse non siano state locate;
d. nella misura del 5,5 per mille per le unità immobiliari appartenenti alle Cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari:
e. nella misura del 5,5 per mille per gli alloggi regolarmente assegnati dall’A.L.E.R.;
f. nella misura del 6 per mille per le seconde abitazioni, escluse quelle indicate alla lettera c, sia locate che non locate;
2. Di stabilire che competono le seguenti agevolazioni:
a) €.103,29.= fino a concorrenza dell’ammontare dell’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica -
b) €.180,76.= per coloro che sono pensionati singoli/e, vedovi/e con reddito imponibile annuo fino a €.6.900,00.= ;
c) €.154,94.= per coloro che sono pensionati, lavoratori in cassa integrazione e/o in mobilità, portatori di handicap con attestato di invalidità civile, disoccupati, lavoratori dipendenti stagionali o saltuari, tutti con reddito famigliare annuale imponibile non superiore a €.10.600,00.= , oltre a €.850,00.= , per ogni persona a carico;
d) nel caso di presenza nei nuclei suddetti di portatori di handicap con attestato di invalidità civile e presenza di persone anziane non autosufficienti con certificazione medica della A.S.L.. il reddito è elevato da €.850,00.= a €.1.700,00.=;
3.Di stabilire che i soggetti in possesso dei requisiti di cui al presente dispositivo al n.1 – lettera c) – e al n.2 – lettere b), c) e d) devono attestare ogni anno, entro il termine prescritto per la presentazione della denuncia di variazione I.C.I., la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto, richieste per la fruizione della detrazione principale, anche mediante dichiarazione sostitutiva;