ESTRATTO DELIBERAZIONE

GIUNTA COMUNALE NR. 81 DEL 30.11.2005

 

 

 

1.      Di confermare per l'anno 2006 le seguenti aliquote ICI:

 

  1. nella misura del 5,5 per mille per tutti gli immobili e terreni agricoli ed aree fabbricabili;
  2. nella misura del 5,5 per mille  per le abitazioni principali con un massimo di due pertinenze ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare dell’abitazione, classificate o classificabili nelle categorie C/2, C/6 e C/7, purchè appartenenti, anche pro quota, al titolare dell’abitazione e dallo stesso direttamente utilizzate;

c.       nella misura del 5,5 per mille per le seconde abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti,  fino al primo grado, purchè ivi residenti o dimoranti purchè non siano titolari di altri immobili ad uso abitativo,  ovvero quelle possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente purchè le abitazioni stesse non siano state locate;

d.      nella misura del 5,5 per mille per le unità immobiliari appartenenti alle Cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari:

e.       nella misura del 5,5 per mille per gli alloggi regolarmente assegnati dall’A.L.E.R.;

f.        nella misura del 6 per mille per le seconde abitazioni, escluse quelle indicate alla lettera c, sia locate che non locate;

 

2.      Di stabilire che competono le seguenti agevolazioni:

 

a)   €.103,29.= fino a concorrenza dell’ammontare dell’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica -

b)  €.180,76.= per coloro che sono pensionati singoli/e, vedovi/e con reddito imponibile annuo fino a €.6.900,00.= ;

c)   €.154,94.= per coloro che sono pensionati, lavoratori in cassa integrazione e/o in mobilità, portatori di handicap con attestato di invalidità civile, disoccupati, lavoratori dipendenti stagionali o saltuari, tutti con reddito famigliare annuale imponibile non superiore a €.10.600,00.= , oltre a €.850,00.= , per ogni persona a carico;

d)  nel caso di presenza nei nuclei suddetti di portatori di handicap con attestato di invalidità  civile e presenza di persone anziane non autosufficienti con certificazione medica della A.S.L.. il reddito è elevato da  €.850,00.=  a €.1.700,00.=;

 

3.Di stabilire che i soggetti in possesso dei requisiti di cui al presente dispositivo al n.1 – lettera c) – e al n.2 – lettere b), c) e d) devono attestare ogni anno, entro il termine prescritto per la presentazione della denuncia di variazione I.C.I., la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto, richieste per la fruizione della detrazione principale, anche mediante dichiarazione sostitutiva;