DELIBERAZIONE  GIUNTA COMUNALE NR. 82/01.12.2004

OGGETTO : APPROVAZIONE ALIQUOTE ICI E DETRAZIONI PER L’ANNO 2005

 

Premesso:

 

-         che, in ottemperanza al disposto di cui all’art.172, lettera e), del D.L.vo 267/2000, occorre determinare, per l’esercizio 2005, le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

 

-         che in particolare occorre determinare le aliquote ICI (Imposta Comunale sugli Immobili) per l’esercizio 2005;

 

Dato atto che, ai sensi di quanto stabilito dall’art.42, comma II, lettera f) del D.L.vo 267/2000, la competenza in merito a quanto sopra è da ritenersi attualmente, della Giunta Comunale e non più del Consiglio;

 

Visto il D.L.vo 504/92;

 

Visto il Regolamento Comunale sull’Imposta Comunale sugli Immobili vigente;

 

Recepiti i pareri di cui all’art.49, comma I, del D.L.vo 267/2000;

 

Con voti favorevoli unanimi resi in forma palese;

 

D E L I B E R A

 

1.      Di confermare per l'anno 2005 le seguenti aliquote ICI:

 

  1. nella misura del 5,5 per mille per tutti gli immobili e terreni agricoli ed aree fabbricabili;
  2. nella misura del 5,5 per mille  per le abitazioni principali con un massimo di due pertinenze ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare dell’abitazione, classificate o classificabili nelle categorie C/2, C/6 e C/7, purchè appartenenti, anche pro quota, al titolare dell’abitazione e dallo stesso direttamente utilizzate;
  3.  nella misura del 5,5 per mille per le seconde abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti,  fino al primo grado, purchè ivi residenti o dimoranti purchè non siano titolari di altri immobili ad uso abitativo,  ovvero quelle possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente purchè le abitazioni stesse non siano state locate;
  4.  nella misura del 5,5 per mille per le unità immobiliari appartenenti alle Cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari:

e.       nella misura del 5,5 per mille per gli alloggi regolarmente assegnati dall’A.L.E.R.;

f.        nella misura del 6 per mille per le seconde abitazioni, escluse quelle indicate alla lettera c, sia locate che non locate;

 

 2.      Di stabilire che competono le seguenti agevolazioni:

 

a)   €.103,29.= fino a concorrenza dell’ammontare dell’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica -

b)  €.180,76.= per coloro che sono pensionati singoli/e, vedovi/e con reddito imponibile annuo fino a €.6.713,94.=;

c)   €.154,94.= per coloro che sono pensionati, lavoratori in cassa integrazione e/o in mobilità, portatori di handicap con attestato di invalidità civile, disoccupati, lavoratori dipendenti stagionali o saltuari, tutti con reddito famigliare annuale imponibile non superiore a €.10.329,14.=, oltre a €.774,68.= per ogni persona a carico;

d)  nel caso di presenza nei nuclei suddetti di portatori di handicap con attestato di invalidità  civile e presenza di persone anziane non autosufficienti con certificazione medica della A.S.L.. il reddito è elevato da €.774,68.= a €.1.549,37.=;

 

3.      Di stabilire che i soggetti in possesso dei requisiti di cui al presente dispositivo al n.1 – lettera c) – e al n.2 – lettere b), c) e d) devono attestare ogni anno, entro il termine prescritto per la presentazione della denuncia di variazione I.C.I., la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto, richieste per la fruizione della detrazione principale, anche mediante dichiarazione sostitutiva;

 

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

 

Stante l’urgenza di provvedere;

 

Visto l’art. 134, quarto comma, del D.Lgs. 267/2000;

 

Con voti unanimi favorevoli

 

 

DELIBERA

 

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.