PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTEPER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE 

 

 

CITTA' DI BOLLATE (MI) - Aliquote I.C.I. 2011 approvate con delibera di C.C. n. 33 del 27/06/2011



a) - conferma per l'anno 2011 delle seguenti aliquote:

  1. aliquota ordinaria (altri fabbricati diversi dalla abitazione principale, aree fabbricabili, terreni agricoli, immobili ad uso industriale e artigianale, esercizi commerciali): 7 per mille;

  2. aliquota del 5,5 con detrazione pari a € 108,00 per le abitazioni principali che siano iscritte al Catasto con le categorie “A1”, “A8” a “A9”;

  3. aliquota del 7,5 per mille per gli alloggi sfitti, ossia, non locati da oltre un anno consecutivo e che non siano oggetto di interventi di manutenzione straordinaria o ristrutturazione;

b) -conferma per l'anno 2011 delle seguenti fattispecie assimilate all'abitazione principale e, pertanto, esenti dall'imposizione ai fini I.C.I.:

  1. si considerano come abitazione principale le pertinenze della stessa, ovvero, cantina, box, mansarda, taverna, soffitta, posto auto, anche se catastalmente distinte: il limite di esenzione per i boxes è pari a due unità catastalmente distinte;

  2. si applica la medesima esenzione per l'abitazione principale agli immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado (genitori e figli), a condizione che il soggetto a cui è concesso l'immobile sia residente nei registri anagrafici presso l'indirizzo in cui è situato l'immobile: è autorizzata una sola destinazione ad uso gratuito;

  3. è assimilata anche l'abitazione locata secondo i criteri di cui all'art. 2, comma 3°, legge 431/1998 (contratti con canoni agevolati), con contratto registrato, a soggetti che la utilizzino come abitazione principale (tale esenzione non è cumulabile con quella dell'uso gratuito ed è valida per un unico immobile locato);

  4. sono esenti le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquistino la residenza o il domicilio in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che le medesime non risultino locate;

  5. si ritiene applicabile ope legis l’assimilazione all'abitazione principale sancita dall’art. 1, comma 4 ter D.L. 23 gennaio 1993 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 1993 n. 75, anche alle unità immobiliari possedute in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all’A.I.R.E., a condizione che le stesse non risultino locate;


I soggetti passivi che rientrano nelle fattispecie di cui alla lettera b), punti 2 e 3, dovranno presentare presso l'Ufficio Protocollo del Comune entro il 30 giugno 2011 idoneo modello di auto-dichiarazione scaricabile da sito internet comunale.