Oggetto : Approvazione ALIQUOTE I.C.I. anno 2008.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che :
l'art. 151, comma 1, del D.lgs. 267/2000 stabilisce al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno successivo, salvo differimento dello stesso con decreto del Ministero dell'Interno;
con decreto del Ministro dell'Interno del 20/12/07, pubblicato sulla G.U. n. 302 del 31/12/07, si è prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2008 al 31 marzo 2008;
l'art. 42, comma 2, del D.lgs. 267/2000 conferisce alla Giunta Comunale la competenza sulla determinazione delle aliquote dei tributi comunali;
con delibera di G.C. n. 31 del 27/02/07 sono state approvate le aliquote ICI anno 2008;
con l'art. 1, comma 156, l. 27/12/06 n. 296 (fin.ria 2007) le aliquote I.C.I. devono essere approvate dal Consiglio Comunale;
si ritiene opportuno, per esigenze di bilancio, confermare le aliquote I.C.I. 2007 anche per l'esercizio 2008 ;
Considerato che con l'art. 1, comma 5, l. n. 244/07 (fin. 2008) è stata introdotta dal calcolo dell'imposta dovuta un'ulteriore detrazione pari all'1,33 per mille che si aggiunge alla detrazione già prevista dal Comune per le abitazioni principali, secondo le disposizioni di cui alla Risoluzione n.1/08 del Dipartimento delle Politiche Fiscali del Ministero delle Finanze;
Preso atto che la minore imposta che deriverà dall'applicazione dell'ulteriore detrazione verrà rimborsata dallo Stato con un trasferimento compensativo erogato per una quota pari al 50% dell'ammontare riconosciuto in via previsionale entro il 16 giugno e per il restante 50 per cento entro il 16 dicembre dell'anno in corso (mentre gli eventuali conguagli saranno effettuati entro il 31 maggio dell'anno successivo);
Visto l’allegato foglio pareri ex art. 49 Dlgs. 18.08.2000 n. 267;
Con voti .... espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
a) di confermare per l'anno 2008 le medesime aliquote I.C.I. già applicate per l'anno 2007, come di seguito riportato:
1) aliquota ordinaria (altri fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli, immobili ad uso industriale e artigianale, esercizi commerciali) : 7 per mille;
2) aliquota del 5,5 per mille per unità immobiliari adibite ad abitazione principale con applicazione di una detrazione pari a € 108,00, con le seguenti specificazioni:
a. si considerano come abitazione principale le pertinenze della stessa, ovvero: cantina, box, mansarda, taverna, soffitta, posto auto, anche se catastalmente distinte;
b. si applica la medesima aliquota prevista per l'abitazione principale agli immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado (genitori e figli), con limite di detrazione annuale complessiva pari a € 108,00 (è autorizzata una sola destinazione ad uso gratuito con relativa detrazione oltre a quella prevista per l'abitazione principale);
c. è sottoposta alla medesima aliquota, con applicazione della detrazione di € 108,00, l'abitazione locata secondo i criteri di cui all'art. 2 comma 3°, L. 431/1998 (contratti con canoni agevolati), con contratto registrato, a soggetti che la utilizzino come abitazione principale (tale detrazione non è cumulabile con quella prevista al punto b; pertanto, è autorizzata una sola detrazione, pari a € 108,00, per contratti stipulati e registrati secondo le disposizioni della L. 431/1998, che non è cumulabile con la detrazione per uso gratuito); sulle fattispecie di cui alle lettere b) e c) non si applica l'ulteriore detrazione dell'1,33 per mille in base alle disposizioni della Risoluzione n. 1/DPF del 31/01/2008;
3) aliquota del 5,5 per mille per per unità immobiliari adibite ad abitazione principale con detrazione pari a € 250,00 per le seguenti categorie:
a. soggetti passivi di imposta in età pensionabile, senza reddito o percettori di pensioni integrate al minimo, sociali, di invalidità, che costituiscano unica fonte di reddito;
b. soggetti passivi di imposta che abbiano nel nucleo familiare, rilevabile anagraficamente, figli portatori di handicap o affetti da malattie incurabili, oppure contribuenti proprietari di immobili soggetti al pagamento dell'I.C.I. che siano loro stessi portatori di handicap o affetti da malattie incurabili;
c. soggetti passivi di imposta disoccupati di lunga durata (da oltre 24 mesi o da oltre 12 mesi con età superiore ai 35 anni);
d. soggetti passivi di imposta lavoratori iscritti alle liste di mobilità non occupati in lavori socialmente utili;
e. soggetti passivi di imposta lavoratori in cassa integrazione da oltre sei mesi a zero ore.
I soggetti che si trovino nelle condizioni di cui al precedente punto 2) lettere b), c) e al presente punto 3) lettere dalla b) alla e) dovranno comunicare entro il 30.06.2008 la loro posizione all'Unità Organizzativa Tributi;
4) aliquota del 7,5 per mille per gli alloggi sfitti, ossia, non locati da oltre un anno consecutivo e che non siano oggetto di interventi di manutenzione straordinaria o ristrutturazione.
Successivamente, vista l’urgenza;
Con voti ..........,
DELIBERA
b) di rendere il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del Dlgs. 18.08.2000 n. 267.