aliquota ordinaria (altri fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli, immobili ad uso industriale e artigianale, esercizi commerciali) : 7 per mille;
aliquota del 4,5 per mille per unità immobiliari adibite ad abitazione principale con applicazione di una detrazione pari a € 108,00, con le seguenti specificazioni:
si considerano come abitazione principale le pertinenze della stessa, ovvero : cantina, box, mansarda, taverna, soffitta, posto auto, anche se catastalmente distinte;
si applica la medesima aliquota prevista per l'abitazione principale agli immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado (genitori e figli), con limite di detrazione annuale complessiva pari a € 108,00 (è autorizzata una sola destinazione ad uso gratuito con relativa detrazione oltre a quella prevista per l'abitazione principale);
si applica la medesima aliquota prevista per l'abitazione principale nel caso in cui fratelli/sorelle - non già proprietari di altre abitazioni - , in seguito di decesso del genitore, ereditino la medesima abitazione e che gli eredi non abbiano ancora proceduto ad effettuare l'atto di divisione, con limite di detrazione annuale complessiva pari a € 108,00 (è autorizzata una sola destinazione ad uso gratuito con relativa detrazione oltre a quella prevista per l'abitazione principale ed è ,inoltre, non cumulabile con quella indicata al precedente punto b);
è sottoposta alla medesima aliquota, con applicazione della detrazione di € 108,00, l'abitazione locata secondo i criteri di cui all'art. 2 comma 3°, L. 431/1998 (contratti con canoni agevolati), con contratto registrato, a soggetti che la utilizzino come abitazione principale (tale detrazione non è cumulabile con quella prevista ai punti b. e c.; pertanto, è autorizzata una sola detrazione, pari a € 108,00, per contratti stipulati e registrati secondo le disposizioni della L. 431/1998, che non è cumulabile con la detrazione per uso gratuito);
si applica la medesima aliquota prevista per l'abitazione principale all' immobile di proprietà e in cui risiede il coniuge separato, prima che sia intercorsa sentenza giudiziale di separazione, nel caso in cui al medesimo non spetti il diritto di abitazione presso la casa coniugale di proprietà o di comproprietà, con limite di detrazione annuale complessiva pari a € 108,00 (tale agevolazione non è cumulabile con la dtrazione indicata ai precedenti punti b. c. e d.);
aliquota del 4,5 per mille per per unità immobiliari adibite ad abitazione principale con detrazione pari a € 180,00 per le seguenti categorie:
soggetti in età pensionabile, senza reddito o percettori di pensioni minime, sociali, di invalidità, che costituiscno unica fonte di reddito;
soggetti passivi di imposta che abbiano nel nucleo familiare, rilevabile anagraficamente, figli portatori di handicap o affetti da malattie incurabili, oppure contribuenti proprietari di immobili soggetti al pagamento dell'I.C.I. che siano loro stessi portatori di handicap o affetti da malattie incurabili;
disoccupati di lunga durata (da oltre 24 mesi o da oltre 12 mesi con età superiore ai 35 anni);
lavoratori iscritti alle liste di mobilità non occupati in lavori socialmente utili;
lavoratori in cassa integrazione da oltre sei mesi a zero ore.
I soggetti che si trovino nelle condizioni di cui al precedente punto lettere b), c), d) ed e) e al presente punto lettere dalla b) alla e) dovranno comunicare entro il 30.06.2005 la loro posizione all'Unità Organizzativa Tributi;
aliquota del 7,5 per mille per gli alloggi sfitti, ossia, non locati da oltre un anno consecutivo e che non siano oggetto di interventi di manutenzione straordinaria o ristrutturazione.