PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE  N. 54 DEL 20/12/2010....omissis...

 

DELIBERA

1. di fissare con decorrenza 01.01.2011 le seguenti aliquote dell’imposta comunale sugli immobili per tutti i casi in cui non trova applicazione l’esenzione di cui all’articolo 1 del Decreto Legge 27 maggio 2008, n.93 coordinato con la Legge di conversione 24 luglio 2008 n. 126 :

- 4,0 per mille per abitazione principale (di categoria A1, A8, A9) e pertinenza annessa dei soggetti passivi residenti nel Comune;

- 4,0 per mille per abitazione principale e pertinenza annessa dei soggetti passivi non compresi nell’esenzione di cui al Decreto Legge n. 93 del 27 Maggio 2008 coordinato con la Legge di conversione 24 luglio 2008 n. 126;

- 4,0 per mille per unità immobiliari (di categoria A1, A8, A9) e pertinenza annessa, adibite a civile abitazione possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;

- 4,0 per mille per unità immobiliari e pertinenza annessa, locata:

 con contratto registrato a persone che la utilizzano come abitazione principale e sono residenti nel comune ;

 con contratto alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori, ai sensi dell’articolo 2 comma 3 della Legge n.431/98 e il Decreto Ministeriale del 05/03/1999;

- 4,0 per mille unità immobiliari (di categoria A1, A8, A9) e pertinenza annessa, adibite a civile abitazione concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado o in linea collaterale entro il secondo grado che le utilizzano come abitazione principale ed hanno la residenza nel comune;

- 7,0 per mille aree fabbricabili;

- 4,7 per mille terreni agricoli.

- 7,0 per mille aliquota ordinaria per tutti gli altri immobili non individuati nei precedenti punti.

2. Di fissare per l’anno 2011 le seguenti detrazioni per abitazione principale previste dall’articolo 8 del D.Lgs.504/92 e dal Regolamento unico delle Entrate (Delibera C.C. n.11/2005 e successive modifiche e integrazioni):

a) € 104,00 per le seguenti fattispecie:

 Agli immobili utilizzati come abitazione principale di categoria A1, A8, A9;

 Agli immobili di categoria A1, A8, A9, il cui proprietario o usufruttuario sia un anziano o un disabile residente in modo permanente in un istituto di ricovero o sanitario, a condizione che l’immobile non sia dato in affitto;

 Agli immobili utilizzati come abitazione principale non compresi nell’esenzione di cui al Decreto Legge n. 93 del 27 Maggio 2008.

b) € 155,00 detrazione d’imposta per le categorie di soggetti (non compresi nell’esenzione di cui al Decreto Legge n.93 del 27 maggio 2008 coordinato con la Legge di conversione 24/07/2008 n.126) la cui unità immobiliari è adibita ad abitazione principale e abbia un valore catastale non superiore a € 90.000,00 e nel contempo siano in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti, opportunamente certificati:

 pensionati con reddito annuale imponibile, ai fini IRPEF, del nucleo familiare, fino a € 10.850,00; per ogni persona a carico la cifra viene aumentata di € 827,00;

 portatore di handicap con attestato di invalidità civile, con reddito annuale imponibile, ai fini IRPEF, del nucleo familiare fino a € 10.850,00; per ogni persona a carico la cifra viene aumentata di € 827,00;

 disoccupati, lavoratori posti in cassa integrazione o in mobilità, con reddito annuale imponibile, ai fini IRPEF, del nucleo familiare fino a € 10.850,00; per ogni persona a carico la cifra viene aumentata di € 827,00.

Il reddito imponibile IRPEF di riferimento è quello relativo alla dichiarazione dei redditi dell’anno 2010.

Nel caso di presenza nei nuclei di cui ai punti precedenti, fra i soggetti a carico, di altri portatori di handicap, con attestato di invalidità civile, o nel caso di presenza, fra i soggetti a carico, di persone anziane, conviventi, non autosufficienti il cui stato risulti da certificazione ASL, l’aumento di reddito è elevato da € 827,00 a € 1.550,00;

 titolari di assistenza sociale comunale assegnatari di un contributo economico continuativo, se non già beneficiari per i criteri sopra menzionati;

Della maggiore detrazione non beneficiano i titolari di immobili delle categorie catastali A/1, A/8, A/9 anche se facenti parte delle categorie sociali menzionate.

Le domande per la maggiore detrazione dovranno essere presentate nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione ex articolo 46 del DPR n. 445/2000, entro il termine ultimo per il pagamento della seconda rata;

3. Di dare atto che le aliquote di imposta come sopra determinate assicurano il rispetto degli equilibri di bilancio, avuto riguardo anche alle disposizioni regolamentari.

4. Di demandare alla Sezione Tributi Controllo e Qualità la pubblicazione del presente provvedimento secondo le istruzioni emanate con la Circolare del Ministero dell’ Economia e delle Finanze n.3/DPF del 16/4/2003.

5. di dare atto, ai sensi dell’art. 3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al TAR sezione di Milano, al quale è possibile

presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto entro e non oltre 60gg dall’ultimo giorno di pubblicazione all’Albo Pretorio

Successivamente, data l’urgenza, con n. 24 voti favorevoli, 00 voti contrari, n. 3 astenuti (Ciapini, Berardinucci e Antona) su n. 27 Consiglieri presenti e n. 24 Consiglieri votanti, esito riconosciuto e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori, signori Casella Francesco, Viganò Roberto e Berardinucci Antonio, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4, D. Lgs. 267/2000.

Il Consiglio Comunale ha approvato.

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