Oggetto: |
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI D’IMPOSTA PER L’ANNO 2005 |
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 171, del 25.02.1993, con la quale veniva preso atto dell’istituzione dell’imposta comunale sugli immobili, ai sensi dell’articolo 1, decreto legislativo n. 504 del 30.12.1992;
VISTO l’articolo 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, che fissa il termine previsto per deliberare i regolamenti, le tariffe, le aliquote d’imposta e le variazioni di reddito per i tributi locali e per i servizi locali entro la data di approvazione del bilancio di previsione;
VISTA la facoltà, concessa dall’articolo 6, comma 2 del D.Lgs. n. 504/92, di applicare aliquote ICI diversificate entro i limiti inferiore del 4 per mille e superiore del 7 per mille con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, di alloggi non locati, o di alloggi posseduti dagli enti senza scopo di lucro;
VISTA la facoltà concessa dall’articolo 4, comma 1, del decreto legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, di deliberare un’aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato;
DATO ATTO che, in base all’articolo 3, commi 48 e 51, della Legge n. 662/96, fino all’entrata in vigore delle nuove tariffe d’estimo, le vigenti rendite catastali ai fini dell’imposta comunale sugli immobili sono rivalutate per gli immobili urbani del 5% e per i redditi dominicali del 25%;
VISTO l’articolo 8, comma 2, del succitato Decreto Legislativo n. 504/92, per il quale la detrazione spettante per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo viene fissata in € 103,29, fino a concorrenza dell’ammontare dell’imposta;
VISTO l’articolo 8, comma 4, del succitato Decreto Legislativo n. 504/92, per il quale le disposizioni di cui al comma 2, dello stesso articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari;
VISTO l’articolo 3, comma 56, della Legge n. 662, del 23.12.1996, per il quale i Comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
CONSIDERATA la facoltà concessa dallo stesso art. 8, comma 3, del DLgs. n. 504/92 (come modificato dall’art. 3 del D.L. n. 50/97, convertito in L. 09.05.1997, n. 122), di deliberare una maggiore detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale fino ad € 258,23 nel rispetto degli equilibri di bilancio, anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico-sociale;
RITENUTO opportuno individuare tali categorie nei soggetti la cui abitazione principale abbia valore catastale non superiore ad € 61.974,83 e nel contempo siano in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti, opportunamente certificati:
a) pensionati con reddito annuale imponibile, ai fini IRPEF, del nucleo familiare, fino a € 10.845,59; per ogni persona a carico la cifra viene aumentata di € 826,33;
b) portatore di handicap con attestato di invalidità civile, con reddito annuale imponibile, ai fini IRPEF, del nucleo familiare fino a € 10.845,59; per ogni persona a carico la cifra viene aumentata di € 826,33;
c) disoccupati e lavoratori posti in cassa integrazione, con reddito annuale imponibile, ai fini IRPEF, del nucleo familiare fino a € 10.845,59; per ogni persona a carico la cifra viene aumentata di € 826,33.
Il reddito imponibile IRPEF di riferimento è quello relativo alla dichiarazione dei redditi dell’anno 2004.
Nel caso di presenza nei nuclei di cui ai punti 1), 2) e 3), fra i soggetti a carico, di altri portatori di handicap, con attestato di invalidità civile, o nel caso di presenza, fra i soggetti a carico, di persone anziane, conviventi, non autosufficienti il cui stato risulti da certificazione ASL, l’aumento di reddito è elevato da € 826,33 a € 1.549,37;
d) titolari di assistenza sociale comunale, se non già beneficiari per i criteri sopra menzionati;
Della maggiore detrazione non beneficiano i titolari di immobili delle categorie catastali A/1, A/8, A/9 anche se facenti parte delle categorie sociali menzionate.
VISTA la deliberazione GC n. 303 del 15.12.2004;
RITENUTO possibile operare, rispetto a quanto deliberato nel suddetto provvedimento, una riduzione dell’aliquota dell’imposta dovuta per le unità immobiliari di cui ai punti 3-4-5-6-8 della tabella successiva in considerazione della circostanza che il minor gettito derivante da tale riduzione di aliquota verrà presumibilmente compensato dall’incremento della base imponibile dovuto a nuove aree fabbricabili e dai maggiori introiti che ne conseguiranno nel 2005;
RITENUTO pertanto di applicare, oltre all’aliquota ordinaria pari al 5,7 per mille, le seguenti aliquote diversificate:
1) Terreni Agricoli |
4,7 per mille |
2) Aree fabbricabili |
5,7 per mille |
3) Unità immobiliari, e pertinenza annessa, adibite ad abitazione principale da parte di persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune |
4,6 per mille |
4) Unità immobiliari, e pertinenza annessa adibite a civile abitazione possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate |
4,6 per mille |
5) Unità immobiliari, e pertinenza annessa adibite a civile abitazione regolarmente assegnate per alloggio da istituto autonomo per le case popolari (locazione semplice) |
4,6 per mille |
6) Unità immobiliari, e pertinenza annessa, locate con contratto registrato a persone che le utilizzano come abitazione principale e residenti nel comune |
4,6 per mille |
7) Unità immobiliari, e pertinenze annesse, adibite a civile abitazione sfitte.
Seconde case e, pertinenze annesse, adibite a civile abitazione a disposizione.
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7 per mille |
8) Unità immobiliari, e pertinenza annessa, adibite a civile abitazione concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado o in linea collaterale entro il secondo grado che le utilizzano come abitazione principale ed hanno la residenza nel comune |
4,6 per mille |
VISTI gli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 267/2000;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’articolo 49 del Dlgs n. 267/2000 dal Direttore del Settore Ragioneria e Finanze, allegato;
VISTO il parere favorevole per quanto concerne la regolarità contabile di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 espresso dal Direttore del Settore Ragioneria e Finanza, allegato;
CON VOTO unanime reso nei modi e forme di legge;
DELIBERA
1. di revocare la deliberazione GC n. 303 del 15.12.2004 per le ragioni esposte in premessa;
2. di determinare per l’anno 2005, oltre all’aliquota ordinaria pari al 5,7 per mille, le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili come di seguito diversificate:
1) Terreni Agricoli |
4,7 per mille |
2) Aree fabbricabili |
5,7 per mille |
3) Unità immobiliari, e pertinenza annessa, adibite ad abitazione principale da parte di persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune |
4,6 per mille |
4) Unità immobiliari, e pertinenza annessa adibite a civile abitazione possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate |
4,6 per mille |
5) Unità immobiliari, e pertinenza annessa adibite a civile abitazione regolarmente assegnate per alloggio da istituto autonomo per le case popolari (locazione semplice) |
4,6 per mille |
6) Unità immobiliari, e pertinenza annessa, locate con contratto registrato a persone che le utilizzano come abitazione principale e residenti nel comune |
4,6 per mille |
7) Unità immobiliari, e pertinenze annesse, adibite a civile abitazione sfitte.
Seconde case e, pertinenze annesse, adibite a civile abitazione a disposizione |
7 per mille |
8) Unità immobiliari, e pertinenza annessa, adibite a civile abitazione concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado o in linea collaterale entro il secondo grado che le utilizzano come abitazione principale ed hanno la residenza nel comune |
4,6 per mille |
Ai sensi dell’articolo 8, commi 2 e 4, del D.Lgs. n. 504/92 viene applicata la detrazione di € 103,29 fino a concorrenza dell’imposta dovuta per le unità immobiliari di cui ai punti 3-4-5 della tabella sovraesposta;
3. Di fissare a € 154,94 la detrazione d’imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale delle categorie di soggetti la cui abitazione principale abbia valore catastale non superiore a € 61.974,83 e nel contempo siano in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti, opportunamente certificati:
a) pensionati con reddito annuale imponibile, ai fini IRPEF, del nucleo familiare, fino a € 10.845,59; per ogni persona a carico la cifra viene aumentata di € 826,33;
b) portatore di handicap con attestato d’invalidità civile con reddito annuale imponibile, ai fini IRPEF, del nucleo familiare fino a € 10.845,59; per ogni persona a carico la cifra viene aumentata di € 826,33;
c) disoccupati e lavoratori posti in cassa integrazione, con reddito annuale imponibile, ai fini IRPEF, del nucleo familiare fino a € 10.845,59; per ogni persona a carico la cifra viene aumentata di € 826,33;
Nel caso di presenza nei nuclei di cui ai punti a), b) e c), fra i soggetti a carico, di altri portatori di handicap, con attestato di invalidità civile, o nel caso di presenza, fra i soggetti a carico, di persone anziane, conviventi, non autosufficienti, il cui stato risulti da certificazione ASL, l’aumento di reddito è elevato da € 826,33 a € 1.549,37;
d) titolari di assistenza sociale comunale, se non già beneficiari per i criteri sopramenzionati.
Il reddito imponibile IRPEF di riferimento è quello relativo alla dichiarazione dei redditi dell’anno 2004.
Della maggiore detrazione non beneficiano i titolari di immobili della categorie A/1, A/8, A/9 anche se facenti parte della categorie sociali menzionate.
Le domande per la maggiore detrazione si presentano presso il soggetto gestore delle entrate tributarie per il comune di Segrate Società San Marco S.P.A via Papa Giovanni XXIII n.15 – 20090 Segrate accompagnate da dichiarazione sostitutiva di certificazione ex articolo 46 del DPR n. 445/2000 entro il termine ultimo per il pagamento della seconda rata;
4. Di inviare il presente provvedimento alla Società San Marco s.p.a. , soggetto gestore dell’entrata ICI , per gli atti di propria competenza.
5. Di demandare all’ufficio tributi la pubblicazione del presente provvedimento secondo le istruzioni emanate con la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n.3/DPF del 16/4/2003.
6. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134 del Dlgs n. 267/2000 con separata ed unanime votazione.