4,9 per mille per le unità immobiliari accatastate nelle seguenti categorie:
A/2 - A/3 - A/4 - A/5 – A/6
Adibite ad abitazione principale PURCHE’ NESSUN COMPONENTE DEL NUCLEO FAMILIARE SIA CONTRIBUENTE I.C.I. PER ALTRE UNITA’ IMMOBILIARI
5,2 per mille per le abitazioni principali che non rientrano nei casi suddetti
6,5 per mille per le unità immobiliari diverse dalle precedenti
7 per mille per le aree fabbricabili
9 per mille per gli alloggi sfitti
La detrazione per l’abitazione principale è di 103.29 EURO aumentata nei seguenti casi a 154.94 EURO (:
1) contribuente ultra 65enne a condizione che il reddito del nucleo familiare sia costituito SOLO DA PENSIONE PARI O INFERIORE AL DOPPIO DEL MINIMO INPS;
2) contribuenti nel cui stato di famiglia esistano uno o più soggetti portatori di handicap (a sensi della Legge n. 104 del 5.2.1992) con invalidità superiore al 70% il cui reddito complessivo lordo sia PARI OD INFERIORE A 25882.84 EURO se da lavoro dipendente e a 15493.70 EURO se da lavoro autonomo;
3) famiglie composte – all’ 1.1.2003 – da un solo genitore con figli a carico, ( celibe/ nubile; o legalmente separato/divorziato; vedovo o vedova che non conviva ad alcun titolo con altra persona) e con reddito complessivo lordo pari o inferiore a 12911.42 EURO aumentato di 2582.28 EURO per ogni figlio oltre il primo.
NEI CASI SUDDETTI L’APPLICAZIONE DEI BENEFICI E’ SUBORDINATA ALLA CONDIZIONE CHE L’ABITAZIONE PRINCIPALE SIA L’UNICO IMMOBILE POSSEDUTO DA PARTE DI TUTTI I COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE ALL'’1.1.2004.
Nel caso in cui si usufruisca dell’aliquota agevolata e/o della detrazione maggiorata, il contribuente deve presentare all’Ufficio Tributi del Comune autocertificazione su modulo predisposto dall’ufficio stesso.