Delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 18/02/2008

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

                                                    

 

- L’Assessore Francesco Pangallo illustra l’argomento;

                                                          

- Visto l’art. 53 – comma 16 – della Legge 23/12/2000, n. 388, che stabilisce che il termine per deliberare le tariffe e le aliquote d’imposta per i tributi e i servizi locali è quello fissato per l’approvazione del bilancio di previsione;

 

- Visto il decreto del Ministro  dell’Interno 20 dicembre 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2007,   che proroga il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2008 al 31/3/2008;

 

- Dato atto che, ai sensi dell’art. 3 – comma 53 – della Legge 23/12/1996, n. 662, l’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille e può essere diversificata, entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all’abitazione principale o di alloggi non locati;

 

- Constatato che sulla base delle esigenze di bilancio, in relazione ai programmi amministrativi ed alla qualità dei servizi da garantire, vengono confermate,  per l’anno 2008, le  medesime  aliquote  dell’esercizio 2007  da applicare sulle vigenti rendite catastali rivalutate del 5%, ai sensi dell’art. 3 – comma 48 – della Legge n. 662/96, e precisamente:

 

·         4  per mille            abitazione principale e relative pertinenze,

                              immobili equiparati all’abitazione principale ai soli fini     dell’applicazione dell’aliquota ridotta, ai sensi dell’art. 4 e 4 bis del vigente regolamento comunale;

·         7 per mille             altri immobili;

 

- rilevato che l’art. 8, comma 2, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, stabilisce che, dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, 103,29 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;

 

-  rilevato che l’art. 3 – comma 55 – della Legge n. 662/1996  prevede che, con decorrenza dall’anno d’imposta 1997, con la deliberazione di determinazione dell’aliquota, l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50% o, in alternativa, l’importo di 103,29 può essere elevato fino ad   258,23, nel rispetto degli equilibri di bilancio;

 

- visto l’art. 15 – comma 6 – della Legge 537/93 che circoscrive l’aumento della detrazione sulla base del livello medio dei valori patrimoniali rilevati sul territorio, nonché in relazione a richieste documentate con particolari situazioni di carattere sociale;  

 

- ritenuto di confermare, anche per l’anno 2008, nel  rispetto degli equilibri di bilancio, l’elevazione da 103,29  ad 129,11 della detrazione comunale  dell’imposta dovuta a titolo ICI per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e fino alla concorrenza del suo ammontare, limitatamente agli immobili con rendita catastale rivalutata minore o uguale a 542,28 ed alle particolari situazioni di carattere sociale a seguito specificate:

 

·         nucleo familiare con figli minori e/o portatori di handicap a carico,

·         pensionati ultrasessantenni,

·         disoccupati o in lista di mobilità nell’anno precedente, per almeno sei mesi, regolarmente iscritti alle liste di collocamento,

·         lavoratori posti in cassa integrazione nell’anno precedente, per almeno sei mesi,

 

escludendo dalla maggiore detrazione:

·         coloro che, oltre all’abitazione principale, possiedono, sul territorio nazionale,  in proprietà, usufrutto, uso o altro diritto reale di godimento altri fabbricati, con esclusione del box di pertinenza dell’abitazione principale,

·         i nuclei familiari con reddito Irpef, per l’anno precedente, superiore a 7.875,97 pro capite;

 

-  visto l’art. 8, comma 2 bis, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, comma aggiunto dal comma 5 dell’art. 1, Legge 24/12/2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), che prevede la detrazione dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di un ulteriore importo pari all’1,33 per mille della base imponibile, comunque complessivamente  non superiore a 200, da fruire fino a concorrenza del suo ammontare rapportandola al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale;

 

-   dato atto che l’ulteriore detrazione di cui al comma 2 bis non si applica alle abitazioni di categoria catastale A1, A8,  A9  e agli immobili  equiparati all’abitazione principale ai soli fini  dell’applicazione dell’aliquota ridotta di cui agli art.  4 e 4 bis del vigente regolamento comunale;

 

- visto l’art. 3bis del vigente Regolamento dell’imposta comunale sugli immobili, relativo all’estensione delle agevolazioni alle pertinenze delle abitazioni principali;

 

- visti gli artt. 4 e 4bis relativi all’estensione della concedibilità  ed all’estensione delle agevolazioni previste per le abitazioni principali, limitatamente all’applicazione dell’aliquota ridotta;

 

- visto il parere tecnico favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 18/8/2000, n. 267;

 

- segue un breve dibattito dei Consiglieri comunali come da trascrizione agli atti;

 

- Con voti favorevoli 13, contrari 2 (Umberto Pedroli e Giuseppe Mongiardo) astenuti 3 (sig.ra Monica Gibillini, Claudio Lepri e Adriano Procopio) espressi per alzata di mano dai 18 componenti il Consiglio comunale presenti

 

 

DELIBERA

 

 

1.       Di approvare la premessa narrativa che s’intende qui integralmente trascritta.

 

2.       Di confermare, per l’anno 2008,  le sotto elencate aliquote da applicare sulle vigenti rendite catastali urbane, rivalutate del 5%:

·         4 per mille       abitazione principale e relative pertinenze,

                              immobili equiparati all’abitazione principale ai soli fini     dell’applicazione dell’aliquota ridotta, ai sensi dell’art. 4 e 4 bis del vigente regolamento comunale;

·         7 per mille       altri immobili.

 

3.       Di confermare, anche per l’anno 2008, l’elevazione da 103,29  a    129,11, della detrazione  comunale  dell’imposta dovuta a titolo di ICI per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e  fino alla concorrenza del suo ammontare, limitatamente agli immobili con rendita catastale rivalutata minore o uguale ad 542,28, dando atto che la stessa è stata determinata sulla base del livello medio dei valori patrimoniali rilevati sul territorio:

 

·         nucleo familiare con figli minori e/o portatori di handicap a carico,

·         pensionati ultrasessantenni,

·         disoccupati o in lista di mobilità nell’anno precedente, per almeno sei mesi, regolarmente iscritti alle liste di collocamento,

·         lavoratori posti in cassa integrazione nell’anno precedente, per almeno sei mesi.

 

 

4. Di confermare che la maggiore detrazione di cui al precedente punto, verrà applicata esclusivamente in presenza delle particolari situazioni di carattere sociale sopra elencate.

 

 

5.  Di escludere dalla maggiore detrazione:

 

·         coloro che, oltre all’abitazione principale, possiedono, sul territorio nazionale,  in proprietà, usufrutto, uso o altro diritto reale di godimento altri fabbricati, con esclusione del box di pertinenza dell’abitazione principale,

·         i nuclei familiari con reddito Irpef, per l’anno precedente, superiore a 7.875,97 pro capite.

 

6.   Di stabilire che le istanze per l’aumento della detrazione dovranno essere presentate entro il termine del 16/6/2008, con l’eccezione di quelle relative a unità immobiliari, destinate ad abitazione principale, acquistate in data successiva, per le quali l’istanza dovrà essere presentata entro il 16/12/2008.

 

7.    Di dare atto che l’ulteriore detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, pari all’1,33 per mille della base imponibile, di cui all’art.  8, comma 2 bis, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, comma aggiunto dal comma 5 dell’art. 1, Legge 24/12/2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), come meglio identificata in premessa,   è aggiuntiva rispetto a quella comunale,  stabilita con il presente atto.