Delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 28/2/2005

 

Partecipano alla seduta gli Assessori: Roberto Correnti, Enrico Montani, Ottorino Maestroni, Vito Giannuzzi, Maria Santina Ciceri, Francesco Pangallo.

 

Rispetto all’appello iniziale sono presenti gli stessi componenti in Consiglio Comunale.

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

- Sentita l’illustrazione dell’Assessore Francesco Pangallo;

 

- Visto l’art. 53 – comma 16 – della Legge 23/12/2000, n. 388, che stabilisce che il termine per deliberare le tariffe e le aliquote d’imposta per i tributi e i servizi locali è quello fissato per l’approvazione del bilancio di previsione;

 

- visto il Decreto Legge  30/12/2004, n. 314, che rinvia al 28/2/2005 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2005;

 

- dato atto che, ai sensi dell’art. 3 – comma 53 – della Legge 23/12/1996, n. 662, l’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille e può essere diversificata, entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all’abitazione principale o di alloggi non locati;

 

- vista e fatta propria la deliberazione della G.C. n. 11  in data 24/1/2005 con la quale, sulla base delle esigenze di bilancio, in relazione ai programmi amministrativi ed alla qualità dei servizi da garantire, sono state  confermate, per l’anno 2005, le aliquote stabilite per l’anno 2004, da applicare sulle vigenti rendite catastali rivalutate del 5%, ai sensi dell’art. 3 – comma 48 – della Legge n. 662/96, e cioè:

 

·         5 per mille           abitazione principale e relative pertinenze,

                              immobili equiparati all’abitazione principale ai soli fini     dell’applicazione dell’aliquota ridotta, ai sensi dell’art. 4 e 4 bis del vigente regolamento comunale;

·         7 per mille           altri immobili;

 

- rilevato che l’art. 3 – comma 55 – della Legge n. 662/1996 stabilisce che, dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, € 103,29 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;

 

- rilevato inoltre che il medesimo comma prevede che, con decorrenza dall’anno d’imposta 1997, con la deliberazione di determinazione dell’aliquota, l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50% o, in alternativa, l’importo di € 103,29 può essere elevato fino ad   € 258,23, nel rispetto degli equilibri di bilancio;

 

- visto l’art. 15 – comma 6 – della Legge 537/93 che circoscrive l’aumento della detrazione sulla base del livello medio dei valori patrimoniali rilevati sul territorio, nonché in relazione a richieste documentate con particolari situazioni di carattere sociale;         

 

- ritenuto di confermare, anche per l’anno 2005, dando atto del rispetto degli equilibri di bilancio, l’elevazione ad € 129,11 della detrazione dell’imposta dovuta a titolo ICI per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino alla concorrenza del suo ammontare, limitatamente agli immobili con rendita catastale rivalutata minore o uguale a € 542,28 ed alle particolari situazioni di carattere sociale a seguito specificate:

 

·         nucleo familiare con figli minori e/o portatori di handicap a carico,

·         pensionati ultrasessantenni,

·         disoccupati o in lista di mobilità nell’anno precedente, per almeno sei mesi, regolarmente iscritti alle liste di collocamento,

·         lavoratori posti in cassa integrazione nell’anno precedente, per almeno sei mesi,

 

escludendo dalla maggiore detrazione:

·         coloro che, oltre all’abitazione principale, possiedono, sul territorio nazionale,  in proprietà, usufrutto, uso o altro diritto reale di godimento altri fabbricati, con esclusione del box di pertinenza dell’abitazione principale,

·         i nuclei familiari con reddito Irpef, per l’anno precedente, superiore a € 7.875,97 pro capite;

 

- visto l’art. 3bis del vigente Regolamento dell’imposta comunale sugli immobili, relativo all’estensione delle agevolazioni alle pertinenze delle abitazioni principali;

 

- visti gli artt. 4 e 4bis relativi all’estensione della concedibilità  ed all’estensione delle agevolazioni previste per le abitazioni principali;                  

 

- visto il parere tecnico favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 18/8/2000, n. 267;

 

- sentito il dibattito come da trascrizione allegata;

 

- con voti favorevoli 13, contrari 7 ( Roberto Lonati, Roberto Pirota, Monica Gibillini, Claudio Lepri, Claudio Burani, Umberto Pedroli, Giuseppe Mongiardo) espressi per alzata di mano dai 20 componenti il Consiglio Comunale presenti, con le dichiarazioni di voto riportate nella trascrizione allegata

 

DELIBERA

 

1.      Di approvare la premessa narrativa che s’intende qui integralmente trascritta.

 

2.      Di fare propria la conferma, per l’anno 2005, delle sotto elencate aliquote da applicare sulle vigenti rendite catastali urbane, rivalutate del 5%, e cioè:

·         5 per mille     abitazione principale e relative pertinenze,

                              immobili equiparati all’abitazione principale ai soli fini     dell’applicazione dell’aliquota ridotta, ai sensi dell’art. 4 e 4 bis del vigente regolamento comunale;

·         7 per mille     altri immobili.

 

3.      Di confermare, per quanto di competenza, anche per l’anno 2005, l’elevazione ad          € 129,11=, della detrazione dell’imposta dovuta a titolo di ICI per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino alla concorrenza del suo ammontare, limitatamente agli immobili con rendita catastale rivalutata minore o uguale ad € 542,28=, dando atto che la stessa è stata determinata sulla base del livello medio dei valori patrimoniali rilevati sul territorio:

 

·         nucleo familiare con figli minori e/o portatori di handicap a carico,

·         pensionati ultrasessantenni,

·         disoccupati o in lista di mobilità nell’anno precedente, per almeno sei mesi, regolarmente iscritti alle liste di collocamento,

·         lavoratori posti in cassa integrazione nell’anno precedente, per almeno sei mesi.

 

 

4.      Di confermare, per quanto di competenza, che la maggiore detrazione di cui al precedente punto, verrà applicata esclusivamente in presenza delle particolari situazioni di carattere sociale sopra elencate.

 

5.      Di escludere dalla maggiore detrazione:

·         coloro che, oltre all’abitazione principale, possiedono, sul territorio nazionale,  in proprietà, usufrutto, uso o altro diritto reale di godimento altri fabbricati, con esclusione del box di pertinenza dell’abitazione principale,

·         i nuclei familiari con reddito Irpef, per l’anno precedente, superiore a € 7.875,97 pro capite.

 

6.      Di stabilire che le istanze per l’aumento della detrazione dovranno essere presentate entro il termine del 30/6/2005, con l’eccezione di quelle relative a unità immobiliari, destinate ad abitazione principale, acquistate in data successiva, per le quali l’istanza dovrà essere presentata entro il 20/12/2005.

 

 

*** CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI ESPRESSI PER ALZATA DI MANO DAI 20 COMPONENTI IL CONSIGLIO COMUNALE PRESENTI, LA PRESENTE DELIBERAZIONE VIENE DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE AI SENSI DELL’ART. 134, 4° COMMA, D. LGV N. 267/18.08.2000.