STRALCIO DELIBERA DI C.C . N. 13 DELL'11.04.2010

 

1)   di determinare, per l’anno 2010, l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata nel territorio di questo Comune, come segue:

      -     aliquota per abitazione principale                       4,5 (quattovirgolacinque) per mille

           (immobili con classamento A1 – A8 – A9)       

      -     aliquota per terreni agricoli                                 5,6 (cinquevirgolasessanta) per mille

      -     aliquota per aree fabbricabili                              7,0 (settevirgolazero) per mille

      -     aliquota per altri fabbricati e case sfitte             7,0 (settevirgolazero) per mille

 

2)      di applicare, per l’anno 2010, la detrazione spettante per abitazione principale con classamento       A1 – A8 – A9 come segue:

 

 

Deliberazione del C.C. n. 13 in 11/04/2010 – pag. 4/6  - Comune di Arconate (MI)

 

      comma 55 della legge 662/96 e da ultimo integrato con l’art.1, comma 173 lettera b) della         Legge 27.12.2006 n. 296;

 

 

 

3)      Di adeguare per l’anno 2010 i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili sita nel territorio del Comune di Arconate, cosi’ come risulta dalla relazione di stime per la determinazione del valore delle aree fabbricabili relativa al comune di Arconate allegato “A” al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

 

4)      L’aliquota e’ stabilita nella misura del 4 (quattro) per mille, per un periodo non superiore a tre anni, per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell’attività la costruzione o l’alienazione di beni. Per beneficiare dell’aliquota agevolata l’impresa deve effettuare immediata dichiarazione al Comune della data di ultimazione della costruzione, con avviso che la stessa e’ destinata alla vendita. Entro 15 giorni dalla cessione dell’immobile l’impresa deve comunicare al Comune i dati relativi agli acquirenti e la data del contratto. L’aliquota stabilita dal presente Capo e’ applicata dalla data di ultimazione della costruzione a quella del contratto di vendita.