OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA     COMUNALE SUGLI IMMOBILI

 

L’ASSESSORE AL BILANCIO D.SSA TERESA PACIELLO

 

            VISTO l’art. 6 del D.Lgs. 30.12.92, n° 504 istitutivo dell’ICI che attribuisce ai Comuni il potere di determinare annualmente l’aliquota dell’imposta con un margine di oscillazione compreso tra il 4 ed il 7 per mille;

 

            RICHIAMATO il  Regolamento per la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili approvato con delibera C.C. 61 del 21.12.2000  e modificato successivamente con deliberazioni consiliari n. 4 del 23/2/2002 e n. 4 del 7/2/2005;

 

            RITENUTO di integrare il comma 3 dell’art. 5 del  regolamento, per completezza di informazione al contribuente,  indicando anche la  riduzione di imposta del 50% prevista dall’art. 8 – comma 1 – del D. L.gs. 504/92;

 

            RICORDATO che la suddetta modifica è stata sottoposta all’esame della Commissione  Regolamenti  in data 18/1/2007;

            RICHIAMATO il comma 167 dell’art. 1 della Legge 27.12.2006, n° 296 (Legge Finanziaria 2007) che recita Gli enti locali disciplinano le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al comune a titolo di tributi locali.” e ritenuto di modificare l’articolo 16 del regolamento per agevolare i contribuenti ammettendo la compensazione del debito per ICI dell’anno corrente con i  crediti I.C.I.  di anni precedenti e con i crediti dei tributi erariali;

RITENUTO di integrare il comma 1 – lettera b) - dell’art. 7  del  regolamento  per adeguarlo alle nuove disposizioni del D. L.  4/7/2006,  n. 223 (convertito dall’art. 1 della L.  4/8/2006,            n. 248)  che limita l’esenzione di cui all’art. 7 – comma 1  lettera i) -  del D. Lgs. 30/12/1992, n. 504  alle attività che non abbiano esclusivamente natura commerciale;

            RICHIAMATO il comma 169 dell’art. 1 della Legge Finanziaria 2007 che prevede che, in caso di mancata deliberazione  entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

 

            CONSIDERATO che in sede di redazione dello schema di Bilancio Previsionale 2007 non sono emerse situazioni tali da ritenere giustificata una revisione delle aliquote applicate nel corso dell’esercizio precedente;

 

            RITENUTA  l’opportunità di allegare alla presente deliberazione un prospetto riepilogativo delle aliquote e delle detrazioni attualmente in vigore per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili; 

 

            VISTO  l’art. 27 – comma 8 – della L. 448 del 28/12/2001  che dispone l’approvazione dei regolamenti relativi alle entrate degli EE.LL. entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione;

           

            VISTO il D.M. del 30/11/2006 del Ministero dell’Interno che ha  differito al 31/3/2007 il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione dell’esercizio 2007;

 

            DATO ATTO che le presenti modifiche sono state sottoposte all’esame della Commissione  Regolamenti  in data 16/3/2007;

 

 

 

P R O P O N E

 

1.       Di integrare il comma 3 dell’art. 5 del  regolamento  indicando anche la  riduzione di imposta del 50% prevista dall’art. 8 – comma 1 – del D. L.gs. 504/92;

 

2.      di modificare  l’articolo 16 del regolamento ammettendo la compensazione del debito per ICI dell’anno corrente con i  crediti I.C.I.  di anni precedenti e con i crediti dei tributi erariali;

 

3.      di integrare il comma 1 – lettera b) - dell’art. 7  del  regolamento  per adeguarlo alle nuove disposizioni del D. L.  4/7/2006,  n. 223 (convertito dall’art. 1 della L.  4/8/2006,  n. 248)  che limita l’esenzione di cui all’art. 7 – comma 1  lettera i) -  del D. Lgs. 30/12/1992, n. 504  alle attività che non abbiano esclusivamente natura commerciale;

 

4.      di prendere atto che si intendono prorogate le aliquote attualmente in vigore, ai sensi dell’art. 1 – comma 169 – della L. 296/2006, confermate con deliberazione G.C. 11 del 16/1/2006;

 

5.      di allegare alla presente deliberazione  un prospetto riepilogativo delle aliquote e delle detrazioni  attualmente in vigore per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili;

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

VISTA la proposta di deliberazione ed i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

 

RITENUTO di  far propria la proposta dell’Assessore al Bilancio;

 

VISTI gli artt. 7 e 42 comma 2 lettera f) del Dlgs. 267 del 18/8/2000;

 

VISTI gli artt. 23, 63 e 64 dello Statuto Comunale;

 

Dopo di che si apre una discussione come da verbale integralmente trascritto allegato Sub. B);

   

CON VOTI  favorevoli n°  12   , contrari n°  3 (Savoldelli Gian Mario, Antonello Angelo, Losa Gabriele) – astenuti n. 2 (Berra Anna, Sisti Varlerio)  su n°  17 Consiglieri presenti e n. 15 votanti resi per alzata di mano e proclamati dal Presidente,


 

    

D  E L I B E R A

 

 

1)      Di modificare il comma 3 dell’art. 5 del  regolamento  come segue:

“In aggiunta alla riduzione di imposta del 50% disposta dall’art. 8 – comma 1 – del D. Lgs. 504/92 per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni,  può essere stabilita l'aliquota in misura inferiore al 4 per mille, a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari, adibiti ad abitazione principale in condizioni di inagibilità o inabitabilità, accertata dall’Ufficio Tecnico Comunale, (riferita  all’abitazione  principale  la  quale  si  trovi  in  condizioni  di  inagibilità  o  inabitabilità  e  venga  temporaneamente  non  abitata  per  l’effettuazione  di  interventi  di  recupero  volti  a  ripristinare  le  condizioni  di  agibilità – massimo  tre  anni  decorrenti  dall’inizio  alla  fine  dei  lavori -) o  interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero interventi volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali  L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.”

 

2)     di modificare  l’articolo 16 del regolamento come segue:

“1.  E’ ammessa la compensazione del tributo dell’anno corrente con i crediti dello stesso tributo relativo ad anni precedenti per i quali non esistano controversie.

2. E’ ammessa la compensazione dell’I.C.I.   da versare  con i crediti dei tributi erariali.

3. Delle suddette compensazioni deve essere inviata comunicazione all’Ufficio tributi comunale.”

 

3)     di modificare come segue il comma 1 – lettera b) - dell’art. 7  del  regolamento  per adeguarlo alle nuove disposizioni del D. L.  4/7/2006,  n. 223:

“b) per i  fabbricati posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatore finanziario o di comodato, ed utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, che non abbiano esclusivamente natura commerciale”.         

 

4)     di prendere atto che si intendono prorogate le aliquote attualmente in vigore, ai sensi dell’art. 1 – comma 169 – della L. 296/2006, confermate con deliberazione G.C. 11 del 16/1/2006;

 

5)     di allegare alla deliberazione un prospetto riepilogativo delle aliquote e delle detrazioni  attualmente in vigore per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (allegato sub. A);

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI  favorevoli n°  12   , contrari n°  3 (Savoldelli Gian Mario, Antonello Angelo, Losa Gabriele) – astenuti n. 2 (Berra Anna, Sisti Varlerio)  su n°  17 Consiglieri presenti e n. 15 votanti resi per alzata di mano e proclamati dal Presidente,

 

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 D.Lgs. 267 18/8/2000.

ALLEGATO A)

 

ALIQUOTE I.C.I. IN VIGORE AL  1.1.2007

 

5 per mille:   a favore delle persone fisiche  e dei soci di  cooperative  edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune  per  l'unità  immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

                                   

per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o concessa in uso gratuito;

 

        per le unità immobiliari concesse in uso gratuito a  parenti  in  linea retta  o collaterale o affine entro il secondo grado di parentela, e   da  questi utilizzata come  abitazione principale   (attestato mediante dichiarazione  sostitutiva di  notorietà, da inoltrarsi entro la data del versamento a saldo);

                                   

alle pertinenze dell’abitazione principale (come previsto dall’art. 6 del vigente Regolamento I.C.I.)

 

            6  per mille   per altri immobili e  terreni;

 

            2  per mille  a favore dei proprietari che eseguono interventi di recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili direttamente adibite ad abitazione principale (art. 5 – comma 3 -  vigente Regolamento)

           

            3  per mille  altri fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistano tali condizioni

                                    (art. 8 comma 1 D.Lgs. 504/92)

 

 

DETRAZIONI

 

       € 103,29 (£. 200.000) per l’abitazione principale (intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica ai sensi art. 1-  comma 173 – L. 296/2006)

 

 

     € 154,94 (£.300.000) per coloro che, pensionati, proprietari di unica abitazione, percepiscono redditi nella seguente misura:

                   - famiglia composta da unica persona                  6.117,43         

                   - famiglia composta da due persone                                10.107,06        

 

      € 258,23 (£. 500.000) per quei soggetti in particolari condizioni di disagio economico-sociale opportunamente documentati e segnalati dai servizi sociali;