N° 11 del 16.1.2006
OGGETTO: Determinazione aliquote I.C.I. Anno 2006
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l’art. 6 del D.Lgs. 30.12.92, n° 504 istitutivo dell’ICI che attribuisce ai Comuni il potere di determinare annualmente l’aliquota dell’imposta con un margine di oscillazione compreso tra il 4 ed il 7 per mille;
PREMESSO che:
ú La legge 23.12.2005, n.266 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge Finanziaria 2006) ha confermato i vincoli all’autonomia impositiva degli Enti Locali ;
ú A fronte di un passaggio da un sistema di finanza accentrata – quello dei trasferimenti erariali – ad un sistema di finanza decentrata – quello delle compartecipazioni o delle imposte proprie – con conseguenti riduzioni in termini di finanziamento agli Enti Locali, non corrisponde proporzionalmente una riduzione dei servizi da erogare o delle prestazioni fa fornire da parte del Comune ma, anzi, determina un consolidamento, se non un aumento, dei costi da sostenere;
ú Nel caso specifico questa Amministrazione non intende ridurre anche per quest’anno i servizi e le prestazioni erogate, bensì mantenerli ai livelli esistenti ed in alcuni casi incrementarli;
CONSIDERATO che la delibera di Giunta Comunale n° 6 del 12.01.2005 articolava le aliquote da applicare per l’anno 2005 in materia di imposta comunale sugli immobili in modo tale che l’aliquota per l’abitazione principale fosse superiore al minimo di quella consentita e per le altre tipologie di immobili il valore del 6 per mille;
RILEVATO che l’articolazione delle aliquote fissata per l’anno 2005, rispondendo ad analoghe esigenze di fabbisogno finanziario esistenti per l’anno 2006, è da ritenersi quella che maggiormente consente di raggiungere gli obiettivi di entrata prevista per il 2006;
RITENUTO quindi necessario adottare un’aliquota per l’abitazione principale superiore al minimo di quella consentita e mantenere un’aliquota superiore per le altre fattispecie;
RICHIAMATO l’art. 42 comma 2 – lettera f – del D.Lgs. 267/2000;
RICHIAMATO l’art. 54 del D.Lgs. 15.12.1997, n° 446;
RILEVATO che se la deliberazione non viene adottata entro il termine menzionato si applica, ai sensi del 2° comma dell’art. 6 del citato D. Lgs n° 504/92, l’aliquota minima del 4 per mille;
PREMESSO che la Legge 27.12.97, n° 449 “Misure per la stabilizzazione finanziaria”, all’art. 1 comma 5 recita: “ I Comuni possono fissare aliquote agevolate ICI anche inferiori al 4 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse storico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo dei sottotetti. L’aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori.”;
RITENUTO che l’Amministrazione Comunale intende concedere un’agevolazione a tutti i proprietari che intendono effettuare interventi di recupero su unità immobiliari inagibili o inabitabili direttamente adibite ad abitazione principale, fissando l’aliquota I.C.I. nella misura del 2 per mille;
PRESO ATTO che il vigente Regolamento I.C.I. prevede la possibilità di diversificare l’aliquota in particolari casi;
D E L I B E R A
1.- di determinare l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili per il prossimo anno 2006 nella seguente misura:
5 per mille: a favore delle persone fisiche e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o concessa in uso gratuito;
per le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale o affine entro il secondo grado di parentela, e da questi utilizzata come abitazione principale (attestato mediante dichiarazione sostitutiva di notorietà, da inoltrarsi entro la data del versamento a saldo);
alle pertinenze dell’abitazione principale (come previsto dall’art. 6 del vigente Regolamento I.C.I.)
6 per mille per altri immobili e terreni;
2 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi di recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili direttamente adibite ad abitazione principale (3° comma art. 5 vigente Regolamento)
2. di fissare la detrazione per l’abitazione principale nella misura di € 103,29 (£. 200.000) elevabile a:
Ø € 154,94 (£.300.000) per coloro che, pensionati, proprietari di unica abitazione, percepiscono redditi nella seguente misura:
- famiglia composta da unica persona € . 6.117,43
-famiglia composta da due persone € 10.107,06
Ø € 258,23 (£. 500.000) per quei soggetti in particolari condizioni di disagio economico-sociale opportunamente documentati e segnalati dai servizi sociali;
vengono allegati al presente atto il parere tecnico e di regolarità contabile.
5 per mille a favore delle persone fisiche e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o concessa in uso gratuito;
per le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale o affine entro il secondo grado di parentela, e da questi utilizzata come abitazione principale (attestato mediante dichiarazione sostitutiva di notorietà);
alle pertinenze dell’abitazione principale (come previsto dall’art. 6 del vigente Regolamento I.C.I.)
6 per mille per altri immobili e terreni;
2 per mille in favore dei proprietari che eseguono interventi di recupero
di unità inagibili o inabitabili, adibiti ad abitazione principale.
€ 103.29 (£. 200.000) di diritto per abitazione principale
€ 154,94 (£. 300.000) pensionati, proprietari di unica abitazione, che percepiscono
redditi nella seguente misura:
€ 6.117,43 famiglia composta da unica persona
€ 10.107,06 “ “ “ due persone
€ 258,23 (£. 500.000) soggetti in particolari condizioni di disagio economico
sociale, opportunamente documentati e segnalati dai
servizi sociali.
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