Deliberazione n° 6 del 12/01/2005

 

OGGETTO: Determinazione aliquote I.C.I. Anno 2005

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

            VISTO l’art. 6 del D.Lgs. 30.12.92, n° 504 istitutivo dell’ICI che attribuisce ai Comuni il potere di determinare annualmente l’aliquota dell’imposta con un margine di oscillazione compreso tra il 4 ed il 7 per mille;

 

            PREMESSO che:

ú          La legge 30.12.2004, n°311 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge Finanziaria 2005) ha confermato i vincoli all’autonomia impositiva degli Enti Locali sospendendo tra l’altro, anche per il 2004 l’applicabilità di eventuali incrementi sull’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF per i Comuni che avevano già applicato l’imposta,

ú          A fronte di un passaggio  da un sistema di finanza accentrata – quello dei trasferimenti erariali – ad un sistema di finanza decentrata – quello delle compartecipazioni o delle imposte proprie – con conseguenti riduzioni in termini di finanziamento agli Enti Locali, non corrisponde proporzionalmente una riduzione dei servizi da erogare  o delle prestazioni fa fornire da parte  del Comune ma, anzi, determina un consolidamento, se non un aumento, dei costi da sostenere;

ú          Nel caso specifico questa Amministrazione non intende ridurre anche per quest’anno i servizi e le prestazioni erogate, bensì mantenerli ai livelli esistenti ed in alcuni casi incrementarli;

 

            CONSIDERATO che la delibera di Giunta Comunale n° 197 del 17/11/2003 articolava le aliquote da applicare per l’anno 2004 in materia di imposta comunale sugli immobili in modo tale che l’aliquota per l’abitazione principale  fosse superiore al  minimo di quella consentita e per le altre tipologie  di immobili la valore del 6 per mille;

 

            RILEVATO che l’articolazione delle aliquote fissata per l’anno 2004, rispondendo ad analoghe esigenze di fabbisogno finanziario esistenti per l’anno 2005, è da ritenersi quella che maggiormente consente di raggiungere gli obiettivi di entrata prevista per il 2005;

 

            RITENUTO quindi necessario adottare un’aliquota per l’abitazione principale superiore al minimo di quella consentita e mantenere un’aliquota superiore per le altre fattispecie;

 

            PRESO ATTO che l’introito presunto derivante dall’applicazione delle aliquote viene stimato complessivamente in  €. 1.980.000,00.= tenuto conto, inoltre, dell’aumento, modifica della base imponibile di alcune tipologie di immobili e dell’effetto derivante dall’azione di accertamento dell’evasione fiscale attuata negli ultimi anni;

 

            RICHIAMATO l’art. 42 comma 2 – lettera f – del D.Lgs. 267/2000;

           

            RICHIAMATO l’art. 54  del D.Lgs. 15.12.1997, n° 446;

           

            RILEVATO che se la deliberazione non viene adottata entro il termine menzionato si applica, ai sensi del 2° comma dell’art. 6 del citato D. Lgs n° 504/92, l’aliquota minima del 4 per mille;

 

            PREMESSO che la Legge 27.12.97, n° 449 “Misure per la stabilizzazione finanziaria”, all’art. 1 comma  5 recita: “ I Comuni possono fissare aliquote agevolate ICI anche inferiori al 4 per  mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse storico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo dei sottotetti. L’aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori.”;

 

            RITENUTO che l’Amministrazione Comunale intende concedere un’agevolazione a tutti i proprietari che intendono effettuare interventi di recupero su unità immobiliari inagibili o inabitabili direttamente adibite ad abitazione principale, fissando l’aliquota I.C.I. nella misura del 2 per mille;

 

            PRESO ATTO  che il vigente Regolamento I.C.I. prevede la possibilità di diversificare l’aliquota in particolari casi;             

 

D E L I B E R A

 

1.- di determinare l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili per il prossimo anno 2005 nella seguente misura:

 

5 per mille:      a favore delle persone fisiche  e dei soci di  cooperative  edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune  per  l'unità  immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

                                   

per le unità immobiliari concesse in uso gratuito a  parenti  in  linea retta  o collaterale o affine entro il secondo grado di parentela, e   da  questi utilizzata come  abitazione principale   (attestato mediante dichiarazione  sostitutiva di  notorietà, da inoltrarsi entro la data del versamento a saldo);

                                   

alle pertinenze dell’abitazione principale (come previsto dall’art. 6 del vigente Regolamento I.C.I.)

 

            6  per mille     per altri immobili e  terreni;

 

            2  per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi di recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili direttamente adibite ad abitazione principale (3° comma art. 5 vigente Regolamento)

 

2.- di fissare  la detrazione per l’abitazione principale nella misura di € 103,29 (£. 200.000) elevabile  a:

1)   € 154,94 (£.300.000) per coloro che, pensionati, proprietari di unica abitazione, percepiscono redditi nella seguente misura:

     - famiglia composta da unica persona                € .            6.713,85          (£.  12.999.845)

      -famiglia composta da due persone                             10.942,04            (£.  21.186.743)

  2) € 258,23 (£. 500.000) per quei soggetti in particolari condizioni di disagio economico-sociale opportunamente documentati e segnalati dai servizi sociali;

 

vengono allegati al presente atto il parere tecnico e di regolarità contabile.

 

 

 

 

 

  I.C.I. 2005

 

 

ALIQUOTE

 

5 per mille                    a favore delle persone fisiche e dei soci di cooperative

                                    edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune per

                                    l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione

                                    principale;

 

per le unità immobiliari concesse in uso gratuito a  parenti  in  linea retta  o collaterale o affine entro il secondo grado di parentela, e da questi utilizzata come abitazione principale (attestato mediante dichiarazione sostitutiva di notorietà);

                                               

alle pertinenze dell’abitazione principale (come previsto dall’art. 6 del vigente Regolamento I.C.I.)

 

6 per mille                     per altri immobili e terreni;

 

2 per mille                     in favore dei proprietari che eseguono interventi di recupero

di unità inagibili o inabitabili, adibiti ad abitazione principale.

 

 

DETRAZIONI

 

€ 103.29         (£. 200.000)         di diritto per abitazione principale

 

€ 154,94           (£. 300.000)         pensionati, proprietari di unica abitazione, che perce

                                     piscono redditi nella seguente misura:

                                     

     6.713,85  (£. 12.999.845) famiglia composta da unica persona

                     10.942,04  (£. 21.186.743)                               due   persone

 

€ 258,23         (£. 500.000)         soggetti in particolari condizioni di disagio economico

                                     sociale, opportunamente documentati  e  segnalati  dai

                                     servizi sociali.

 

 

 

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