C.C. n.   28 del  11.3.2008

 

 

Oggetto:         Aliquote ICI per l’anno 2008, detrazioni e riduzioni.

A seguito di istruttoria amministrativa condotta dal responsabile di servizio interessato ai sensi delta legge n.241/1990, come modificata ed integrata dalla legge n. 15/2005, il cui esito è stato espresso con parere favorevole apposto sulla presente proposta di deliberazione

 

Il Consiglio Comunale

 

Visto il decreto legislativo n.504 del  30.12.92 che ha istituito l'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI);

 

Vista la legge 388/2000 (legge finanziaria 2001) che introduce nuove norme in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI);

 

Visti i commi 5 e 7 dell’articolo 1 della Legge 244/2007 (Legge Finanziaria 2008) riguardanti l’ulteriore detrazione dell’imposta ICI per l’abitazione principale, qui di seguito riportati:

§      comma 5

“All'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504[1] dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all'1,33 per mille della base imponibile di cui all'articolo 5. L'ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

2-ter. L'ulteriore detrazione di cui al comma 2-bis si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9».

§      comma 7

“La minore imposta che deriva dall'applicazione del comma 5 è rimborsata, con oneri a carico del bilancio dello Stato, ai singoli comuni. Entro il 28 febbraio 2008 il Ministero dell’interno definisce il modello per la certificazione, da parte dei comuni, del mancato gettito previsto. I comuni trasmettono al Ministero dell’interno il modello compilato entro la data del 30 aprile 2008. Il trasferimento compensativo è erogato per una quota pari al 50 per cento dell'ammontare riconosciuto in via previsionale a ciascun comune entro e non oltre il 16 giugno e per il restante 50 per cento entro e non oltre il 16 dicembre dell'anno di applicazione del beneficio. Gli eventuali conguagli sono effettuati entro il 31 maggio dell'anno successivo. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministeri dell'interno e per gli affari regionali e le autonomie locali, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità con le quali possono essere determinati conguagli sulle somme trasferite per effetto del presente comma.”

 

Richiamato l'art.2 della L.431/98 recante "disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo" che prevede per i comuni di cui all'art.1 del D.L. 30 dicembre 1988, n.551, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 1989, n.61 e successive modificazioni, la deroga al limite massimo stabilito dalla normativa vigente (7 per mille), in misura non superiore al due per mille, limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;

 

Richiamato il Regolamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili;

 

Visto il comma 8 dell’art. 27 della legge n° 448 del 28/12/2001 che sostituisce il comma 16 dell’art. 53 della Legge n° 388 del 23/12/2000: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo                28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonchè per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”;

 

Evidenziato che il Decreto del Ministero dell'Interno del 20.12.2007 (pubblicato in G.U. n. 302 del 31/12/2007) ha prorogato al 31 marzo 2008 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2008;

 

Visto l’art. 1, comma 156, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) che detta la competenza del Consiglio Comunale in materia di deliberazione delle aliquote, detrazioni e riduzioni ICI;

 

Ritenuto, come da verbale di deliberazione G.C. n. 30 del 15.02.2008, di proporre al Consiglio Comunale:

-      la riduzione dell’aliquota ICI per l’abitazione principale dal 5 per mille al 4,8 per mille;

-      il mantenimento delle aliquote I.C.I. degli immobili diversi dalle abitazioni principali nelle seguenti misure:

§      abitazioni locate con i nuovi contratti tipo previsti dalla Legge 431/1998 art. 2, comma 3,: 4 per mille;

§      altri fabbricati (ad es. tutte le abitazioni che non sono principali, box non di pertinenza, negozi, immobili classificati in A/10, in D), aree fabbricabili, terreni agricoli: 5,8 per mille;

§      abitazioni non locate per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno 3 anni: 7 per mille;

-      il mantenimento della detrazione per l’abitazione principale nell’importo di € 154,94 per tutti i proprietari, usufruttuari, titolari di diritto d’uso od abitazione (la detrazione si estende alle pertinenze solo se l’imposta dovuta per l’abitazione è inferiore a € 154,94);

-      l’individuazione, per l’anno 2008, negli edifici situati nelle immediate adiacenze dell’autostrada, costruiti prima del 1963, di quelli beneficiari delle riduzioni di cui all’art. 4, comma 2, del Regolamento per l’applicazione dell’ICI (fabbricati ad uso residenziale che subiscono danneggiamenti a causa di opere indifferibili per necessità sovracomunali);

 

Visto il D.Lgs. 267/2000 -T.U.E.L.- e, in particolare, gli articoli 48 e 42, recanti rispettivamente le competenze della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale

 

 

Formula al Consiglio Comunale la seguente proposta di Deliberazione

 

 

1.              di approvare per l’anno 2008:

 

- la riduzione dell’aliquota ICI per l’abitazione principale dal 5 per mille al 4,8 per mille;

- il mantenimento delle aliquote I.C.I. degli immobili diversi dalle abitazioni principali nelle seguenti misure:

§                     abitazioni locate con i nuovi contratti tipo previsti dalla Legge 431/1998, articolo 2, comma 3: 4 per mille;

§                     altri fabbricati (ad es. tutte le abitazioni che non sono principali, box non di pertinenza, negozi, immobili classificati in A/10, in D) ed aree fabbricabili, terreni agricoli: 5,8 per mille;

§                     abitazioni non locate per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno 3 anni: 7 per mille;

 

- il mantenimento della detrazione per l’abitazione principale nell’importo di € 154,94 per tutti i proprietari, usufruttuari, titolari di diritto d’uso od abitazione (la detrazione si estende alle pertinenze solo se l’imposta dovuta per l’abitazione è inferiore a € 154,94);

 

- l’individuazione, per l’anno 2008, negli edifici situati nelle immediate adiacenze dell’autostrada, costruiti prima del 1963, di quelli beneficiari delle riduzioni di cui all’art. 4 del Regolamento per l’applicazione dell’ICI;

 

Ai sensi dell'art.49 del D.L.vo 18.8.2000 n.267, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del provvedimento che si intende approvare con la presente deliberazione

II Responsabile del Servizio interessato

Simona Parini

 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Vista la proposta di deliberazione;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49 del D.L.vo 18.8.2000 n.267 dai responsabili dei servizi interessati;

Vista l’allegata proposta di emendamento presentata dal Consigliere Landonio e acquisita al protocollo comunale al n. 7632 del 3.3.2008;

Visti gli allegati pareri espressi sulla regolarità tecnica e contabile della proposta di emendamento ai sensi dell’art. 29 del vigente Regolamento di contabilità;

La sopra richiamata proposta di emendamento viene respinta con la seguente votazione:

 

(sono entrati i consiglieri Anzani Adriano, Savino, Priolo e Pilati: presenti 19)

 

Presenti                                   n.         19

 

Voti Favorevoli             n.           6

Voti Contrari                n.         13        (Sindaco, Beretta, Tucci, Steffenini, Borroni, Liuni, Battaglia, Priolo,

                                                           Serafini, Bianchini, Clemente, Crippa, Clerici)

Astenuti                       n.           0

 

 

Visto l'art.42 del D.L.vo 18.8.2000 n.267;

 

Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali;

 

 


Presenti                                   n.         19

 

Voti Favorevoli             n.         13

Voti Contrari                n.           6        (Anzani Adriano, Savino, Anzani Augusto, Dell’Acqua, Landonio,                                                         Pilati)

Astenuti                       n.           0

 

DELIBERA

 

Di approvare la suestesa deliberazione che qui si intende integralmente riportata.

 

SUCCESSIVAMENTE

Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;

Visto l'art.134, comma 4 del D.L.vo 18.8.2000 n.267 che testualmente recita: "Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti";

 

Presenti                                   n.         19

 

Voti Favorevoli             n.         13

Voti Contrari                n.           6        (Anzani Adriano, Savino, Anzani Augusto, Dell’Acqua, Landonio,                                                         Pilati)

Astenuti                       n.           0

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

DELIBERA

 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, quarto comma, della Legge 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto