NOVITA’ 2011

  NUOVO C/C

GUIDA ALL’ICI 2011

 

CHI DEVE PAGARE.

I proprietari di immobili (terreni agricoli, aree fabbricabili e fabbricati) anche se residenti all’estero.

In caso di nuda proprietà devono pagare l’I.C.I. i titolari del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie.

In caso di locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario.

L’imposta è dovuta dai soggetti sopra indicati per anni solari proporzionalmente alla quota percentuale ed ai mesi dell’anno dei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese nel quale la titolarità si è protratta solo in parte è computato per intero in capo al soggetto che ha posseduto per più di 14 giorni, mentre non è computato in capo al soggetto che ha posseduto per meno di 15 giorni. In sostanza, vale il criterio di "prevalenza temporale".

La legge 126/08 ha abolito l’ICI sull’abitazione principale, sulle pertinenze e sui casi assimilati previsti dal regolamento comunale, con la sola esclusione degli immobili accatastali nelle cat. A1, A8 e A9.

Condizione necessaria è avere la RESIDENZA ANAGRAFICA nell’immobile posseduto.

 

 

QUANDO SI PAGA.

L’I.C.I. può essere versata in un’unica soluzione entro il 16 giugno 2011 oppure in due rate:

·         la prima pari al 50% dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente, deve essere versata entro il 16 giugno 2011;

·         la seconda è pari al saldo dell’ICI dovuta per l’intero anno ed è comprensiva dell’eventuale conguaglio sulla prima rata . Detto importo deve essere versato entro il 16 dicembre 2011.

Se la scadenza cade di sabato o di giorno festivo, la stessa è prorogata al primo giorno lavorativo utile

 

 

RAVVEDIMENTO

Entro 30 giorni dalla scadenza della rata, i ritardatari possono pagare l'ICI applicando la sanzione ridotta del 3% dell'imposta dovuta, oltre agli interessi legali calcolati solo sul tributo, in proporzione ai giorni di ritardo.

Se il versamento dell'acconto e/o del saldo viene effettuato oltre i 30 giorni dalla scadenza, ma entro il termine di un anno, l'ICI deve essere versata con una sanzione del 3,75% dell'imposta dovuta, oltre agli interessi legali, calcolati anche in questo caso solo sul tributo ed in proporzione ai giorni di ritardo. Gli importi così determinati vanno aggiunti all'ammontare del tributo da versare.

Il pagamento va effettuato utilizzando il bollettino ICI di c/c postale, dove andrà barrata la casella "Ravvedimento".

 

 

COME SI PAGA.

Se si posseggono più immobili nello stesso Comune: effettuare unico versamento per l'imposta dovuta.

Se si posseggono invece immobili situati in Comuni diversi: effettuare distinti versamenti per ogni Comune.

Il pagamento deve essere arrotondato per difetto se la frazione è inferiore a 49 cent., ovvero per eccesso se superiore.

 

 

COME SI CALCOLA:

Per quanto riguarda i fabbricati, l’ICI si calcola applicando alla base imponibile l’aliquota deliberata dal Comune.

La base imponibile è rappresentata dal valore catastale ovvero dalla rendita rivalutata del 5% e poi moltiplicata:

Ø      per 100 per i fabbricati dei gruppi catastali A e C (con esclusione delle categorie A/10 e C/1);

Ø      per 140 per i fabbricati del gruppo catastale B;

Ø      per 50 per i fabbricati del gruppo catastale D e della categoria A/10;

Ø      per 34 per i fabbricati della categoria C/1.

 

Per le aree fabbricabili la base imponibile è data dal valore commerciale al 1° gennaio dell'anno di imposizione.

Per i terreni agricoli la base imponibile è data dal reddito dominicale risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno di tassazione, rivalutato del 25% e poi moltiplicato per 75.

 

 

ALIQUOTE:

5,50 per mille: per tutti i terreni e le unità immobiliari, salvo quelle indicate nei punti successivi.

4,00 per mille relativamente a:

o        unità immobiliari e relative pertinenze adibite ad abitazione principale dalle persone fisiche e dai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nei suddetti immobili;

o        unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;

o        unità immobiliari e relative pertinenze concesse in uso gratuito ai parenti ed affini entro il secondo grado e che la utilizzino come abitazione principale;

6,00 per mille relativamente alle altre unità immobiliari di categoria catastale D;

 

DETRAZIONE

La detrazione spettante agli immobili adibiti ad abitazione principale, rientranti nelle categoria A1, A8 e A9, è stabilita a concorrenza del tributo dovuto.

Gli immobili concessi in uso gratuito a parenti e affini entro il secondo grado, quelli posseduti da contribuenti aventi la residenza in case di ricovero (a condizione che le stesse non risultino locate) e le pertinenze (fino ad un massimo di due) godono delle stesse agevolazioni dell’abitazione principale.

Per poter usufruire delle agevolazioni previste per l’abitazione principale è necessario avere la RESIDENZA ANAGRAFICA nell’immobile posseduto.

 

REGOLAMENTO COMUNALE.

Il regolamento comunale prevede:

·                     estensione dell’aliquota ridotta e della detrazione per l’abitazione principale ad un massimo di n.2 (due) “pertinenze”, ancorché distintamente iscritte in catasto nelle categorie C/2, C/6 e C/7, a condizione che non siano locate, purché il soggetto passivo di questi ultimi sia, anche in quota parte, il medesimo dell’immobile principale

·                     esenzione dal versamento se l’importo risulta inferiore a € 10,33;

·                     estensione dell’aliquota ridotta e della detrazione per l’abitazione principale agli immobili concessi in uso gratuito a parenti ed affini fino al 2° grado. Tale concessione si rileva dall’autocertificazione presentata dal proprietario e dal concedente su apposita modulistica, entro il termine di pagamento dell’acconto dell’anno in cui è avvenuta la concessione. Nel caso in cui la concessione avvenga dopo tale data, l’autocertificazione è da presentarsi entro il termine di pagamento del saldo, sempre dello stesso anno. La richiesta deve essere presentata ogni anno di imposta in cui si intende godere di tali agevolazioni. Il pagamento del tributo deve essere effettuato dal proprietario.

 

DICHIARAZIONE I.C.I.

L’art. 37, c. 53 del D.L. 223/2006, operativo dal 18 Dicembre 2007, ha eliminato l’obbligo di presentazione della dichiarazione ICI. Esistono tuttavia ancora casi in cui si rende obbligatoria la presentazione della dichiarazione ICI. Esempi:

Motivazione

Quando il contribuente vuole fare valere il diritto ad ottenere riduzioni o agevolazioni di imposta (in caso di variazioni alla situazione preesistente)

Fattispecie

- fabbricati inagibili o inabitabili;

- unità immobiliare concessa in uso gratuito o locata con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale;

- unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato;

- unità immobiliare adibita a casa coniugale che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnata al soggetto passivo ai fini ICI.

Motivazione

Quando gli elementi rilevanti per il tributo dipendono da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche (in caso di variazioni alla situazione preesistente)

Fattispecie

- costituzione di altri diritti sugli immobili (locazione finanziaria, concessione di aree demaniali);

- unità immobiliari che hanno smesso di essere adibite ad abitazione principale o che viceversa sono   state destinate ad abitazione principale nel corso dell’anno di riferimento;

- immobili gruppo D per i quali il valore dell’ICI si calcola sul valore contabile fino all’attribuzione della rendita catastale;

- interventi di ristrutturazione;

- variazione del valore dell’area edificabile.

La dichiarazione suddetta deve essere effettuata tramite modello ministeriale ed entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi dell’anno di imposta in cui è avvenuta la variazione.

 

Per informazioni consultare il sito: www.comune.assago.mi.it; l’Ufficio Tributi riceve solo SU APPUNTAMENTO tel. 02.457821 - fax 02.4884.3216 – tributi@comune.assago.mi.it.