LA GIUNTA COMUNALE

 

 

 

-          Visto il D. Lgs. n. 504 del 30/12/1992 e successive modifiche ed integrazioni, che istituisce a partire dall’anno 1993 l’Imposta Comunale sugli Immobili;

 

-          Visto il D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997 “Potestà regolamentare in materia di I.C.I.”;

 

-          Vista la deliberazione di C.C. n. 39 del 26.11.1998 con la quale si approva il regolamento per l’Imposta Comunale sugli Immobili;

 

-          Preso atto che con le deliberazioni di C.C. n. 43 del 16.12.1998 e n. 9 del 28.02.2002 si modifica ed integra il suddetto regolamento;

 

-          Atteso che le disposizioni contenute nell’art. 3 – commi 53 e 55 – della Legge n. 662/1996 e nell’art. 4 del D.L. n. 437/1996 offrono la possibilità di operare in modo diversificato in ordine all’applicazione del tributo in argomento, relativamente a quanto segue:

·               aliquote d’imposta;

·               riduzioni ed agevolazioni;

·               deduzione per l’abitazione principale;

 

-          Ritenuto di mantenere invariate per l’anno 2006 le aliquote per l’applicazione dell’Imposta in oggetto; come segue:

·               5,5 per mille: aliquota ordinaria per tutti i terreni e gli immobili, salvo quelli previsti nei punti successivi;

·               4 per mille: aliquota ridotta per le abitazioni principali e le pertinenze, per gli immobili concessi in uso gratuito a parenti ed affini fino al secondo grado e per le abitazioni possedute da contribuenti aventi la residenza in case di ricovero, a condizione che le stesse non risultino locate;

·               6 per mille: aliquota per i fabbricati appartenenti alle seguenti categorie catastali: D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9;

 

-          Valutato che sussistano tutte le condizioni per aumentare la detrazione per le abitazioni principali e le pertinenze da € 208,00 a € 250,00;

 

-          Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.00 che fra le competenze del Consiglio Comunale individua la “istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote”;

 

-          Visto il successivo art. 48 che in merito alle competenze della Giunta precisa che “compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell’art 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento”;

 

-          Visto l’articolo 151 del T.U. 267/2000 che stabilisce che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo;

 

 

 

-          Preso atto che l’articolo 172 dello stesso T.U. definisce che al bilancio di previsione sono allegati le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

 

-          Visto l’art. 1, comma 155 della Legge 23.12.2005, n.266 (Legge Finanziaria 2006) con la quale viene prorogato al 31 marzo 2006 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2006;

 

-          Visto lo Statuto Comunale;

 

-          Visti gli allegati pareri resi ai sensi dell’art. 49, comma I, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

 

-          Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese

 

 

D E L I B E R A

 

 

1)      di confermare, per le motivazioni espresse in premessa, le aliquote a valere per l’anno 2006, ai fini dell’Imposta Comunale sugli Immobili, come segue:

·               aliquota ordinaria 5,5 per mille per tutti i terreni e gli immobili, salvo quelli previsti nei punti successivi;

·               aliquota ridotta 4 per mille per le abitazioni principali e le pertinenze, per gli immobili concessi in uso gratuito a parenti ed affini fino al secondo grado e per le abitazioni possedute da contribuenti aventi la residenza in case di ricovero, a condizione che le stesse non risultino locate;

·               aliquota maggiorata al 6 per mille per i fabbricati appartenenti alle seguenti categorie catastali: D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9;

 

2)        di aumentare da € 208,00 a € 250,00 la detrazione per l’abitazione principale e le pertinenze;

 

Successivamente

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

 

Stante l’urgenza di provvedere, ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – del D.lgs 267/00;

 

Con voti unanimi resi in forma palese

 

D E L I B E R A

 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.