PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTEPER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

Estratto Delibera C.C. n. 15 del 17.05.2011

 

DELIBERA

 

1. Sono confermate, per l’anno 2011, le seguenti aliquote:


1. Aliquota ordinaria (altri fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli, immobili ad uso industriale e artigianale, esercizi commerciali): 7 per mille.


2. Aliquota abitazione principale limitatamente ai possessori di unità immobiliari di categoria catastale A1, A8 e A9 (si estende agli immobili di pertinenza all’abitazione principale fino a un massimo di due di categoria catastale C2,C6,C7): 5,4 per mille con diritto a una detrazione pari a € 104,00 elevabile fino a € 180,00 per i soggetti appartenenti alle categorie in particolare condizione di disagio economico e sociale di cui alla Delibera di C.C. n. 7 del 18.3.2008.


3. Aliquota per gli alloggi sfitti, ossia non locati da oltre due anni consecutivi e che non siano oggetto d'interventi di manutenzione straordinaria o ristrutturazione: 9 per mille.

2. di dare atto che ai sensi dell'art. 1 comma 7 del D.L 93/2008 sono escluse dal pagamento dell'imposta comunale sugli immobili le unità immobiliari adibite ad abitazione principale purché di categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6, A7, A11. Si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze – nella misura massima di due - purché distintamente iscritte in catasto nelle categorie C2, C6, C7 (cantine, box e posti auto, tettoie chiuse o aperte a servizio esclusivo dell'abitazione principale).

Si considera abitazione principale l'unità immobiliare ove si ha la residenza anagraficamente rilevabile. Ai sensi del vigente regolamento Comunale sull'ICI si considera abitazione principale anche:

A.

l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà concessa in uso gratuito a parenti in linea retta (genitori e figli/fratello/sorella/coniuge separato), sempre che la utilizzino quale abitazione principale e vi abbiano la residenza anagrafica, limitatamente ad un solo immobile ed una sola eventuale pertinenza;

B.

l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

C.

l'unità immobiliare locata secondo i criteri di cui all'art. 2 comma 3 l. 431/98 (contratti con canoni agevolati, con contratto registrato, a soggetti che la utilizzano come abitazione principale).

D.

i casi in cui il soggetto passivo che, a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio non risulta assegnatario della casa coniugale (a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di un altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale) - art. 6, comma 3bis, d.lgs. 504/92;

E.

le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari, nonché gli alloggi assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari (art. 8, comma 4 d.lgs. 504/92).

Il beneficio è limitato ad una sola unità immobiliare. I soggetti che si trovino nelle condizioni di cui ai punti A, B, C dovranno comunicare entro il 30.06.2012 la loro posizione al Servizio Tributi utilizzando l'apposita modulistica in distribuzione presso gli uffici comunali o scaricabile dal sito internet comunale www.comune.baranzate.mi.it