Estratto Delibere C.C. n. 7 del 18.3.2008
DELIBERA
1. di confermare, per l’anno 2008, l’aliquota ordinaria dell’imposta comunale sugli immobili nella misura del 7 per mille per tutte le tipologie di immobili diversi dall’abitazione principale;
2. di confermare, per l’anno 2008, l’aliquota per abitazione principale nella misura del 5,4 per mille, dando atto che tale aliquota agevolata si estende agli immobili di pertinenza all’abitazione principale fino a un massimo di due;
3. di determinare in € 104,00 la detrazione per l’abitazione principale, in ragione d’anno, così disposta dall’art. 3, comma 55 della Legge n° 662/1996 fatte salve le ulteriori detrazioni;
4 . di dare atto che, ai sensi del comma 5° art. 1 della legge 24.12.2007 n. 244, dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale si detrae un ulteriore importo pari all’1,33 per mille della base imponibile. L’ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare in ragione d’anno. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
5. di considerare abitazione principale, ai soli fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata (e non per la detrazione):
· l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà (o quota di comproprietà non inferiore al 50%) concessa dal possessore in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado (genitori e figli), che la occupino quale abitazione principale, limitatamente ad un solo immobile ed eventuale pertinenza.
· l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
· l'unità immobiliare locata secondo i criteri di cui all'art. 2 comma
5. di stabilire per l'anno 2008, per coloro che possiedono un'unica unità immobiliare, un ulteriore della detrazione per l'abitazione principale di €
A) soggetti che abbiano nel nucleo familiare, rilevabili anagraficamente, persone dichiarate portatrici di handicap in percentuale non inferiore a 2/3 o affette da malattie incurabili, oppure soggetti che siano loro stessi portatori di handicap in percentuale non inferiore a 2/3 o affetti da malattie incurabili. Il beneficio è ammesso a condizione che il reddito medio procapite imponibile ai fini IRPEF dei componenti il nucleo familiare del soggetto portatore di handicap o affetto da malattia incurabile non abbia superato € 12.000 annui;
B) soggetti con reddito medio procapite imponibile ai fini IRPEF dei componenti il nucleo familiare non abbia superato € 6.000 annui.
I soggetti che si trovino nelle condizioni di cui ai punto 4 e 5, dovranno comunicare entro il 30 giugno 2007 la loro posizione al Servizio Tributi.
6. di stabilire per l'anno