DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 13 DEL 13.01.2006

Oggetto: Imposta Comunale sugli immobili (ICI). Determinazione delle aliquote per l’anno 2006.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la Legge Regionale n.13 del 22/05/2004 - Regione Lombardia, pubblicata sul B.U.R.L. (supp. ord.) n. 21 del 24/05/2004, con la quale è stato istituito il Comune di Baranzate;

Considerato che l’art. 27, comma 8, della Legge 448/2001 che ha sostituito il comma 16 dell’art. 53 della Legge 388/2000, prevede che il termine per deliberare le tariffe e le aliquote d’imposta per i tributi ed i servizi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione;

Vista il comma 155 art.1 della legge 23.12.2005 n. 266 che dispone che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2006 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2006;

Ritenuto necessario, al fine di garantire l'equilibrio economico finanziario al Bilancio di previsione per l'esercizio 2006, stabilire una aliquota del 7 per mille per tutte le unità immobiliari, con esclusione delle unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dalle persone fisiche soggetti passivi residenti nel Comune per le quali viene stabilita un'aliquota del 5,4 per mille;

Visto l'art. 8 del Decreto Legislativo n. 504/92, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 662/1996, con il quale viene stabilito, tra l'altro, che l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto si può detrarre fino alla concorrenza del suo ammontare di un importo di € 103,95 rapportato al periodo dell'anno di effettiva destinazione, e che tale detrazione può essere elevata fino a € 258,23, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, per salvaguardare determinate categorie di utenza che per particolari situazioni vengono a trovarsi in condizioni di difficoltà economiche e sociali;

Tutto ciò premesso.

DELIBERA

1. di approvare, per l’anno 2006, l’aliquota ordinaria dell’imposta comunale sugli immobili nella misura del 7 per mille per tutte le tipologie di immobili diversi dall’abitazione principale;

2. di approvare, per l’anno 2006, l’aliquota per abitazione principale nella misura del 5,4 per mille, dando atto che tale aliquota agevolata si estende agli immobili di pertinenza all’abitazione principale fino a un massimo di due;

3. di determinare in € 104,00 la detrazione per l’abitazione principale, in ragione d’anno, così disposta dall’art. 3, comma 55 della Legge n° 662/1996;

4. di considerare abitazione principale, ai soli fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata (e non per la detrazione);

5. di stabilire per l'anno 2006, per coloro che possiedono un'unica unità immobiliare, un aumento della detrazione per l'abitazione principale da € 104,00 a € 200,00 nei casi in cui ricorre una delle seguenti condizioni:

A) soggetti in età pensionabile, senza reddito o percettori di pensioni minime, sociali, d'invalidità che costituiscono unica fonte di reddito;

B) soggetti che abbiano nel nucleo familiare, rilevabili anagraficamente, persone portatrici di handicap ai sensi della legge 104/92 o affetti da malattie incurabili, oppure soggetti che siano loro stessi portatori di handicap ai sensi della legge 104/92 o affetti da malattie incurabili, il cui reddito individuale nell'anno 2005 non abbia superato nell'anno € 20.000;

C) soggetti con reddito individuale non superiore a € 18.000 nell'anno 2005 che si trovino nella condizione di:

I soggetti che si trovino nelle condizioni di cui ai punto 4 e 5, dovranno comunicare entro il 30 giugno 2006 la loro posizione al Servizio Tributi.

6. di stabilire per l'anno 2006 l'aliquota del 9 per mille per gli alloggi sfitti, ossia non locati da oltre un anno consecutivo e che non sono oggetto d'interventi di manutenzione straordinaria o ristrutturazione.