ICI - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - ALIQUOTA ANNO 2007
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Udita la relazione dell’Assessore alle Risorse Economiche, sig. Cristiano Taverna dalla quale si evince che l’art. 169 della Legge 296/2006 fissa entro la data di approvazione del bilancio di previsione il termine per deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi locali, comprese le aliquote ICI.
Visto il decreto ministeriale economia-finanza del 30/11/2006 che stabilisce al 31/03/2007 il termine entro il quale il Consiglio Comunale delibera il bilancio di previsione per l’anno 2007 e pluriennale 2007/2009.
Ritenuto per l’anno 2007 di:
- confermare le aliquote ICI approvate per l’anno 2006 con delibera G.C. n. 282 in data 30/12/2005;
- aumentare le detrazioni nella misura riportata nell’allegato prospetto che forma parte integrante del presente atto.
Visto il vigente Statuto comunale.
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile reso dal Responsabile Settore Finanziario, sig.ra Angela Pravettoni, ai sensi dell’art. 49 comma 1 D.Lgs. 267 del 18.08.2000.
Con n. 14 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 0 astenuti su n. 14 consiglieri presenti e votanti
D E L I B E R A
1. Di approvare per l’anno 2007 le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili – ICI – e le relative detrazioni così come riportato nell’allegato documento che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
LA RESPONSABILE DEI TRIBUTI
Gaetana Berra ____________________
PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’
TECNICA E CONTABILE
Responsabile Settore Finanziario
Angela Pravettoni _____________________
ALIQUOTE
La differenziazione delle aliquote, confermata anche per il 2007, ha comportato la seguente suddivisione:
5,5 per mille
Ø Per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, comprese le pertinenze ad essa collegate. Viene considerata pertinenza dell’abitazione principale un solo immobile di categoria C/6.
Il garage viene considerato pertinenza dell'abitazione principale, purché ubicato nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale, anche se distintamente iscritto in catasto, a condizione che il proprietario dell'abitazione nella quale dimora, sia anche proprietario della pertinenza e che questa sia a servizio della predetta abitazione.
Sarà considerata abitazione principale o prima casa, l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa unità immobiliare non risulti locata o utilizzata a titolo gratuito.
Sono considerate abitazioni principali, con conseguente applicazione di aliquota ridotta, senza detrazione, quelle concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari a condizione che costoro abbiano fissato in tale unità la propria residenza. I familiari che possono beneficiare di questa agevolazione sono:
a) i figli, per immobili concessi in uso gratuito da parte dei genitori e viceversa;
b) i fratelli, per gli immobili concessi in uso gratuito da parte di altri fratelli;
c) i nipoti, per gli immobili concessi in uso gratuito dai nonni e viceversa.
La suddetta elencazione è esaustiva e pertanto risultano esclusi i rapporti di parentela non specificatamente individuati.
Non è altresì ammessa la concessione in uso gratuito tra coniugi.
Il contribuente che intende avvalersi della suddetta agevolazione dovrà presentare all’Ufficio Tributi del Comune, in autocertificazione, apposita dichiarazione attestante i requisiti posseduti.
Analoga dichiarazione dovrà essere presentata dal contribuente al momento della cessazione delle condizioni agevolative.
Per l’abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizzi come abitazione principale e a canoni di locazione inferiori o uguali a 70 €/mq.
Ø Immobili adibiti a negozio, laboratorio o capannone per attività svolta direttamente dal proprietario.
Ø Terreni agricoli.
7 per mille
Ø Terreni edificabili.
Ø Immobili locati ad uso foresteria.
Ø Immobili sfitti (entro i due anni)
6 per mille
Ø Fabbricati dati in locazione compresi i box.
Ø Altre categorie di immobili non compresi nelle due aliquote precedenti.
9 per mille
Ø Immobili non locati per i quali non risultino essere registrati contratti di locazione da almeno due anni.
DETRAZIONI
€ 150,00 per l'unità immobiliare adibita esclusivamente ad abitazione principale e relative pertinenze.
Si considera pertinenza dell’abitazione principale, oltre alle pertinenze previste dalle leggi, anche il suo garage, purché ubicato nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale, anche se distintamente iscritto in catasto, a condizione che il proprietario (o titolare di diritto reale, sia in quota totale, sia parziale) dell’abitazione nella quale dimora, sia anche proprietario della pertinenza e che questa sia a servizio della predetta abitazione.
Pertanto il garage sopra definito sarà soggetto all’applicazione della stessa aliquota dell’abitazione principale e parteciperà alla formazione dell’imposta sulla quale verrà calcolata la detrazione dovuta per l’abitazione principale.
€ 180,00 per abitazione principale di lavoratori dipendenti, titolari di pensione, lavoratori in cassa integrazione o in mobilità, disoccupati, invalidi civili riconosciuti al 100% che risultino proprietari di un'unica unità immobiliare classificata nelle categorie catastali: A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6 - A/7, oltre i box e le cantine e/o altre pertinenze con reddito imponibile annuo lordo fino a:
§ € 7.746,85
per i nuclei familiari composti da una persona
§ € 11.878,51
per i nuclei familiari composti da due persone
§ L’imponibile è da elevare di € 1.032,91 per ogni familiare fiscalmente a carico.
Coloro che rientrano nelle categorie e nei redditi indicati per usufruire della maggiore detrazione dovranno presentare, utilizzando i modelli predisposti dall'Ufficio Tributi Comunale, un'autocertificazione entro il 15.6.2007 dichiarando di essere in possesso dei requisiti previsti.
€ 300,00 riservata a nuclei familiari con soggetti in particolare situazione di disagio socio-economico, opportunamente documentato e segnalato dai Servizi Sociali entro il 15.6.2007. La Giunta Comunale ha competenza al riconoscimento dei suddetti casi.
Le detrazioni di € 180,00 e di € 300,00 concorreranno fino all'imposta corrispondente e non potranno superarla.