ICI - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - ALIQUOTA ANNO 2007

--------------------------------------------------------------

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

Udita la relazione dell’Assessore alle Risorse Economiche, sig. Cristiano Taverna dalla quale si evince che l’art. 169 della Legge 296/2006 fissa entro la data di approvazione del bilancio di previsione il termine per deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi locali, comprese  le aliquote ICI.

 

Visto il decreto ministeriale economia-finanza del 30/11/2006 che stabilisce al 31/03/2007 il termine entro il quale il Consiglio Comunale delibera il bilancio di previsione per l’anno 2007 e pluriennale 2007/2009.

 

Ritenuto per l’anno 2007 di:

 

-          confermare le aliquote ICI approvate per l’anno 2006 con delibera G.C. n. 282 in data 30/12/2005;

-          aumentare le detrazioni nella misura riportata nell’allegato prospetto che forma parte integrante del presente atto.

 

Visto il vigente Statuto comunale.

 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile reso dal  Responsabile Settore Finanziario, sig.ra Angela Pravettoni, ai sensi dell’art. 49 comma 1 D.Lgs. 267 del 18.08.2000.

 

 

Con n. 14 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 0 astenuti su n. 14 consiglieri presenti e votanti

 

D E L I B E R A

 

 

1.      Di approvare per l’anno 2007 le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili – ICI – e le relative detrazioni così come riportato nell’allegato documento che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

 

 

 

LA RESPONSABILE DEI TRIBUTI

Gaetana Berra                                                                                 ____________________

 

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’

TECNICA E CONTABILE

Responsabile Settore Finanziario

Angela Pravettoni                                                                            _____________________

 

 

 

 

ALIQUOTE

 

 

 

La differenziazione delle aliquote, confermata anche per il 2007, ha comportato la seguente suddivisione:

 

5,5 per mille             

Ø                  Per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, comprese le pertinenze ad essa collegate. Viene considerata pertinenza dell’abitazione principale un solo immobile di categoria C/6.

 

Il garage viene considerato pertinenza dell'abitazione principale, purché ubicato nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale, anche se distintamente iscritto in catasto, a condizione che il proprietario dell'abitazione nella quale dimora, sia anche proprietario della pertinenza e che questa sia a servizio della predetta abitazione.

 

Sarà considerata abitazione principale o prima casa, l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa unità immobiliare non risulti locata o utilizzata a titolo gratuito.

 

Sono considerate abitazioni principali, con conseguente applicazione di aliquota ridotta, senza detrazione, quelle concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari a condizione che costoro abbiano fissato in tale unità la propria residenza. I familiari che possono beneficiare di questa agevolazione sono:

a)      i figli, per immobili concessi in uso gratuito da parte dei genitori e viceversa;

b)      i fratelli, per gli immobili concessi in uso gratuito da parte di altri fratelli;

c)       i nipoti, per gli immobili concessi in uso gratuito dai nonni e viceversa.

 

     La suddetta elencazione è esaustiva e pertanto risultano esclusi i rapporti di parentela non specificatamente individuati.

                                               Non è altresì ammessa la concessione in uso gratuito tra coniugi.

 

Il contribuente che intende avvalersi della suddetta agevolazione dovrà presentare all’Ufficio Tributi del Comune, in autocertificazione, apposita dichiarazione attestante i requisiti posseduti.

Analoga dichiarazione dovrà essere presentata dal contribuente al momento della cessazione delle condizioni agevolative.

 

Per l’abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizzi come abitazione principale e a canoni di locazione inferiori o uguali a 70 €/mq.

 

 

Ø                 Immobili adibiti a negozio, laboratorio o capannone per attività svolta direttamente dal proprietario.

 

Ø                 Terreni agricoli.

 

 

7 per mille    

Ø                 Terreni edificabili.

Ø                 Immobili locati ad uso foresteria.

Ø                 Immobili sfitti (entro i due anni)

 

6 per mille

Ø                 Fabbricati dati in locazione compresi i box.

Ø                 Altre categorie di immobili non compresi nelle due aliquote precedenti.

 

9 per mille

Ø                    Immobili non locati per i quali non risultino essere registrati contratti di locazione da almeno due anni.

 

 

DETRAZIONI

 

 

€ 150,00          per l'unità immobiliare adibita esclusivamente ad abitazione principale e relative pertinenze.

 

Si considera pertinenza dell’abitazione principale, oltre alle pertinenze previste dalle leggi, anche il suo garage, purché ubicato nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale, anche se distintamente iscritto in catasto, a condizione che il proprietario (o titolare di diritto reale, sia in quota totale, sia parziale) dell’abitazione nella quale dimora, sia anche proprietario della pertinenza e che questa sia a servizio della predetta abitazione.

Pertanto il garage sopra definito sarà soggetto all’applicazione della stessa aliquota dell’abitazione principale e parteciperà alla formazione dell’imposta sulla quale verrà calcolata la detrazione dovuta per l’abitazione principale.

 

€ 180,00          per abitazione principale di lavoratori dipendenti, titolari di pensione, lavoratori in cassa integrazione o in mobilità, disoccupati, invalidi civili riconosciuti al 100% che risultino proprietari di un'unica unità immobiliare classificata nelle categorie catastali: A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6 - A/7, oltre i box e le cantine e/o altre pertinenze con reddito imponibile annuo lordo fino a:

 

§                    € 7.746,85

per i nuclei familiari composti da una persona

 

§                    € 11.878,51 

per i nuclei familiari composti da due persone

 

§                    L’imponibile è da elevare di € 1.032,91 per ogni familiare fiscalmente a carico.

 

Coloro che rientrano nelle categorie e nei redditi indicati per usufruire della maggiore detrazione dovranno presentare, utilizzando i modelli predisposti dall'Ufficio Tributi Comunale, un'autocertificazione entro il 15.6.2007 dichiarando di essere in possesso dei requisiti previsti.

 

€ 300,00          riservata a nuclei familiari con soggetti in particolare situazione di disagio socio-economico, opportunamente documentato e segnalato dai Servizi Sociali entro il 15.6.2007. La Giunta Comunale ha competenza al riconoscimento dei suddetti casi.

 

Le detrazioni di € 180,00 e di € 300,00 concorreranno fino all'imposta corrispondente e non potranno superarla.