ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONI ADOTTATE DAL COMUNE DI TURBIGO (PROVINCIA DI MILANO)  IN MATERIA DI I.C.I. E ADDIZIONALE COMUNALE PER L’ANNO DI IMPOSTA 2011

 

(C.C. N. 9  del 22.02.2011)

“Definizione delle aliquote di imposta per l’anno 2011”

 

DELIBERA:

 

1.      DI STABILIRE, per l’anno 2011, le seguenti aliquote dell’imposta comunale sugli immobili, confermando le aliquote previste per l’anno 2010:

 

DESCRIZIONE ALIQUOTA O DETRAZIONE

MISURA ALIQUOTA O DETRAZIONE

Abitazione principale (categoria A1 – A8 – A9) e  relative pertinenze limitatamente ad una per categoria C2 – C6 – C7

5,5 per mille

Pertinenze categoria C2-C6-C7 oltre la prima

5,5 per mille

Unità immobiliare concessa dal soggetto passivo in uso gratuito a parenti, in linea retta o collaterale sino al 2° grado che abbiano dimora abituale presso l’unità immobiliare medesima, con contratto regolarmente registrato

 

 

5,5 per mille

 

Detrazione per l’abitazione principale – Immobili di categoria A1 – A8 – A9

€ 110,00 euro su base annua

Detrazione per unità immobiliare concessa dal soggetto passivo in uso gratuito a parenti, in linea retta o collaterale sino al 2° grado che abbiano dimora abituale presso l’unità immobiliare medesima, con contratto regolarmente registrato – Immobili di categoria A1 – A8 – A9

 

 

€ 110,00 euro su base annua

Immobili di categoria D

7,0 per mille

Aliquota ordinaria (ogni altro caso)

6,0 per mille

Importo minimo annuo al di sotto del quale il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento

€ 2,06

 

2.   DI CONFERMARE altresì  la tabella relativa ai valori delle aree fabbricabili, allegata al presente provvedimento, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 10.03.2010;

 

3.   DI CONFERMARE, per l’anno 2011, l’aliquota dello 0,5% dell’addizionale comunale IRPEF con previsione di esenzione per tutti i contribuenti che abbiano un reddito complessivo annuo imponibile inferiore ad euro 8.000,00, in esecuzione degli articoli 5 “Variazione dell’aliquota” e  7 “Esenzioni”  del regolamento addizionale comunale IRPEF;