Deliberazione G.C. n. 10 del 18.01.2006.
LA GIUNTA COMUNALE
Visto il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stata istituita a decorrere dall’anno 1993 l’imposta comunale sugli immobili;
Richiamato in particolare l’art. 6 del citato D.Lgs., che dispone che l’aliquota dell’imposta, deve essere determinata in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille, e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati, con deliberazione da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno con effetto per l’anno successivo; in mancanza di deliberazione entro detto termine si applica l’aliquota del 4 per mille;
Richiamata altresì la deliberazione G.C. n. 85 del 17.11.2003, con la quale è stata determinata l’aliquota per l’anno 2004 nella misura del 5 (cinque) per mille per unità adibita ad abitazione, principale con detrazione di € 120,00=, del 5 (cinque) per mille per terreni, aree fabbricabili e del 6 (sei) per mille per gli altri fabbricati;
Attesa la necessaria correlazione che deve incorrere tra le scelte che l’ente locale territoriale adotta in sede di predisposizione del Bilancio di Previsione e la conseguente determinazione delle aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili; correlazione più volte espressamente sancita dalla giurisprudenza amministrativa in materia;
Vista la deliberazione del C.C. n. 3 del 28.01.1999 modificata con deliberazione C.C. n. 51 del 29.09.2000, con la quale è stato approvato il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dell’imposta Comunale sugli Immobili, al cui art. 3 dispone che, allo scopo di ridurre l’insorgenza di contenzioso, il Consiglio Comunale con propria deliberazione determina il valore venale ai fini degli accertamenti, delle aree fabbricabili al 1° gennaio dell’anno di imposizione e ritenuto come per gli anni precedenti aggiornarli con gli indici di mercato;
Vista l’allegata Tabella C (Allegato 1) predisposta dal Responsabile del Settore Urbanistica Edilizia ed Ecologia e ritenuto meritevole di approvazione;
Verificato il gettito dell’anno 2005, con riferimento alla proiezione effettuata anche sui dati acquisiti per la riscossione delle imposte in base all’introito della prima rata;
Considerata la relazione della G.C. con la quale venivano indicate le linee di indirizzo per la redazione del Bilancio di Previsione 2006;
Ritenuto necessario, in considerazione di quanto esposto stabilire l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno 2006 nelle seguenti misure:
a) aliquota pari al cinque per mille per le unità adibite ad abitazione principale.
b) aliquota pari al cinque per mille per terreni ed aree fabbricabili.
c) aliquota pari al sei per mille per altri fabbricati.
Ciò al fine del mantenimento dell’attuale struttura delle spese correnti, ormai consolidate nel corso dell’esercizio 2005, e a fronte delle maggiori spese rilevate nel Bilancio di Previsione 2006 per il conseguimento di una situazione di equilibrio nella gestione corrente 2006;
Considerato che l’analisi della struttura di spesa emergente dal Bilancio di Previsione 2006 evidenzia che la mancata adozione dell’aliquota I.C.I. pari al 5 e al 6 per mille comporterebbe un sicuro grave sbilancio per l’esercizio 2006.
Ritenuto, comunque opportuno di avvalersi anche per l’esercizio 2006 della facoltà concessa dall’articolo 8, comma 3, del D.Lgs. 30/12/92 n° 504 (così come modificato dall’art. 3 comma 55 della Legge 662/96), fissando in tal modo la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale in Euro 120,00=
Visto l’art. 172, comma 1 lettera E) del D.Lgs. n. 267/00;
Visto l’art. 5 del vigente Regolamento di disciplina dell’Imposta Comunale sugli Immobili;
Vista la Legge 448/01, art. 27, comma 8;
Visto l’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446 del 15/12/97 e s.m.
Visto la Legge n° 266 del 23.12.05, art. 1, comma 155;
Visto il D.Lgs 267/00, art. 42, comma 2 lettera f);
Visto l’art. 48 del D.Lgs. 267/00;
Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio;
Con voti favorevoli unanimi, esito della eseguita votazione per alzata di mano, proclamato dal Presidente,
· Aliquota 5 (cinque) per mille per unità adibita ad abitazione principale;
· Aliquota 5 (cinque) per mille per terreni ed aree fabbricabili;
· Aliquota ordinaria 6 (sei) per mille;
·
VALORI PER LE AREE FABBRICABILI AI FINI DELL’ACCERTAMENTO I.C.I. Anno 2006 | ||
Zona di P.R.G. |
Destinazione |
Valori minimi |
B1-B2 |
Residenziale |
133,00 Euro/mc. |
B3-C1-C2-C3 |
Residenziale |
113,00 Euro/mc. |
D1-D2-D3 |
Produttiva |
72,00 Euro/mq. |
N.B. per le aree soggette a pianificazione esecutiva (P.L. – P.R.) non ancora attuata i valori potranno essere abbattuti della percentuale pari al 15% |