LA GIUNTA COMUNALE
VISTO
il decreto legislativo 30.12.1992, n. 504 "Riordino della finanza degli enti territoriali a norma dell’art. 4 della legge 23.10.1992, n. 421" ed in particolare gli articoli da 1 a 18 relativi alla normativa che disciplina l’istituzione e le modalità di applicazione, di accertamento, liquidazione e riscossione dell’ICI - Imposta Comunale sugli immobili;
OGGETTO: |
Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) - Determinazione aliquote e detrazione per abitazione principale per l'annualità d'imposta 2005 |
VISTO il decreto legislativo di attuazione delle deleghe previste dall’articolo 3, commi da 143 a 149 e 151, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di finanza locale, approvato dal Consiglio dei ministri il 10 dicembre 1997;
VISTO il D.L. 440/’95 con il quale si stabilisce che ai fini dell’Imposta Comunale sugli Immobili i Comuni possono deliberare, ai sensi dell’art. 6 del D.lgs. 30.12.1992, n. 504, una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizia a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato;
VISTO l’art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504 del 30.12.1992, così come integrato dall’art. 15, comma 6 della legge del 24 dicembre 1993, n. 537;
RICHIAMATE le precedenti deliberazioni di determinazione delle aliquote ICI:
RITENUTO di poter prevedere per l’annualità d’imposta 2005 un gettito ai fini I.C.I. di complessivi Euro 2.900.000,00, di cui Euro 70.000,00 a titolo di recupero d’imposta derivante dall’attività di liquidazione ed accertamento;
VISTO l’art. 8, comma 3, del D.Lgs. n.504/1992 che consente di elevare la detrazione per l’abitazione principale di cui al comma 2 dell’art. 8 del medesimo decreto fino a € 258,23;
RITENUTO opportuno elevare la detrazione per l’abitazione principale da € 103,29 a € 130,00 solo a favore dei soggetti passivi aventi i requisiti indicati nell’allegato "A", che è parte integrante della presente deliberazione, previa presentazione di apposita denuncia;
RITENUTO di individuare particolari condizioni sociali nei soggetti il cui reddito per l’anno 2004 rientri nei limiti indicati nell’allegato "A" ;
VISTO l’art. 6 del D. Lgs. 504/’92 (determinazione delle aliquote e dell’imposta) che prevede che il Comune possa deliberare un’aliquota non inferiore al 4 per mille e non superiore al 7 per mille;
VISTA la legge n. 431 del 9/12/’98 che prevede la possibilità di stipulare contratti di locazione convenzionati qualora siano stati definiti accordi locali tra i Comuni e le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni di conduttori maggiormente rappresentative;
VISTO l’art. 2 - comma 4 - della legge 431/’98, che consente ai Comuni di deliberare aliquote I.C.I. agevolate per i proprietari che concedono in locazione, a titolo di abitazione principale, immobili alle condizioni definite negli accordi stessi e di derogare al limite massimo del 7 per mille, stabilito dal D.Lgs. 504/’92, in misura non superiore al 2 per mille, limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;
VISTO l’accordo locale siglato per il Comune di Pero in data 8/10/’99;
RITENUTO opportuno elevare al 9 per mille l’aliquota per gli alloggi non locati da almeno due anni, allo scopo di incentivare la locazione degli alloggi disponibili, in modo tale da soddisfare l’elevata domanda immobiliare presente ed applicare ai proprietari che affittano abitazioni in base all’accordo sopra richiamato l’aliquota agevolata per l’abitazione principale;
RITENUTO opportuno determinare le tariffe arrotondando le conversioni matematiche alla seconda cifra decimale, superiore o inferiore;
VISTO il Regolamento per l’applicazione dell’I.C.I., adottato con delibera di C.C. n. 97 del 30.11.98;
VISTO il Decreto Legislativo n. 77 del 25.02.1995;
ACQUISITI e visti gli allegati pareri espressi ai sensi del D.lgs. 18 agosto 2000 n.267;
CON VOTI unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge
D E L I B E R A
DI DETERMINARE, ai fini della previsione del gettito I.C.I. per l’anno 2005:
DI APPROVARE
, per quanto espresso in premessa, i requisiti per l’applicazione della maggiore detrazione per l’abitazione principale, come indicati nell’allegato "A", da considerarsi parte integrante della presente deliberazione;DI PREVEDERE, pertanto, per l’esercizio 2005 un gettito dell’I.C.I. pari a € 2.900.000,00 da introitare nella risorsa 1.01.00.50 del Bilancio di previsione 2005, in fase di predisposizione;
DI DARE ATTO che anche per l’anno 2005 l’imposta verrà riscossa direttamente dal Comune.
ALLEGATI:
ALLEGATO "A" ALLA DELIBERAZIONE G.C. N. DEL
I.C.I. - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
REQUISITI PER AVERE DIRITTO ALL’AUMENTO
DELLA DETRAZIONE DALL’IMPOSTA DOVUTA
PER L’UNITA’ IMMOBILIARE DIRETTAMENTE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE DEL SOGGETTO PASSIVO
DA € 103,29 AD € 130,00
Articolo 8 , comma 3, del Decreto Legislativo n. 504/92,
come modificato dall’art. 15, comma 6, della Legge n.573/’93
Per ottenere la maggiore detrazione i soggetti interessati devono possedere entrambi i requisiti richiesti ai punti 1 e 2 e presentare obbligatoriamente apposita denuncia, predisposta dall’Ufficio Tributi, entro il termine perentorio del 30/6/2005.
OGGETTO: |
Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) - Determinazione aliquote e detrazione per abitazione principale per l'annualità d'imposta 2005 |
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA :
Si esprime parere favorevole in ordine alla proposta in oggetto
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Si esprime parere sfavorevole perché ___________________________.
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Addì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE :
Si esprime parere favorevole in ordine alla proposta in oggetto
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Si esprime parere sfavorevole perché ___________________________.
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Si prende atto che il provvedimento non ha implicazioni contabili
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Addì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dr. Fabio CAMPETTI