Deliberazione di C.C. n. 2 del 9/3/2007

 

 

OGGETTO: ALIQUOTE I.C.I. SU FABBRICATI E AREE FABBRICABILI, AI SENSI DELL'ART.1, COMMA 156, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006 N.296.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 Visto il Titolo I, Capo I del D.lgs. 30.12.1992 n. 504, concernente l’istituzione e la disciplina dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);

 

Visto l’art.6, comma 2, del D.Lgs.n°504 del 30/12/1992, così come sostituito dall’art. 3, comma 53 della Legge 23.12.1996 (Legge Finanziaria 1997), concernente la determinazione delle aliquote dell’imposta comunale sugli immobili;

 

Visto l’art.30, comma 14, della legge 488/99 con il quale il termine per deliberare aliquote, tariffe e regolamenti è stabilito contestualmente alla data di approvazione del bilancio di Previsione;

 

Visto l’art.8, comma 3, del D.Lgs.n°504 del 30/12/1992, così come sostituito dall’art. 3, comma 53 della Legge 23.12.1996 (Legge Finanziaria 1997), che testualmente recita: “A decorrere dall’anno di imposta 1997, con la deliberazione di cui al comma 1 dell’articolo 6, l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50%; in alternativa, l’importo di L. 200.000 (€ 103,29), di cui al comma 2 del presente articolo, può essere elevato fino a L. 500.000 (€ 258,23), nel rispetto dell’equilibrio di bilancio. La predetta facoltà può essere esercitata anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico – sociale”;

 

Visto altresì l’art.151, comma 1, del D.Lgs.267/2000 che fissa al 31/12 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione;

 

Visto l’articolo 1 del Decreto del Ministero dell’Interno, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e sentita la Conferenza Stato - Città ed Autonomie Locali, del 30.11.2006 pubblicato sulla G.U. n. 287 del 11.12.2006, che ha disposto il rinvio al 31 marzo 2007 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’esercizio 2007;

 

Preso atto che il 2° comma dell’art.6 del D.Lgs. 504/92, precisa che l’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille e non superiore al 7 per mille e che entro tali limiti può essere diversificata con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale o di alloggi non locati ecc.;

 

Richiamato altresì l’art.59 del D.Lgs.446/97 per la parte in cui riserva alla potestà regolamentare dei Comuni altre distinzioni per categorie di immobili in riferimento ai quali applicare ulteriori differenziazioni di aliquote;

 

Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 29.11.2000, esecutiva ai sensi di legge;

 

Considerato che per l'esercizio 2006 furono stabilite, con delibera G.C. n. 1 del 17.01.2006, le seguenti aliquote e detrazioni:

·        Abitazione principale e relative pertinenze assimilate - terreni agricoli: 5,75 per mille;

·        Altri immobili ed altri terreni: 6,75 per mille;

·        Detrazione abitazione principale: € 103,29;

 

Richiamato il proprio atto di n. 4 del 27/02/2001 recante: "Determinazione del valore venale delle aree fabbricabili ai fini dell'applicazione ICI";

 

Accertato che i valori, in vigore dal 1/1/2001 non hanno mai subito aggiornamenti e che, alla data odierna il valore venale delle aree fabbricabili in Valera Fratta ha subito un notevole incremento, per effetto diell'andamento del mercato;

 

Atteso si devea provvedere ad un allineamento dei volori in argomento e visto lo schema redatto dall'Ufficio tecnico comunale;

 

Considerato che l’art. 1, comma 156, della Legge 266 del 23.12.2006 (Legge Finanziaria 2007) individua il Consiglio Comunale quale organo competente per la determinazione delle aliquote;

 

Confermate e fatte proprie le motivazioni illustrate dall'assessore al bilancio;

 

Rilevato che, ad intervenuta esecutività, occore provvedere alla trasmissione per estratto della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Politiche Fiscali, Ufficio per il Federalismo Fiscale, così come previsto dalla circolare 16 Aprile 2003, n. 3, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale N. 123 del 29 Maggio 2003;

 

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa dell’atto;

 

Atteso che il presente provvedimento non comportando l’assunzione di impegni di spesa, non necessita del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

 

Con voti unanimi favorevoli resi nei modi di legge;

 

 

D E L I B E R A

 

1. Di confermare, ai sensi dell’articolo 6 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504, per l’anno 2007, le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) vigenti sul territorio del comune di Valera Fratta nelle seguenti misure:

         ALIQUOTA AGEVOLATA: 5,75 per mille da applicarsi all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale nei termini e modi previsti dall’articolo 10 del vigente Regolamento I.C.I. ed ai terreni a destinazione agricola;

     ALIQUOTA ORDINARIA: 6,75 per mille da applicarsi in tutti gli altri casi non previsti al precedente punto;

 

2. Di confermare, per l’anno 2007 e nei termini previsti dal vigente Regolamento I.C.I., la detrazione ordinaria spettante per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, dei soggetti passivi ICI, per i casi previsti dagli artt. 10 e 11 del vigente Regolamento ICI nella misura di € 103,29;

 

3. Di stabilire aggiornare il valore venale delle aree fabbricabili in Valera Fratta, con allineamento alle quotazioni di mercato, approvando l'allegato specchietto riportante i valori e redatto dall'Ufficio Tecnico comunale (allegato A);

 

4. Di disporre, ad intervenuta esecutività, la trasmissione per estratto della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Politiche Fiscali, Ufficio per il Federalismo Fiscale, così come previsto dalla circolare 16 Aprile 2003, n. 3, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale N. 123 del 29 Maggio 2003;

 

 

Elenco degli allegati :

1.       Specchietto valore venale aree.

 

 

In vigore dal 01/01/2007 – Adozione: atto di C.C. n. 2 del 9/2/2007 recante: “Aliquote ICI su fabbricati e aree fabbricabili, ai sensi dell’art.1 comma 156, della Legge 27/12/2006, n. 296”.

 

  

-         Valore venale aree fabbricabili in Valera Fratta –

 

 

 

Aree residenziali in zona “B” di completamento                                100,00/mq

 

Aree residenziali in zona “C” senza opere di urbanizzazione                 50,00/mq

 

Aree residenziali in zona “C” con opere di urbanizzazione         100,00/mq

 

Aree produttive in completamento “D1”                                           50,00/mq

 

Aree produttive in espansione senza opere d’urb. “D2”                       25,00/mq

 

Aree produttive in espansione con opere d’urb. “D2”                          50,00/mq