Deliberazione di C.C. n. 2 del 9/3/2007
OGGETTO: ALIQUOTE I.C.I. SU FABBRICATI E AREE FABBRICABILI, AI SENSI DELL'ART.1, COMMA 156, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006 N.296.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il Titolo I, Capo I del D.lgs. 30.12.1992 n. 504, concernente l’istituzione e la disciplina dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);
Visto l’art.6, comma 2, del D.Lgs.n°504 del 30/12/1992, così come sostituito dall’art. 3, comma 53 della Legge 23.12.1996 (Legge Finanziaria 1997), concernente la determinazione delle aliquote dell’imposta comunale sugli immobili;
Visto l’art.30, comma 14, della legge 488/99 con il quale il termine per deliberare aliquote, tariffe e regolamenti è stabilito contestualmente alla data di approvazione del bilancio di Previsione;
Visto l’art.8, comma 3, del D.Lgs.n°504 del 30/12/1992, così come sostituito dall’art. 3, comma 53 della Legge 23.12.1996 (Legge Finanziaria 1997), che testualmente recita: “A decorrere dall’anno di imposta 1997, con la deliberazione di cui al comma 1 dell’articolo 6, l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50%; in alternativa, l’importo di L. 200.000 (€ 103,29), di cui al comma 2 del presente articolo, può essere elevato fino a L. 500.000 (€ 258,23), nel rispetto dell’equilibrio di bilancio. La predetta facoltà può essere esercitata anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico – sociale”;
Visto altresì l’art.151, comma 1, del D.Lgs.267/2000 che fissa al 31/12 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione;
Visto l’articolo 1 del Decreto del Ministero dell’Interno, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e sentita
Preso atto che il 2° comma dell’art.6 del D.Lgs. 504/92, precisa che l’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille e non superiore al 7 per mille e che entro tali limiti può essere diversificata con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale o di alloggi non locati ecc.;
Richiamato altresì l’art.59 del D.Lgs.446/97 per la parte in cui riserva alla potestà regolamentare dei Comuni altre distinzioni per categorie di immobili in riferimento ai quali applicare ulteriori differenziazioni di aliquote;
Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 29.11.2000, esecutiva ai sensi di legge;
Considerato che per l'esercizio 2006 furono stabilite, con delibera G.C. n. 1 del 17.01.2006, le seguenti aliquote e detrazioni:
· Abitazione principale e relative pertinenze assimilate - terreni agricoli: 5,75 per mille;
· Altri immobili ed altri terreni: 6,75 per mille;
· Detrazione abitazione principale: € 103,29;
Richiamato il proprio atto di n. 4 del 27/02/2001 recante: "Determinazione del valore venale delle aree fabbricabili ai fini dell'applicazione ICI";
Accertato che i valori, in vigore dal 1/1/2001 non hanno mai subito aggiornamenti e che, alla data odierna il valore venale delle aree fabbricabili in Valera Fratta ha subito un notevole incremento, per effetto diell'andamento del mercato;
Atteso si devea provvedere ad un allineamento dei volori in argomento e visto lo schema redatto dall'Ufficio tecnico comunale;
Considerato che l’art. 1, comma 156, della Legge 266 del 23.12.2006 (Legge Finanziaria 2007) individua il Consiglio Comunale quale organo competente per la determinazione delle aliquote;
Confermate e fatte proprie le motivazioni illustrate dall'assessore al bilancio;
Rilevato che, ad intervenuta esecutività, occore provvedere alla trasmissione per estratto della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Politiche Fiscali, Ufficio per il Federalismo Fiscale, così come previsto dalla circolare 16 Aprile 2003, n. 3, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale N. 123 del 29 Maggio 2003;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa dell’atto;
Atteso che il presente provvedimento non comportando l’assunzione di impegni di spesa, non necessita del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
Con voti unanimi favorevoli resi nei modi di legge;
D E L I B E R A
1. Di confermare, ai sensi dell’articolo 6 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504, per l’anno 2007, le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) vigenti sul territorio del comune di Valera Fratta nelle seguenti misure:
ALIQUOTA AGEVOLATA: 5,75 per mille da applicarsi all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale nei termini e modi previsti dall’articolo 10 del vigente Regolamento I.C.I. ed ai terreni a destinazione agricola;
ALIQUOTA ORDINARIA: 6,75 per mille da applicarsi in tutti gli altri casi non previsti al precedente punto;
2. Di confermare, per l’anno 2007 e nei termini previsti dal vigente Regolamento I.C.I., la detrazione ordinaria spettante per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, dei soggetti passivi ICI, per i casi previsti dagli artt. 10 e 11 del vigente Regolamento ICI nella misura di € 103,29;
3. Di stabilire aggiornare il valore venale delle aree fabbricabili in Valera Fratta, con allineamento alle quotazioni di mercato, approvando l'allegato specchietto riportante i valori e redatto dall'Ufficio Tecnico comunale (allegato A);
4. Di disporre, ad intervenuta esecutività, la trasmissione per estratto della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Politiche Fiscali, Ufficio per il Federalismo Fiscale, così come previsto dalla circolare 16 Aprile 2003, n. 3, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale N. 123 del 29 Maggio 2003;
Elenco degli allegati :
1. Specchietto valore venale aree.
In vigore dal 01/01/2007 – Adozione: atto di C.C. n. 2 del 9/2/2007 recante: “Aliquote ICI su fabbricati e aree fabbricabili, ai sensi dell’art.1 comma 156, della Legge 27/12/2006, n.
- Valore venale aree fabbricabili in Valera Fratta –
Aree residenziali in zona “B” di completamento € 100,00/mq
Aree residenziali in zona “C” senza opere di urbanizzazione € 50,00/mq
Aree residenziali in zona “C” con opere di urbanizzazione € 100,00/mq
Aree produttive in completamento “D1” € 50,00/mq
Aree produttive in espansione senza opere d’urb. “D2” € 25,00/mq
Aree produttive in espansione con opere d’urb. “D2” € 50,00/mq